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Document 31976R1393
Commission Regulation (EEC) No 1393/76 of 17 June 1976 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries
Regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi
Regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi
GU L 157 del 18.6.1976, p. 20–24
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995; abrogato da 31995R1571
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31974R1466 | 01/07/1976 | |||
Implementation | 31975R2506 | attuazione | articolo 2 | 01/07/1976 | |
Implementation | 31975R2506 | attuazione | articolo 3 | 01/07/1976 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31978R0688 | aggiunta | articolo 1BIS | 01/05/1978 | |
Modified by | 31978R0688 | aggiunta | allegato 3 | 01/05/1978 | |
Modified by | 31978R1666 | sostituzione | articolo 3.3 | 23/07/1978 | |
Modified by | 31978R2695 | sostituzione | allegato 3 | 19/11/1978 | |
Modified by | 31978R2819 | sostituzione | allegato 3 | 16/12/1978 | |
Modified by | 11979HN02/01/2/AL | complemento | allegato 3 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31979R1243 | modifica | articolo 1BIS | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1243 | sostituzione | allegato 3 | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R2280 | sostituzione | allegato 3 | 18/10/1979 | |
Modified by | 31979R2782 | sostituzione | allegato 3 | 16/12/1979 | |
Modified by | 31980R1581 | sostituzione | allegato 3 | 01/07/1980 | |
Modified by | 31980R3104 | cancellazione | articolo 1BIS.4.2 | ||
Modified by | 31980R3104 | sostituzione | articolo 1BIS.1 | 03/12/1980 | |
Modified by | 31980R3104 | cancellazione | allegato 3 | 03/12/1980 | |
Implemented by | 31980R3230 | attuazione | articolo 1BIS | 16/12/1980 | |
Implemented by | 31981R1236 | attuazione | articolo 1BIS | 09/05/1981 | |
Implemented by | 31981R3189 | attuazione | articolo 1BIS | 05/10/1981 | |
Implemented by | 31982R0601 | attuazione | articolo 1BIS | 22/02/1982 | |
Implemented by | 31982R1497 | attuazione | articolo 1BIS | 01/07/1982 | |
Implemented by | 31982R1662 | attuazione | articolo 1BIS | 30/06/1982 | |
Implemented by | 31982R3304 | attuazione | articolo 1BIS | 16/12/1982 | |
Implemented by | 31983R0398 | attuazione | articolo 1BIS | 22/02/1983 | |
Implemented by | 31983R0863 | attuazione | articolo 1BIS | 21/03/1983 | |
Implemented by | 31983R1484 | attuazione | articolo 1BIS | 09/06/1983 | |
Modified by | 31984R2135 | sostituzione | articolo 1BIS.3.B | 01/09/1984 | |
Modified by | 31984R2135 | sostituzione | articolo 1BIS.3.A | 01/09/1984 | |
Modified by | 31985R0450 | attuazione | articolo 1BIS | 01/03/1985 | |
Implemented by | 31985R2364 | attuazione | articolo 1BIS | 24/08/1985 | |
Implemented by | 31985R3274 | attuazione | articolo 1BIS | 26/11/1985 | |
Implemented by | 31986R0547 | attuazione | articolo 1BIS | 01/03/1986 | |
Implemented by | 31986R1292 | attuazione | articolo 1.BIS 1/5/86-31/8/86 | ||
Implemented by | 31986R2628 | attuazione | articolo 1.BIS 1/9/86-31/12/86 | ||
Implemented by | 31988R2452 | attuazione | articolo 1.BIS | ||
Implemented by | 31989R0420 | attuazione | articolo 1.BIS 1/3/89-31/8/89 | ||
Implemented by | 31989R2530 | attuazione | articolo 1BIS 1/9/89-28/2/90 | ||
Modified by | 31989R3671 | sostituzione | articolo 1BIS | 01/01/1990 | |
Modified by | 31992R3821 | sostituzione | articolo 1BIS | 01/01/1993 | |
Repealed by | 31995R1571 | 01/09/1995 | |||
Modified by | 31995R1571 | abrogazione parziale | 01/07/1995 |
Regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 18/06/1976 pag. 0020 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0097
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0097
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0107
