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Document 31975R3279

    Regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

    GU L 326 del 18.12.1975, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3279/oj

    31975R3279

    Regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1975 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0130
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0220
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0220


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3279/75 DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 1975

    relativo all ' unificazione dei regimi di importazione applicabili da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che l ' articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 prevede che saranno adottate le disposizioni necessarie in materia di coordinamento e di unificazione dei regimi d ' importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi ;

    considerando che l ' attuazione del regime comune di importazione nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsto dal citato regolamento richiede per le importazioni in provenienza dai paesi terzi la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente nonchù delle tasse di effetto equivalente a un dazio doganale ;

    considerando che occorre tuttavia limitare i rischi che può causare , negli scambi con i paesi terzi , l ' abolizione delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente ; che è pertanto opportuno includere i prodotti in questione nel campo di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 109/70 del Consiglio , del 19 dicembre 1969 , che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato ( 2 ) e del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 3 ) ;

    considerando che è inoltre necessario prevedere , per i prodotti particolarmente sensibili , la possibilità di instaurare un sistema di titoli d ' importazione che comporti la costituzione di una cauzione che garantisce l ' impegno d ' importare durante la durata di validità dei titoli ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Salvo disposizioni contrarie del regolamento ( CEE ) n . 234/68 e del presente regolamento o deroghe decise dal Consiglio , deliberante su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , sono vietate , per le importazioni dei prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale comune provenienti dai paesi terzi :

    - la riscossione di qualunque tassa di effetto equivalente a un dazio doganale e

    - l ' applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente .

    2 . Tuttavia , per le rose e i garofani di cui alla sottovoce ex 06.03 A della tariffa doganale comune , gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1977 , senza tuttavia renderle più restrittive , le misure relative all ' importazione di tali prodotti originari dei paesi terzi , applicabili alla data del 1° gennaio 1974 .

    3 . Per le talee e marze di viti e le talee innestate e barbatelle di viti di cui alla voce ex 06.02 della tariffa doganale comune gli Stati membri possono mantenere in vigore , senza tuttavia renderle più restrittive , le misure relative all ' importazione di tali prodotti originari dei paesi terzi applicabili alla data del 1° gennaio 1974 . Questa disposizione è applicabile fino alla data limite prevista per l ' adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie a conformarsi alla direttiva 74/649/CEE del Consiglio , del 9 dicembre 1974 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa delle vite prodotti nei paesi terzi ( 4 ) .

    4 . Gli Stati membri che intendono mantenere in vigore le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 le notificano alla Commissione prima della data della loro entrata in vigore .

    Articolo 2

    1 . L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 109/70 è esteso ai prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale comune importati da tutti i paesi menzionati in tale allegato ad eccezione dei prodotti che figurano nell ' allegato del presente regolamento per i periodi ad essi relativi .

    2 . I prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale comune ad eccezione dei prodotti che figurano nell ' allegato del presente regolamento per i periodi ad essi relativi sono inclusi nell ' elenco comune di liberazione che figura all ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 .

    3 . Senza pregiudizio delle misure mantenute in vigore dagli Stati membri a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 o 3 , i titoli II e III dei regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 1439/74 si applicano ai prodotti elencati nell ' allegato del presente per i periodi ad essi relativi . Tuttavia , al momento dell ' importazione di un prodotto soggetto , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 o 3 , a restrizioni nazionali in uno Stato membro , l ' applicabilità in questo Stato membro dei documenti d ' importazione rilasciati in virtù dei regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 1439/74 è subordinata alla presentazione di un documento nazionale avente valore di autorizzazione preventiva d ' importazione .

    Articolo 3

    1 . Ogni importazione nella Comunità dei prodotti soggetti a misure di vigilanza in applicazione del titolo III dei regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 1439/74 può essere subordinata , secondo la procedura dell ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 , alla presentazione di un titolo d ' importazione , che viene rilasciato dagli Stati membri a ogni interessato che ne faccia richiesta qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità . Il certificato è valido per un ' operazione effettuata nella Comunità . Tuttavia , al momento dell ' importazione di un prodotto soggetto , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 o 3 , a restrizioni nazionali in uno Stato membro , l ' applicabilità del certificato in tale Stato membro è subordinata alla presentazione di un documento nazionale avente valore di autorizzazione preventiva di importazione .

    2 . Il rilascio del titolo d ' importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l ' impegno di importare durante il periodo di validità del titolo stesso . La cauzione non viene nù interamente nù in parte restituita , se l ' importazione non ha avuto luogo entro il termine prescritto o è stata realizzata solo in parte .

    3 . Qualora venga fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 , è sospesa l ' applicazione delle misure di vigilanza a un prodotto , a norma dei regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 1439/74 .

    Articolo 4

    Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d ' applicazione dell ' articolo 3 vengono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 .

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1976 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 .1968 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 19 del 26 . 1 . 1970 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 352 del 28 . 12 . 1974 , pag . 45 .

    ALLEGATO

    N . della tariffa doganale comune * Designazione del prodotto * Periodo *

    ex 06.03 A * Rose * Fino al 31 dicembre 1977 *

    ex 06.03 A * Garofani * Fino al 31 dicembre 1977 *

    ex 06.02 A * Talee e marze di viti * Fino alla data limite prevista per l ' adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie a conformarsi alla direttiva 74/649/CEE *

    06.02B * Talee innestate e barbatelle di viti *

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