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Document 31975R2520
Regulation (EEC) No 2520/75 of the Commission of 2 October 1975 amending Regulation (EEC) No 497/70 on rules for the application of export refunds on fruit and vegetables
Regolamento (CEE) n. 2520/75 della Commissione, del 2 ottobre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CEE) n. 2520/75 della Commissione, del 2 ottobre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore degli ortofrutticoli
GU L 257 del 3.10.1975, p. 12–12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31970R0497 | sostituzione | articolo 1.2 | 03/10/1975 |
Regolamento (CEE) n. 2520/75 della Commissione, del 2 ottobre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 03/10/1975 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0156
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0156
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2520/75 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1975 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2482/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 30 , paragrafo 4 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2511/69 del Consiglio , del 9 dicembre 1969 , che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2481/75 ( 4 ) , prevede la concessione di una compensazione finanziaria per i limoni fino al 31 maggio 1976 ; considerando che è opportuno estendere ai limoni le disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 497/70 della Commissione , del 17 marzo 1970 , relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione nel settore degli ortofrutticole ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2553/74 ( 6 ) , al fine di evitare la possibilità di beneficiare della concessione della restituzione all ' esportazione per i prodotti che hanno beneficiato della compensazione finanziaria di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 497/70 è sostituito dal testo seguente : « 2 . Il versamento della restituzione alle esportazione di arance , mandarini e fino al 31 maggio 1976 , di limoni effettuate da uno Stato membro diverso dallo Stato membro produttore è , inoltre , subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è richiesta la restituzione non hanno beneficiato della compensazione finanziaria concessa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 , che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli . » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 2 ottobre 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 254 del 1° . 10 . 1975 , pag . 3 . ( 3 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 254 del 1° . 10 . 1975 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 62 del 18 . 3 . 1970 , pag . 15 . ( 6 ) GU n . L 273 dell ' 8 . 10 . 1974 , pag . 16 .