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1393/76 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1976 che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2506/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che stabilisce le norme particolare relative all ' importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1166/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2506/75 ha stabilito le norme particolari per l ' importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo ; che occorre fissare le relative modalità di applicazione ; considerando che le disposizioni del predetto regolamento sono fondate sul controllo dell ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento ; che occorre definire gli elementi da prendere in considerazione per il raffronto necessario tra il prezzo d ' offerta del prodotto e il prezzo franco frontiera di riferimento ; considerando che il regime dei prezzi di riferimento vigente nel settore del vino ha lo scopo di evitare che i prodotti importati dai paesi terzi siano immessi sul mercato comunitario a prezzi anormalmente bassi ; che la data da prendere in considerazione ai fini dell ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento deve essere la data di cui il prodotto è immesso in libera pratica nella Comunità ; considerando che gli importi compensativi monetari in generale e in particolare le disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1380/75 della Commissione , del 29 maggio 1975 , recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1040/76 ( 4 ) , si applicano alle importazioni disciplinate dal presente regolamento ; considerando che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , il beneficio delle concessioni tariffarie è subordinato alla presentazione di un documento rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore e comprovante l ' osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento ; che , a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno valersi a tale scopo del certificato di circolazione delle merci già utilizzato negli scambi con i paesi interessati ; considerando che occorre istituire in materia una procedura di informazione omogenea tra gli Stati membri e la Commissione ; considerando che , sempre a fini di semplificazione amministrativa , è opportuno esentare dall ' applicazione del presente regolamento determinate importazioni di piccole quantità ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli elementi da prendere in considerazione per constatare il prezzo d ' offerta franco frontiera di ciascuna importazione di vino di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 sono i seguenti : a ) prezzo fob paese esportatore del vino ; b ) spese di trasporto e spese di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio geografico della Comunità , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 192/75 . 2 . Qualora gli elementi di cui al paragrafo 1 siano espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore , si applicano per la conversione nella moneta di quest ' ultimo Stato le disposizioni relative al valore in dogana delle merci . Articolo 2 1 . Per ciascun tipo di vino oggetto alle norme particolari d ' importazione previste dal regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , gli Stati membri raffrontano , alla data di espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica , il prezzo d ' offerta franco frontiera calcolato conformemente all ' articolo 1 e il corrispondente prezzo franco frontiera di riferimento applicabile il giorno di espletamento delle predette formalità . 2 . Il prezzo franco frontiera di riferimento si considera rispettato se dal raffronto di cui al paragrafo 1 risulta che il prezzo d ' offerta franco frontiera , espresso nella moneta dello Stato membro importatore , è almeno uguale o superiore al prezzo franco frontiera di riferimento del tipo di vino corrispondente . 3 . Il prezzo d ' offerta franco frontiera deve essere dichiarato per ogni tipo di vino nella dichiarazione di immissione in libera pratica . La dichiarazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari per il controllo di tale prezzo . Articolo 3 1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , il documento menzionato al paragrafo 2 dello stesso articolo è costituito dal certificato di circolazione delle merci utilizzato negli scambi con i paesi terzi in causa . A tale scopo , la designazione delle merci comporta la gradazione alcolometrica di ciascun tipo di vino indicato nel certificato , il quale reca la seguente dicitura apposta dalle autorità competenti del paese terzo esportatore ; « Si attesta che in data ... ( data dell ' esportazione ) il vino sopra designato rispetta il prezzo franco frontiera di riferimento » . 2 . La dicitura di cui al paragrafo precedente viene iscritta nella casella del certificato riservata alla designazione delle merci , immediatamente al di sotto dell ' ultima partita . La dicitura è valida soltanto se è seguita dalla data e dalla firma della o delle persone all ' uopo autorizzate e se è autenticata con timbro delle autorità competenti . 3 . L ' elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 figura all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 2865/73 ( 5 ) . Articolo 4 1 . Al più tardi il 15° giorno di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione , utilizzando il formulario di cui all ' allegato I , i casi individuali di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento constatati per il mese precedente per le importazioni di vini originari dei paesi terzi previste all ' articolo 9 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ( 6 ) . 2 . Gli Stati membro comunicano immediatamente alla Commissione , utilizzando il formulario di cui all ' allegato II , i casi individuali di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento per le importazioni di vini che , in conformità dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 , non hanno beneficiato del dazio preferenziale . Articolo 5 1 . Le disposizioni del presente regolamento non si applicano : a ) ai quantitativi di vino non eccedenti 15 litri : - presentati sotto forma di partita come campioni commerciali non destinati alla vendita ; - contenenti nei bagagli dei viaggiatori ; - che formano oggetto di piccole spedizioni a privati , semprechù tali quantitativi siano chiaramente destinati al consumo personale o familiare delle persone interessate ; b ) ai vini compresi in traslochi di privati ; c ) ai vini destinati a fiere e mostre che beneficiano del regime doganale previsto per tali casi , purchù i vini siano confezionati in recipienti di 2 litri o meno ; d ) ai quantitativi di vino importati a scopo di sperimentazione scientifica e tecnica , nei limiti di 1 hl per spedizione ; e ) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche , a sedi consolari e organismi assimilati , importi nel quadro delle franchigie loro concesse ; f ) ai vini costituenti le provviste di bordo dei mezzi di trasporto internazionale . 2 . Gli Stati membri prendono le disposizioni adeguate per garantire il controllo della destinazione dei vini di cui al paragrafo 1 . Articolo 6 Le disposizioni dell ' articolo 3 non si applicano ai vini per i quali sia provato che sono stati spediti dal paese terzo interessato anteriormente al 1° luglio 1976 . Articolo 7 Il regolamento ( CEE ) n . 1466/74 della Commissione , del 30 maggio 1974 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri concernenti il valore in dogana dei vini importi dai paesi terzi ( 7 ) è abrogato . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 giugno 1976 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 256 del 2 . 10 . 1975 , pag . 2 . ( 2 ) GU n . L 135 del 24 . 5 . 1976 , pag . 41 . ( 3 ) GU n . L 139 del 30 . 5 . 1975 , pag . 37 . ( 4 ) GU n . L 118 del 5 . 5 . 1976 , pag . 12 . ( 5 ) GU n . L 295 del 23 . 10 . 1973 , pag . 8 . ( 6 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 156 del 13 . 6 . 1974 , pag . 11 . ALLEGATO I Stato membro : Mese : Distinta dei casi di inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento per le importazioni di vini originari dei paesi terzi di cui all ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 916/70 Designazione delle merci * Data dell ' esportazione dal paese d ' origine * Volume in hl * Prezzo d ' offerta franco frontiera constatato * * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * * * * * * * Colonna 1 : designazione secondo la nomenclatura dei prezzi franco frontiera di riferimento . Colonna 2 : da compilare se la data dell ' esportazione è nota . Colonna 6 : riservata ai servizi della Commissione . Fatto a ... , addì ALLEGATO II Stato membro : Mese : Comunicazione dei casi di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2506/75 Designazione delle merci * data dell ' importazione * Certificato di circolazione delle merci ( numero e data dell ' attestazione e autorità competente ) * Paese d ' origine * Volume * Prezzo d ' offerta franco frontiera constatato * * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * * * * * * * * Colonna 1 : designazione secondo la nomenclatura dei prezzi franco frontiera di riferimento . Colonna 7 : riservata ai servizi della Commissione . Fatto a ... , addì