EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R3280

Regolamento (CEE) n. 3280/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

GU L 326 del 18.12.1975, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3280/oj

31975R3280

Regolamento (CEE) n. 3280/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1975 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0244
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0223
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0223


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3280/75 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1975

che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 prevede la possibilità di applicare misure adeguate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 di detto regolamento subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che l ' applicazione di tali misure negli scambi con i paesi terzi deve cessare con la scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ;

considerando che spetta al Consiglio il compito di fissare le modalità di applicazione dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , e di definire i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono applicare misure cautelative ;

considerando che occorre pertanto definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è o rischia di essere gravamente perturbato ;

considerando che una perturbazione di mercato , dovuta alle esportazioni , è esclusa nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ; che occorre pertanto limitare le misure di salvaguardia alle importazioni di tali prodotti ;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall ' influenza degli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto , oltre che degli elementi propri al mercato stesso , di quelli relativi all ' evoluzione di detti scambi ;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 ; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminarne il rischio ; che esse devono essere adeguate alle circostanze onde evitare che provochino effetti diversi da quelli desiderati ;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 al caso in cui il mercato di questo Stato , in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati , sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato e devono avere un carattere unicamente cautelativo ; che di conseguenza tali misure nazionali devono essere applicabili solo fino all ' entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ;

considerando che la Commissione deve deliberare sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro , entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di tale domanda ; che , onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia , occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell ' applicazione di misure cautelative da parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica valga richiesta ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più dei prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni , perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , si tiene conto in particolare :

a ) del volume delle importazioni o prevedibili ,

b ) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità ;

c ) dei prezzi praticati in particolare allo stadio dei mercati di produzione inclusi quelli praticati alle aste per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile , in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo ,

d ) dei prezzi praticati sul mercato della Comunità , riportati a uno stadio comparabile a quello di cui al punto c ) , per i prodotti provenienti da paesi terzi , in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo .

Articolo 2

1 . Quando si verifichi la situazione prevista all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 , le misure che possono essere adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo sono :

a ) per i prodotti sottoposti al regime dei titoli d ' importazione di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 3279/75 del Consiglio , del 16 dicembre 1975 , relativo all ' unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 2 ) ;

- la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli che comporta l ' irrecevibilità delle nuove domande ;

- il rigetto totale o parziale delle domande di rilascio di titoli che sono in corso di espletamento ;

b ) per i prodotti non sottoposti al regime dei titoli d ' importazione la sospensione totale o parziale delle importazioni ;

2 . Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari . Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità . Possono riferirsi soltanto a prodotti provenienti da paesi terzi .

Possono essere limitate ad alcune provenienze , origini , qualità o ad alcuni calibri o varietà . Possono inoltre essere limitate alle importazioni destinate a talune regioni della Comunità .

3 . Il rigetto di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , secondo trattino , è applicabile alle domande depositate nel periodo in cui è stata applicata la sospensione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) .

Articolo 3

1 . Uno Stato membro può , a titolo cautelativo , prendere una o più misure quando ritenga , a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all ' articolo 1 , che sussista nel suo territorio la situazione di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 .

Le misure cautelative consistono :

a ) per i prodotti sottoposti al regime dei titoli d ' importazione nel sospendere totalmente o parzialmente il rilascio dei titoli ;

b ) per i prodotti non sottoposti al regime dei titoli nel sospendere totalmente o parzialmente le importazioni .

È applicabile l ' articolo 2 , paragrafo 2 .

2 . Appena decise , le misure cautelative sono notificate alla Commissione a mezzo telescritto . La notifica vale richiesta ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 .

Tali misure sono applicabili soltanto fino all ' entrata in vigore della decisione adottata su questa base dalla Commissione .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

Top