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Document 31975R2678

    Regolamento (CEE) n. 2678/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    GU L 275 del 27.10.1975, p. 8–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2678/oj

    31975R2678

    Regolamento (CEE) n. 2678/75 della Commissione, del 6 ottobre 1975, relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 275 del 27/10/1975 pag. 0008 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0076
    edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0100
    edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0076
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0071
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0071


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2678/75 DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 1975

    relativo all ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

    considerando che per semplificare , sul piano tecnico , il sistema di informazioni ed ottenere dati comparabili , risulta necessario uniformare le comunicazioni che debbono essere trasmesse dagli Stati membri e dalle imprese mediante moduli previsti per la presentazione e il tenore di dette comunicazioni ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Le comunicazioni previste dall ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 debbono essere effettuate conformemente al modello riprodotto nell ' allegato al presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 6 ottobre 1975 .

    Per la Commissione

    H . SIMONET

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 45 del 19 . 2 . 1975 .

    ALLEGATO * ESPORTAZIONI *

    Nome e sede della persona o dell ' impresa : * PETROLIO GREGGIO ( a ) * Stato membro : * P 3 *

    * Esportazioni effettuate nel corso del semestre dell ' anno civile precedente alla dichiarazione * Periodo : *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *

    Paese in cui è stato estratto il petrolio greggio esportato ( c ) * Denominazione commerciale del petrolio greggio esportato ( b ) * Quantità ( 1 000 t ) * Paese di destinazione delle esportazioni * Per tutte le esportazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno * Nome e sede dei contraenti * Durata del contratto * Scadenza * Osservazioni *

    * * * * * * * *

    Osservazioni per P 3 - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere :

    a ) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri ,

    b ) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune » si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles .

    b ) Per « denominazione commerciale del petrolio greggio esportato » si intende la denominazione usata abitualmente per tale prodotto , per esempio :

    Arabian-heavy * 31° API * Murban * 39° API *

    Arabian-light special * 39° API * Umn Shaif * 37° API *

    Iranian-heavy * 31° API * Zakum * 40° API *

    Iranian-light * 34° API * Qatar * 40° API *

    Neutral Zone Khafji * * * *

    Basra * 35° API * Qatar * 41,2° API *

    Basra * 34° API * Kuwait * 31° API *

    c ) Per « paese in cui il petrolio greggio è stato estratto » , si intende il paese nel quale il petrolio greggio è stato estratto , sia che l ' estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all ' interno o all ' esterno delle acque territoriali , purchù detto paese eserciti , ai fini della coltivazione , diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini .

    TERMINI :

    1 . Trasmissione delle comunicazioni da parte delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre ( per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ) e il 15 marzo ( per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre ) di ogni anno .

    2 . Trasmissione delle comunicazioni da parte degli Stati membri alla Commissione : al più tardi il 30 settembre ( per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ) e il 31 marzo ( per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre ) di ogni anno .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

    ESPORTAZIONI

    Nome e sede della persona o dell ' impresa : * PETROLIO GREGGIO ( a ) * Stato membro : * P 4a *

    * Esportazioni previste per l ' anno successivo alla dichiarazione * Periodo : *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *

    Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare ( c ) * Denominazione commerciale del petrolio greggio che sarà esportato ( b ) * Quantità prevista ( 1 000 t ) * Paese di destinazione delle esportazioni * Per tutte le esportazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno * Nome e sede dei contraenti * Durata del contratto * Scadenza * Osservazioni *

    * * * * * * * *

    Osservazioni per P 4a - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere da parte delle imprese alle amministrazioni competenti degli Stati membri o , quando si applica l ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1055/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , da parte degli Stati membri alla Commissione della Comunità europee

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune » si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles .

    b ) Per « denominazione commerciale del petrolio greggio esportato » si intende la denominazione usata abitualmente per tale prodotto , per esempio :

    Arabian-heavy * 31° API * Murban * 39° API *

    Arabian-light special * 39° API * Umn Shaif * 37° API *

    Iranian-heavy * 31° API * Zakum * 40° API *

    Iranian-light * 34° API * Qatar * 40° API *

    Neutral Zone Khafji * * * *

    Basra * 35° API * Qatar * 41,2° API *

    Basra * 34° API * Kuwait * 31° API *

    c ) Per « paese in cui il petrolio greggio è stato estratto » , si intende il paese nel quale il petrolio greggio è stato estratto , sia che l ' estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all ' interno o all ' esterno delle acque territoriali , purchù detto paese eserciti , ai fini della coltivazione , diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini .

    TERMINI :

    Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le esportazioni previste per l ' anno successivo .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

    ESPORTAZIONI

    PETROLIO GREGGIO ( a ) * Stato membro : * P 4b *

    Esportazioni previste per l ' anno successivo alla dichiarazione * Periodo : *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

    Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare * Quantità prevista ( 1 000 t ) * Paese di destinazione delle esportazioni * Percentuale delle forniture in base a contratti di durata superiore ad un anno * Osservazioni *

    * * * * *

    Osservazioni per P 4b - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune » si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles .

    b ) Per « denominazione commerciale del petrolio greggio esportato » si intende la denominazione usata abitualmente per tale prodotto , per esempio :

    Arabian-heavy * 31° API * Murban * 39° API *

    Arabian-light special * 39° API * Umn Shaif * 37° API *

    Iranian-heavy * 31° API * Zakum * 40° API *

    Iranian-light * 34° API * Qatar * 40° API *

    Neutral Zone Khafji * * * *

    Basra * 35° API * Qatar * 41,2° API *

    Basra * 34° API * Kuwait * 31° API *

    c ) Per « paese in cui il petrolio greggio è stato estratto » , si intende il paese nel quale il petrolio greggio è stato estratto , sia che l ' estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all ' interno o all ' esterno delle acque territoriali , purchù detto paese eserciti , ai fini della coltivazione , diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini .

    TERMINI :

    Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

    ESPORTAZIONI

    1 * GAS NATURALE ( a ) * Stato membro : * G 3 *

    Nome e sede della persona o dell ' impresa : *

    * Esportazioni effettuate nel corso del semestre dell ' anno civile precedente alla dichiarazione * Periodo : *

    2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

    Quantità ( milioni m3 , 0° , 760 mm Hg ) * Paese in cui stato estratto il gas naturale da esportare ( b ) * Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto * Potere calorifico superiore del gas naturale che e stato esportato ( kcal/m3 , 0° , 760 mm Hg ) * Paese di destinazione delle esportazioni * Osservazioni *

    * * * * * *

    Osservazioni per G 3 - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere :

    a ) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri ,

    b ) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tep annue di gas naturale .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « gas naturale » della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune , si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles .

    b ) Per « paese in cui è stato estratto il gas naturale » si intende il paese nel quale il gas naturale è stato estratto , sia che l ' estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all ' interno o all ' esterno delle acque territoriali , purchù detto paese eserciti , ai fini della coltivazione , diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini .

    TERMINI :

    1 . Trasmissione delle comunicazioni da parte delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre ( per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ) e il 15 marzo ( per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre ) di ogni anno .

    2 . Trasmissione delle comunicazioni da parte degli Stati membri alla Commissione : al più tardi il 30 settembre ( per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ) e il 31 marzo ( per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre ) di ogni anno .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

    ESPORTAZIONI

    1 * GAS NATURALE ( a ) * Stato membro : * G 4a *

    Nome e sede della persona o dell ' impresa : *

    * Esportazioni previste per l ' anno successivo alla dichiarazione * Periodo : *

    2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

    Quantità ( milioni m3 , 0° , 760 mm Hg ) * Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare ( b ) * Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto * Potere calorifero superiore del gas naturale che verrà esportato ( kcal/m3 , 0° , 760 mm Hg ) * Paese di destinazione delle esportazioni * Osservazioni *

    * * * * * *

    Osservazioni per G 4a - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere da parte delle imprese alle amministrazioni competenti degli Stati membri o , quando si applica l ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , da parte degli Stati membri delle Comunità europee

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tep annue di gas naturale .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « gas naturale » della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune , si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles .

    b ) Per « paese in cui è stato estratto il gas naturale » si intende il paese nel quale il gas naturale è stato estratto , sia che l ' estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all ' interno o all ' esterno delle acque territoriali , purchù detto paese eserciti , ai fini della coltivazione , diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini .

    TERMINI :

    Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le esportazioni previste per l ' anno successivo .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

    ESPORTAZIONI

    GAS NATURALE ( a ) * Stato membro : * G 4b *

    Esportazioni previste per l ' anno successivo alla dichiarazione * Periodo : *

    2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

    Quantità ( milioni m3 , 0° , 760 mm Hg ) * Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare * Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto * Potere calorifico superiore del gas naturale che verrà esportato ( Kcal/m3 , 0° , 76° mm Hg ) * Paese di destinazione delle esportazione * Osservazioni *

    * * * * * *

    Osservazioni per G 4b - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tep annue di gas naturale .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « gas naturale » della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune , si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles .

    b ) Per « paese in cui è stato estratto il gas naturale » si intende il paese nel quale il gas naturale è stato estratto , sia che l ' estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all ' interno o all ' esterno delle acque territoriali , purchù detto paese eserciti , ai fini della coltivazione , diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini .

    TERMINI :

    Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

    ESPORTAZIONI

    Nome e sede della persona o dell ' impresa : PRODOTTI PETROLIFERI ( a ) * Stato membro : * PP 3 *

    * Esportazioni effettuate nel semestre dell ' anno civile precedente alla dichiarazione * *

    * Designazione del prodotto petrolifero secondo la tariffa doganale comune ( b ) * Periodo : *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *

    Paese in cui è stato raffinato il prodotto petrolifero * Tenore di solfo ( % in peso ) * Quantità ( 1 000 t ) * Paese di destinazione delle esportazioni * per tutte le esportazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore ad un anno * Nome e sede dei contraenti * Durata del contratto * Scadenza * Osservazioni *

    * * * * * * * *

    Osservazioni per PP 3 - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere :

    a ) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri ,

    b ) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee .

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A , B , C I e C II della tariffa doganale comune » , si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune .

    b ) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :

    - 27.10 A Oli leggeri

    - 27.10 B Oli medi

    - 27.10 C I Oli pesanti : gasolio

    - 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile .

    La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate .

    TERMINI :

    1 . Trasmissione delle comunicazioni da parte delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre ( per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ) e il 15 marzo ( per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre ) di ogni anno .

    2 . Trasmissione delle comunicazioni da parte degli Stati membri alla Commissione : al più tardi il 30 settembre ( per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ) e il 31 marzo ( per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre ) di ogni anno .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

    ESPORTAZIONI

    Nome e sede della persona o dell ' impresa : * PRODOTTI PETROLIFERI ( a ) * Stato membro : * PP 4a *

    * Esportazioni previste per l ' anno successivo alla dichiarazione *

    * Denominazione del prodotto petrolifero secondo la tariffa doganale comune ( b ) * Periodo : *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *

    Paese in cui sarà raffinato il prodotto petrolifero * Tenore di solfo ( % in peso ) * Quantità ( 1 000 t ) * Paese di destinazione delle esportazioni * Per tutte le esportazioni da effettuare in base a contratti di forniture di durata superiore ad un anno * Nome e sede dei contraenti * Durata del contratto * Scadenza * Osservazioni *

    * * * * * * * *

    Osservazioni per PP 4a - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere da parte delle imprese alle amministrazioni competenti degli Stati membri o , quando si applica l ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1055/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A , B , C I e C II della tariffa doganale comune » , si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune .

    b ) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :

    - 27.10 A Oli leggeri

    - 27.10 B Oli medi

    - 27.10 C I Oli pesanti : gasolio

    - 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile .

    La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate .

    TERMINI :

    Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le esportazioni previste per l ' anno successivo .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

    ESPORTAZIONI

    PRODOTTI PETROLIFERI ( a ) * Stato membro : * PP 4b *

    Esportazioni previste per l ' anno successivo alla dichiarazione * * *

    Denominazione del prodotto petrolifero secondo la tariffa doganale comune ( b ) * Periodo : *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

    Paese in cui verranno raffinati i prodotti petroliferi da esportare * Quantità prevista ( 1 000 t ) * Paese di destinazione delle esportazioni * Percentuale delle forniture effettuate in base a contratti di durata superiore ad un anno * Osservazioni * *

    * * * * * *

    Osservazioni per PP 4b - ESPORTAZIONI

    MODULO

    da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

    che stabilisce le disposizioni di applicazione , in conformità dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 388/75 del Consiglio , del 13 febbraio 1975 , riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi .

    Ai sensi del presente regolamento , per esportazioni si intende l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi .

    a ) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A , B , C I e C II della tariffa doganale comune » , si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune .

    b ) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :

    - 27.10 A Oli leggeri

    - 27.10 B Oli medi

    - 27.10 C I Oli pesanti : gasolio

    - 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile .

    La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate .

    TERMINI :

    Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno .

    ( Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente , fornire le ulteriori informazioni su fogli separati ) .

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