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Document 31976R0103

    Regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

    GU L 20 del 28.1.1976, p. 29–34 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; abrogato da 31996R2406

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/103/oj

    31976R0103

    Regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

    Gazzetta ufficiale n. L 020 del 28/01/1976 pag. 0029 - 0034
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0016
    edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0071
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0016
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0020
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0020


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 103/76 DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 1976

    che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 3 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 100/76 prevede la possibilità di fissare norme comuni di commercializzazione ; che l ' applicazione di tali norme può contribuire al miglioramento qualitativo dei pesci commercializzati , facilitandone pertanto lo smercio ;

    considerando che detto miglioramento qualitativo può essere ottenuto in particolare escludendo i pesci che non possiedono un certo grado di freschezza dalla commercializzazione per il consumo umano ;

    considerando che in quasi tutti gli Stati membri che praticano la pesca marittima i pesci ritenuti idonei al consumo umano in base alla regolamentazione nazionale sono messi in vendita dopo cernita secondo la dimensione , il peso , la presentazione ed altri criteri ; che esiste anche una classificazione secondo il grado di freschezza ;

    considerando che , tenuto conto delle misure previste dal regolamento ( CEE ) n . 100/76 per la determinazione e la formazione dei prezzi , la normalizzazione di taluni prodotti riveste particolare importanza ; che è pertanto opportuno uniformare le classificazioni finora operate sul piano nazionale ;

    considerando che finora la classificazione dei pesci precede la fase della prima vendita , poichù in gran parte i pesci vengono tagliati immediatamente in filetti o altrimenti trasformati ; che è pertanto opportuno limitare l ' applicazione delle norme comuni alla fase della prima vendita nella Comunità ;

    considerando che le norme devono applicarsi a tutti i pesci destinati al consumo umano commercializzati nel territorio degli Stati membri della Comunità , compresi i pesci importati ; che , limitando ai pesci destinati al consumo umano l ' obbligo in tal modo imposto agli operatori , è possibile procedere ad una distinzione più netta e più rapida fra i prodotti che , essendo ammessi al consumo umano , sono utilizzati a tal fine e sono pertanto soggetti a classificazione , e gli altri prodotti ; che ne risulteranno facilitati sia la commercializzazione allo stadio dell ' applicazione delle norme sia il controllo dell ' osservanza di queste ultime ; che appare tuttavia necessario escludere dal campo di applicazione delle norme i piccoli quantitativi venduti direttamente a dettagliante o al consumatore ;

    considerando che le undici specie oggetto del presente regolamento rappresentano il 60 % circa della produzione comunitaria di pesce fresco e l ' 80 % delle importazioni dai paesi terzi ; che occorre pertanto applicare le norme anzitutto a tali specie ;

    considerando che lo stato di freschezza del pesce ha una funzione determinante nell ' apprezzamento delle qualità ; che è anche indispensabile una ripartizione in categorie di calibrazione , dati la diversità delle abitudini d ' acquisto dei consumatori ed i metodi correnti di trasformazione nella Comunità ;

    considerando che i diversi gradi di freschezza e le diverse dimensioni devono essere posti in evidenza in modo adeguato ; che è pertanto opportuno prevedere un numero limitato ma sufficiente di categorie di freschezza e di calibrazione ;

    considerando che attualmente non esiste alcun metodo obiettivo che permetta di apprezzare rapidamente e con poca spesa di freschezza del pesce ; che soltanto l ' esame organolettico , che del resto è già applicato negli Stati membri , risponde a tale esigenza e costituisce un metodo accettabile ;

    considerando che , tenuto conto delle pratiche seguite nella maggior parte degli Stati membri , è opportuno che le persone appartenenti alla categoria professionale effettuino la classificazione per categorie di freschezza e di calibrazione ; che l ' altra parte , per quanto riguarda in particolare l ' apprezzamento della freschezza in base a criteri organolettici , è opportuno prevedere il concorso alle suddette classificazioni di esperti designati a tale scopo dalle organizzazioni professionali interessate ;

    considerando che ai fini della necessaria informazione reciproca è opportuno che ciascuno degli Stati membri comunichi agli altri Stati membri ed alla Commissione un elenco col nome e l ' indirizzo degli esperti e delle organizzioni professionali interessate ;

    considerando che i pesci importati dai paesi terzi devono essere conformi alle norme comunitarie ;

    considerando che l ' applicazione delle norme suddette a tali pesci rende necessaria l ' apposizione di talune indicazioni supplementari sugli imballagi ; che tuttavia dett indicazioni non sono necessarie per i pesci introdotti nella Comunità da battelli alle stesse condizioni della produzione comunitaria ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Ai sensi del presente regolamento si intende per :

    a ) commercializzazione : la prima messa in vendita e la prima vendita dopo introduzione nella Comunità ;

    b ) partita : una certa quantità di pesce appartenente ad una stessa specie , sottoposta allo stesso trattamento ed eventualmente proveniente dallo stesso luogo di pesca e dallo stesso battello ;

    c ) luogo di pesca : la denominazione usuale nella pesca del luogo dove sono state effettuate le catture ;

    d ) presentazione : forma nella quale il pesce è commercializzato , per esempio : intero , senza viscere , decapitato , ecc . ,

    Articolo 2

    1 . I pesci di cui all ' articolo 3 , di produzione comunitaria , possono essere commercializzati per il consumo umano all ' interno della Comunità soltanto se soddisfano alle disposizioni del presente regolamento .

    2 . Tuttavia , le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piccole di pesci cedute direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore .

    3 . Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 .

    Articolo 3

    Sono stabilite norme di commercializzazione per le seguenti specie di pesci di mare della sottovoce ex 03.01 B I della tariffa doganale comune , salvo i pesci vivi , congelati o in pezzi :

    Merluzzi bianchi * ( Gadus Morrhua ) , *

    Merluzzi carbonari * ( Pollachius virens ) , *

    Eglefini * ( Melanogrammus aeglefinus ) , *

    Merlani * ( Merlangus merlangus ) , *

    Passere di mare * ( Pleuronectes platessa ) , *

    Sebasti * ( Sebastes marinus ) , *

    Sgombri * ( Scomber scombrus ) , *

    Aringhe * ( Culpea harengus ) , *

    Sardine * ( Culpea pilchardus Walbaum ) , *

    Acciughe * ( Engraulis encrasicholus ) , *

    Naselli * ( Merluccius sp.p . ) *

    Articolo 4

    Le norme di commercializzazione di cui all ' articolo 3 comprendono :

    a ) categorie di freschezza ,

    b ) categorie di calibrazione .

    Articolo 5

    Le categorie di freschezza sono determinate per ogni partita in funzione del grado di freschezza dei pesci e di talune caratteristiche complementari .

    Il grado di freschezza è definito sulla base della tabella di valutazione di cui all ' allegato A comprendente i seguenti elementi :

    a ) aspetto ,

    b ) stato ,

    c ) odore .

    A ciascun oggetto d ' esame è attribuito un punto di valutazione corrispondente ai criteri di freschezza indicati nella tabella . La media aritmetica dei punti di valutazione fornisce il grado di freschezza .

    Articolo 6

    1 . Sulla base delle disposizioni di cui all ' articolo 5 , i pesci sono classificati in partite corrispondenti ad una delle categorie di freschezza Extra , A o B .

    Categoria di freschezza Extra

    Il grado di freschezza dei pesci di questa categoria è uguale o superiore a 2,7 . I pesci devono essere privi di segni di pressione o di scorticature , di sudiciume e di forte decolorazione .

    Categoria di freschezza A

    Il grado di freschezza dei pesci di questa categoria è uguale o superiore a 2 e inferiore a 2,7 . È tollerata una proporzione minima di pesci recanti leggeri segni di pressione o scorticature superficiali . I pesci devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione .

    Categoria di freschezza B

    Il grado di freschezza dei pesci di questa categoria è uguale o superiore a 1 ed inferiore a 2 . È tollerata una proporzione minima di pesci recanti segni più evidenti di pressione e leggere scorticature . I pesci devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione .

    2 . Per la classificazione dei prodotti nelle varie categorie di freschezza è anche presa in considerazione la presenza di parassiti , tenuto della natura del prodotto , del luogo di pesca e della sua presentazione .

    Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 100/76 . L ' indicazione del luogo di pesca per paruta può essere prescritta secondo la stessa procedura .

    Articolo 7

    1 . Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza . Tuttavia , una partita di scarso volume può non essere omogenea ; in tal caso essa viene classificata nella più bassa categoria di freschezza che vi è rappresentata .

    2 . La categoria di freschezza deve essere indicata , in caratteri leggibili e indebili di un ' altezza minima di 5 cm , su etichette apposte sulle partite .

    Articolo 8

    1 . La calibrazione dei pesci è basata sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo .

    2 . Le partite sono classificate in categorie di calibrazione secondo la tabella di cui all ' allegato B .

    3 . Ogni partita deve essere omogenea quanto alla calibrazione . Tuttavia , una partite di scarso volume può non essere omogenea ; in tal caso essa viene classificata nella categoria di calibrazione meno vantaggiosa che vi è rappresentata .

    4 . La categoria di calibrazione e il modo di presentazione devono essere indicati in caratteri leggibili ed indelebili di un ' altezza minima di 5 cm su etichette apposte sulle partite .

    Articolo 9

    Le persone appartenenti alla categoria professionale effettuano la classificazione per categorie di freschezza e categorie di calibrazione , con la partecipazione di esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate .

    Articolo 10

    Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione , al più tardi un mese prima della data di applicazione del presente regolamento , l ' elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali di cui all ' articolo 9 . Ogni modifica dell ' elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione .

    Articolo 11

    1 . I pesci di cui all ' articolo 3 in provenienza da paesi terzi possono essere ammessi al consumo nella Comunità per essere destinati al consumo umano , soltanto se :

    a ) rispondono alle disposizioni degli articoli 4 , 5 , 6 , 7 e 8 ,

    b ) sono presentati in imballaggi recanti l ' indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile :

    - del paese d ' origine impressa in caratteri latini , di una altezza di 20 mm almeno ,

    - della specie del pesce ,

    - del modo di presentazione ,

    - della categoria di freschezza e della categoria di calibrazione ,

    - del peso netto in chilogrammi di pesci contenuti negli imballaggi ,

    - della data della classificazione e della data della spedizione ,

    - del nome e dell ' indirizzo dello speditore .

    2 . Tuttavia , i pesci provenienti direttamente dai luoghi di pesca , introdotti da battelli battenti bandiera di un paese terzo in un porto della Comunità e destinati ad essere commercializzati per il consumo umano , sono soggetti , ai fini della loro ammissione al consumo , alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria .

    Articolo 12

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 2455/70 del Consiglio , del 30 novembre 1970 , che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3308/75 ( 3 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento .

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 19 gennaio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . HAMILIUS

    ( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . L 264 del 5 . 12 . 1970 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 328 del 20 . 12 . 1975 , pag . 9 .

    ALLEGATO A

    TABELLA DI VALUTAZIONE - FRESCHEZZA

    Oggetto dell ' esame * CRITERI * Punti di valutazione * 3 * 2 * 1 * 0 * ASPETTO *

    PELLE * pigmentazione viva e cangiante ; senza tracce di decolorazione ; * pigmentazione viva ma priva di lucentezza ; * pigmentazione in via di decolorazione e spenta * pigmentazione spenta ; ( 1 ) *

    * muco trasparente * muco leggermente torbido * muco lattiginoso * muco opaco *

    OCCHIO * convesso ; * convesso e lievemente infossato ; * piatto ; * concavo al centro ; ( 1 ) *

    * cornea trasparente ; * corena leggermente opalescente ; * cornea opalescente ; * cornea lattiginosa ; *

    * pupilla nera , brillante * pupilla nera , spenta * pupilla più opaca * pupilla grigia *

    BRANCHIE * colore brillante ; * più pallide ; * in via di decolorazione ; * giallastre ; ( 1 ) *

    * assenza di muco * lievi tracce di muco chiaro * muco opaco * muco lattiginoso *

    CARNE ( taglio nell ' addome ) * azzurrognola , traslucida , liscia , brillante ; * vellutata , simile a cera , felpata ; * lievemente opaca * opaca ( 1 ) *

    * senza tracce di decolorazione della pigmentazione originale * colore lievemente modificato * * *

    COLORE LUNGO LA COLONNA VERTEBRALE * nessuna colorazione * lievemente rosa * rosa * rosso ( 1 ) *

    ORGANI * reni , residui di altri organi , sangue all ' interno dell ' aorta , di color rosso brillante * reni e residui di altri organi di color rosso opaco ; sangue in via di decolorazione * reni , residui di altri organi e sangue di color rosso pallido * reni , residui di altri organi e sangue di color brunastro ( 1 ) *

    * STATO *

    CARNE * compatta ed elastica ; * minore elasticità * lievemente molle ( flaccida ) , minore elasticità ; * molle ( flaccida ) ; ( 1 ) *

    * superficie liscia * * superficie simili a cera ( vellutata ) e opaca * le squame si staccano facilmente dalla pelle , superficie granulosa *

    COLONNA VERTEBRALE * si spezza invece di staccarsi * aderente * poco aderente * non aderente ( 1 ) *

    PERITONEO * aderisce completamente alla carne * aderente * poco aderente * non aderente ( 1 ) *

    * ODORE *

    BRANCHIE , PELLE , CAVITÀ ADDOMINALE * alghe marine * nù di alghe , nù sgradevole * lievemente acre * acre ( 1 ) *

    ( 1 ) O in uno stadio di più avanzata alterazione .

    ALLEGATO B

    TABELLA DI CALIBRAZIONE

    ( kg/pesce )

    * Merluzzi bianchi * Merluzzi carbonari * Eglefini * Merlani *

    Dimensione 1 * 7 e più * 5 e più * 1 e più * 0,5 e più *

    Dimensione 2 * da 4 a meno di 7 * da 3 a meno di 5 * da 0,4 a meno di 1 * da 0,35 a meno di 0,5 *

    Dimensione 3 * da 2 a meno di 4 * da 1,5 a meno di 3 * da 0,25 a meno di 0,4 * da 0,2 a meno di 0,35 *

    Dimensione 4 * da 1 a meno di 2 * meno di 1,5 * meno di 0,25 * meno di 0,2 *

    Dimensione 5 * meno di 1 * * * *

    ( kg/pesce )

    * Passere di mare * Sebasti * Sgombri *

    Dimensione 1 * 0,6 e più * 2 e più * 0,5 e più *

    Dimensione 2 * da 0,4 a meno di 0,6 * meno di 2 * da 0,2 a meno di 0,5 *

    Dimensione 3 * da 0,3 a meno di 0,4 * * da 0,1 a meno di 0,2 *

    Dimensione 4 * meno di 0,3 * * meno di 0,1 *

    * Aringhe * Sardine *

    * kg/pesce * unità/kg * kg/pesce * unità/kg *

    Dimensione 1 * 0,125 e più * 8 o meno * 0,060 e più * 17 o meno *

    Dimensione 2 * da 0,085 a meno di 0,125 * da 9 a 12 * da 0,040 a meno di 0,060 * da 18 a 25 *

    Dimensione 3 * meno di 0,085 * 13 e più * da 0,030 a meno di 0,040 * da 26 a 33 *

    Dimensione 4 * * * meno di 0,030 * 34 e più *

    * Acciughe * Naselli *

    * kg/pesce * unità/kg * kg/pesce *

    Dimensione 1 * 0,040 e più * 25 o meno * più di 1,2 *

    Dimensione 2 * da 0,020 a meno di 0,040 * da 26 a 50 * da 0,6 a 1,2 *

    Dimensione 3 * meno di 0,020 * 51 e più * da 0,250 a meno di 0,6 *

    Dimensione 4 * * *

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