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Document 31975R2863
Regulation (EEC) No 2863/75 of the Commission of 3 November 1975 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed
Regolamento (CEE) n. 2863/75 della Commissione, del 3 novembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione d'aiuti nel settore del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali
Regolamento (CEE) n. 2863/75 della Commissione, del 3 novembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione d'aiuti nel settore del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali
GU L 285 del 4.11.1975, p. 5–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Completion | 31968R1105 | aggiunta | articolo 5BIS | 07/11/1975 |
Regolamento (CEE) n. 2863/75 della Commissione, del 3 novembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1105/68, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione d'aiuti nel settore del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 04/11/1975 pag. 0005 - 0005
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0100
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0178
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0178
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0240
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0240
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2863/75 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1975 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1105/68 , relativo alle modalità d ' applicazione per la concessione d ' aiuti nel settore del latte scremato destinato all ' alimentazione degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 740/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 3 , considerando che , nel testo attuale dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , il latticello usato nell ' alimentazione degli animali è assimilato , per quanto concerne la concessione dell ' aiuto , al latte scremato ; considerando che , in seguito a tale assimilazione , si è constatato che le norme attuali del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 della Commissione , del 27 luglio 1968 , relativo alle modalità d ' applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2114/75 ( 4 ) , non tengono conto delle latterie che per l ' alimentazione dei loro animali impiegano il latte scremato e/o il latticello di produzione propria ; che occorre pertanto completare detto regolamento con modalità d ' applicazione specifiche ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' articolo 5 bis seguente viene inserito al regolamento ( CEE ) n . 1105/68 : « Articolo 5 bis 1 . Nel campo d ' applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 rientrano anche le latterie che impiegano il latte scremato di produzione propria esclusivamente per l ' alimentazione degli animali di quest ' ultima . 2 . Tale latteria può beneficiare di aiuti soltanto : a ) per i quantitativi di latte scremato che , mediante attestazione scritta inviata all ' organismo competente , essa ha dichiarato di utilizzare per l ' alimentazione dei propri animali , e b ) a condizione di tenere il bilancio mensile di cui all ' articolo 5 . 3 . Tuttavia , nel caso di cui al paragrafo 1 , si tratta unicamente di latticello , la latteria fruisce , per ogni chilogrammo di burro prodotto e venduto , dell ' aiuto concesso per 2,2 kg di latte scremato . Nel bilancio mensile di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , devono essere pure precisati i quantitativi di burro prodotti e venduti ; questi ultimi devono essere comprovati dai buoni di consegna e dalle fatture » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Su richiesta d ' una latteria interessata esso si applica con decorrenza dal 1° aprile 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 3 novembre 1975 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 74 del 22 . 3 . 1975 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 24 . ( 4 ) GU n . L 215 del 13 . 8 . 1975 , pag . 12 . ALLEGATO Numero della tariffa doganale comune * Ireland + United Kingdom UC/100 kg * 01.02 A II a ) * 23,379 * 01.02 A II b ) * 23,379 * 02.01 A II a ) 1 aa ) 11 * 45,539 * 02.01 A II a ) 1 aa ) 22 * 36,349 * 02.01 A II a ) 1 aa ) 33 * 54,731 * 02.01 A II a ) 1 bb ) 11 * 45,539 * 02.01 A II a ) 1 bb ) 22 * 36,349 * 02.01 A II a ) 1 bb ) 33 * 54,731 * 02.01 A II a ) 1 cc ) 11 * 85,237 * 02.01 A II a ) 1 cc ) 22 * 90,718 * 02.01 A II a ) 2 aa ) * 51,022 * 02.01 A II a ) 2 bb ) * 40,734 * 02.01 A II a ) 2 cc ) * 63,882 * 02.01 A II a ) 2 dd ) 11 * 93,97 * 02.01 A II a ) 2 dd ) 22 aaa ) * 62,577 * 02.01 A II a ) 2 dd ) 22 bbb ) ( 1 ) * 62,577 * 02.01 A II a ) 2 dd ) 22 ccc ) * 99,585 * 02.06 C I a ) 1 * 87,577 * 02.06 C I a ) 2 * 83,365 * ( 1 ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee .