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Document 31975R2520

    Regolamento (CEE) n. 2520/75 della Commissione, del 2 ottobre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 257 del 3.10.1975, p. 12–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2520/oj

    31975R2520

    Regolamento (CEE) n. 2520/75 della Commissione, del 2 ottobre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all' esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 257 del 03/10/1975 pag. 0012 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0156
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0146
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0156


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2520/75 DELLA COMMISSIONE

    del 2 ottobre 1975

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2482/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 30 , paragrafo 4 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2511/69 del Consiglio , del 9 dicembre 1969 , che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2481/75 ( 4 ) , prevede la concessione di una compensazione finanziaria per i limoni fino al 31 maggio 1976 ;

    considerando che è opportuno estendere ai limoni le disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 497/70 della Commissione , del 17 marzo 1970 , relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione nel settore degli ortofrutticole ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2553/74 ( 6 ) , al fine di evitare la possibilità di beneficiare della concessione della restituzione all ' esportazione per i prodotti che hanno beneficiato della compensazione finanziaria di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 497/70 è sostituito dal testo seguente :

    « 2 . Il versamento della restituzione alle esportazione di arance , mandarini e fino al 31 maggio 1976 , di limoni effettuate da uno Stato membro diverso dallo Stato membro produttore è , inoltre , subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è richiesta la restituzione non hanno beneficiato della compensazione finanziaria concessa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 , che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli . »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 2 ottobre 1975 .

    Per la Commissione

    P . J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 254 del 1° . 10 . 1975 , pag . 3 .

    ( 3 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 254 del 1° . 10 . 1975 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 62 del 18 . 3 . 1970 , pag . 15 .

    ( 6 ) GU n . L 273 dell ' 8 . 10 . 1974 , pag . 16 .

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