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Document 31976R1393

    Regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

    GU L 157 del 18.6.1976, p. 20–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995; abrogato da 31995R1571

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1393/oj

    31976R1393

    Regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 18/06/1976 pag. 0020 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0097
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0118
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0097
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0107
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0107


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1393/76 DELLA COMMISSIONE

    del 17 giugno 1976

    che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2506/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce le norme particolare relative all ' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1166/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2506/75 ha stabilito le norme particolari per l ' importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo ; che occorre fissare le relative modalità di applicazione ;

    considerando che le disposizioni del predetto regolamento sono fondate sul controllo dell ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento ; che occorre definire gli elementi da prendere in considerazione per il raffronto necessario tra il prezzo d ' offerta del prodotto e il prezzo franco frontiera di riferimento ;

    considerando che il regime dei prezzi di riferimento vigente nel settore del vino ha lo scopo di evitare che i prodotti importati dai paesi terzi siano immessi sul mercato comunitario a prezzi anormalmente bassi ; che la data da prendere in considerazione ai fini dell ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento deve essere la data di cui il prodotto è immesso in libera pratica nella Comunità ;

    considerando che gli importi compensativi monetari in generale e in particolare le disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1380/75 della Commissione , del 29 maggio 1975 , recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1040/76 ( 4 ) , si applicano alle importazioni disciplinate dal presente regolamento ;

    considerando che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , il beneficio delle concessioni tariffarie è subordinato alla presentazione di un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore e comprovante l ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento ; che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno valersi a tale scopo del certificato di circolazione delle merci già utilizzato negli scambi con i paesi interessati ;

    considerando che occorre istituire in materia una procedura di informazione omogenea tra gli Stati membri e la Commissione ;

    considerando che , sempre a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno esentare dall ' applicazione del presente regolamento determinate importazioni di piccole quantità ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Gli elementi da prendere in considerazione per constatare il prezzo d ' offerta franco frontiera di ciascuna importazione di vino di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 sono i seguenti :

    a ) prezzo fob paese esportatore del vino ;

    b ) spese di trasporto e spese di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio geografico della Comunità , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 .

    2 . Qualora gli elementi di cui al paragrafo 1 siano espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore , si applicano per la conversione nella moneta di quest ' ultimo Stato le disposizioni relative al valore in dogana delle merci .

    Articolo 2

    1 . Per ciascun tipo di vino oggetto alle norme particolari d ' importazione previste dal regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , gli Stati membri raffrontano , alla data di espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica , il prezzo d ' offerta franco frontiera calcolato conformemente all ' articolo 1 e il corrispondente prezzo franco frontiera di riferimento applicabile il giorno di espletamento delle predette formalità .

    2 . Il prezzo franco frontiera di riferimento si considera rispettato se dal raffronto di cui al paragrafo 1 risulta che il prezzo d ' offerta franco frontiera , espresso nella moneta dello Stato membro importatore , è almeno uguale o superiore al prezzo franco frontiera di riferimento del tipo di vino corrispondente .

    3 . Il prezzo d ' offerta franco frontiera deve essere dichiarato per ogni tipo di vino nella dichiarazione di immissione in libera pratica . La dichiarazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari per il controllo di tale prezzo .

    Articolo 3

    1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , il documento menzionato al paragrafo 2 dello stesso articolo è costituito dal certificato di circolazione delle merci utilizzato negli scambi con i paesi terzi in causa . A tale scopo , la designazione delle merci comporta la gradazione alcolometrica di ciascun tipo di vino indicato nel certificato , il quale reca la seguente dicitura apposta dalle autorità competenti del paese terzo esportatore ;

    « Si attesta che in data ... ( data dell ' esportazione ) il vino sopra designato rispetta il prezzo franco frontiera di riferimento » .

    2 . La dicitura di cui al paragrafo precedente viene iscritta nella casella del certificato riservata alla designazione delle merci , immediatamente al di sotto dell ' ultima partita . La dicitura è valida soltanto se è seguita dalla data e dalla firma della o delle persone all ' uopo autorizzate e se è autenticata con timbro delle autorità competenti .

