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Document 31975R3279
Regulation (EEC) No 3279/75 of the Council of 16 December 1975 on the standardization of the treatment applied by the individual Member States to imports from non-member countries of live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and ornamental foliage
Regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
GU L 326 del 18.12.1975, p. 1–3
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31975R3279R(01) | ||||
Repealed by | 32011R1229 |
Regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1975 pag. 0001 - 0003
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0220
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0220
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3279/75 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1975 relativo all ' unificazione dei regimi di importazione applicabili da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 prevede che saranno adottate le disposizioni necessarie in materia di coordinamento e di unificazione dei regimi d ' importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi ; considerando che l ' attuazione del regime comune di importazione nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura previsto dal citato regolamento richiede per le importazioni in provenienza dai paesi terzi la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente nonchù delle tasse di effetto equivalente a un dazio doganale ; considerando che occorre tuttavia limitare i rischi che può causare , negli scambi con i paesi terzi , l ' abolizione delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente ; che è pertanto opportuno includere i prodotti in questione nel campo di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 109/70 del Consiglio , del 19 dicembre 1969 , che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato ( 2 ) e del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 3 ) ; considerando che è inoltre necessario prevedere , per i prodotti particolarmente sensibili , la possibilità di instaurare un sistema di titoli d ' importazione che comporti la costituzione di una cauzione che garantisce l ' impegno d ' importare durante la durata di validità dei titoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Salvo disposizioni contrarie del regolamento ( CEE ) n . 234/68 e del presente regolamento o deroghe decise dal Consiglio , deliberante su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , sono vietate , per le importazioni dei prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale comune provenienti dai paesi terzi : - la riscossione di qualunque tassa di effetto equivalente a un dazio doganale e - l ' applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente . 2 . Tuttavia , per le rose e i garofani di cui alla sottovoce ex 06.03 A della tariffa doganale comune , gli Stati membri possono mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1977 , senza tuttavia renderle più restrittive , le misure relative all ' importazione di tali prodotti originari dei paesi terzi , applicabili alla data del 1° gennaio 1974 . 3 . Per le talee e marze di viti e le talee innestate e barbatelle di viti di cui alla voce ex 06.02 della tariffa doganale comune gli Stati membri possono mantenere in vigore , senza tuttavia renderle più restrittive , le misure relative all ' importazione di tali prodotti originari dei paesi terzi applicabili alla data del 1° gennaio 1974 . Questa disposizione è applicabile fino alla data limite prevista per l ' adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie a conformarsi alla direttiva 74/649/CEE del Consiglio , del 9 dicembre 1974 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa delle vite prodotti nei paesi terzi ( 4 ) . 4 . Gli Stati membri che intendono mantenere in vigore le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 le notificano alla Commissione prima della data della loro entrata in vigore . Articolo 2 1 . L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 109/70 è esteso ai prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale comune importati da tutti i paesi menzionati in tale allegato ad eccezione dei prodotti che figurano nell ' allegato del presente regolamento per i periodi ad essi relativi . 2 . I prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale comune ad eccezione dei prodotti che figurano nell ' allegato del presente regolamento per i periodi ad essi relativi sono inclusi nell ' elenco comune di liberazione che figura all ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 . 3 . Senza pregiudizio delle misure mantenute in vigore dagli Stati membri a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 o 3 , i titoli II e III dei regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 1439/74 si applicano ai prodotti elencati nell ' allegato del presente per i periodi ad essi relativi . Tuttavia , al momento dell ' importazione di un prodotto soggetto , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 o 3 , a restrizioni nazionali in uno Stato membro , l ' applicabilità in questo Stato membro dei documenti d ' importazione rilasciati in virtù dei regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 1439/74 è subordinata alla presentazione di un documento nazionale avente valore di autorizzazione preventiva d ' importazione . Articolo 3 1 . Ogni importazione nella Comunità dei prodotti soggetti a misure di vigilanza in applicazione del titolo III dei regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 1439/74 può essere subordinata , secondo la procedura dell ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 , alla presentazione di un titolo d ' importazione , che viene rilasciato dagli Stati membri a ogni interessato che ne faccia richiesta qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità . Il certificato è valido per un ' operazione effettuata nella Comunità . Tuttavia , al momento dell ' importazione di un prodotto soggetto , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 o 3 , a restrizioni nazionali in uno Stato membro , l ' applicabilità del certificato in tale Stato membro è subordinata alla presentazione di un documento nazionale avente valore di autorizzazione preventiva di importazione . 2 . Il rilascio del titolo d ' importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l ' impegno di importare durante il periodo di validità del titolo stesso . La cauzione non viene nù interamente nù in parte restituita , se l ' importazione non ha avuto luogo entro il termine prescritto o è stata realizzata solo in parte . 3 . Qualora venga fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 , è sospesa l ' applicazione delle misure di vigilanza a un prodotto , a norma dei regolamenti ( CEE ) n . 109/70 e ( CEE ) n . 1439/74 . Articolo 4 Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d ' applicazione dell ' articolo 3 vengono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 .1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 19 del 26 . 1 . 1970 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 352 del 28 . 12 . 1974 , pag . 45 . ALLEGATO N . della tariffa doganale comune * Designazione del prodotto * Periodo * ex 06.03 A * Rose * Fino al 31 dicembre 1977 * ex 06.03 A * Garofani * Fino al 31 dicembre 1977 * ex 06.02 A * Talee e marze di viti * Fino alla data limite prevista per l ' adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie a conformarsi alla direttiva 74/649/CEE * 06.02B * Talee innestate e barbatelle di viti *