    3 . L ' elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 figura all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2865/73 ( 5 ) .

    Articolo 4

    1 . Al più tardi il 15° giorno di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione , utilizzando il formulario di cui all ' allegato I , i casi individuali di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento constatati per il mese precedente per le importazioni di vini originari dei paesi terzi previste all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ( 6 ) .

    2 . Gli Stati membro comunicano immediatamente alla Commissione , utilizzando il formulario di cui all ' allegato II , i casi individuali di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento per le importazioni di vini che , in conformità dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , non hanno beneficiato del dazio preferenziale .

    Articolo 5

    1 . Le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

    a ) ai quantitativi di vino non eccedenti 15 litri :

    - presentati sotto forma di partita come campioni commerciali non destinati alla vendita ;

    - contenenti nei bagagli dei viaggiatori ;

    - che formano oggetto di piccole spedizioni a privati , semprechù tali quantitativi siano chiaramente destinati al consumo personale o familiare delle persone interessate ;

    b ) ai vini compresi in traslochi di privati ;

    c ) ai vini destinati a fiere e mostre che beneficiano del regime doganale previsto per tali casi , purchù i vini siano confezionati in recipienti di 2 litri o meno ;

    d ) ai quantitativi di vino importati a scopo di sperimentazione scientifica e tecnica , nei limiti di 1 hl per spedizione ;

    e ) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche , a sedi consolari e organismi assimilati , importi nel quadro delle franchigie loro concesse ;

    f ) ai vini costituenti le provviste di bordo dei mezzi di trasporto internazionale .

    2 . Gli Stati membri prendono le disposizioni adeguate per garantire il controllo della destinazione dei vini di cui al paragrafo 1 .

    Articolo 6

    Le disposizioni dell ' articolo 3 non si applicano ai vini per i quali sia provato che sono stati spediti dal paese terzo interessato anteriormente al 1° luglio 1976 .

    Articolo 7

    Il regolamento ( CEE ) n . 1466/74 della Commissione , del 30 maggio 1974 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri concernenti il valore in dogana dei vini importi dai paesi terzi ( 7 ) è abrogato .

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1976 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 17 giugno 1976 .

    Per la Commissione

    P.J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 256 del 2 . 10 . 1975 , pag . 2 .

    ( 2 ) GU n . L 135 del 24 . 5 . 1976 , pag . 41 .

    ( 3 ) GU n . L 139 del 30 . 5 . 1975 , pag . 37 .

    ( 4 ) GU n . L 118 del 5 . 5 . 1976 , pag . 12 .

    ( 5 ) GU n . L 295 del 23 . 10 . 1973 , pag . 8 .

    ( 6 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

    ( 7 ) GU n . L 156 del 13 . 6 . 1974 , pag . 11 .

    ALLEGATO I

    Stato membro :

    Mese :

    Distinta dei casi di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento per le importazioni di vini originari dei paesi terzi di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 916/70

    Designazione delle merci * Data dell ' esportazione dal paese d ' origine * Volume in hl * Prezzo d ' offerta franco frontiera constatato * *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

    * * * * * *

    Colonna 1 : designazione secondo la nomenclatura dei prezzi franco frontiera di riferimento .

    Colonna 2 : da compilare se la data dell ' esportazione è nota .

    Colonna 6 : riservata ai servizi della Commissione .

    Fatto a ... , addì

    ALLEGATO II

    Stato membro :

    Mese :

    Comunicazione dei casi di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2506/75

    Designazione delle merci * data dell ' importazione * Certificato di circolazione delle merci ( numero e data dell ' attestazione e autorità competente ) * Paese d ' origine * Volume * Prezzo d ' offerta franco frontiera constatato * *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

    * * * * * * *

    Colonna 1 : designazione secondo la nomenclatura dei prezzi franco frontiera di riferimento .

    Colonna 7 : riservata ai servizi della Commissione .

    Fatto a ... , addì

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