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Document 31975R2007
Regulation (EEC) No 2007/75 of the Commission of 31 July 1975 laying down detailed rules for the application of an export levy on starches
Regolamento (CEE) n. 2007/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, recante modalità d'applicazione particolare del prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei
Regolamento (CEE) n. 2007/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, recante modalità d'applicazione particolare del prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei
GU L 203 del 1.8.1975, p. 7–8
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31974R1981 | abrogazione | 01/09/1975 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31975R2007R(01) |
Regolamento (CEE) n. 2007/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, recante modalità d'applicazione particolare del prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 01/08/1975 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0141
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0141
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0218
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0218
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2007/75 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1975 recante modalità d ' applicazione particolare del prelievo all ' esportazione per i prodotti amidacei LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 665/75 ( 2 ) , visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 4 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 1955/75 del Consiglio , del 22 luglio 1975 , relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ( 5 ) , in particolare l ' articolo 8 a ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1955/75 dispone all ' articolo 6 , paragrafo 2 , che , se i prezzi sul mercato mondiale del granturco e del frumento tenero o sul mercato mondiale delle rotture di riso superano in misura notevole i corrispondenti prezzi di entrata , diminuiti della restituzione alla produzione , e se tale tendenza si conferma , può essere istituito un prelievo all ' esportazione ; considerando che , se il prelievo all ' importazione del prodotto di base è inferiore di oltre 3,0 UC alla tonnellata all ' importo della restituzione alla produzione e se tale situazione perdura per almeno 15 giorni , si può assumere che ricorrano i presupposti definiti all ' articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1955/75 per l ' istaurazione di un prelievo all ' esportazione ; considerando che si devono prevedere gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo di tale prelievo all ' esportazione , nel caso in cui venga a prodursi la situazione sopra descritta ; che a tal fine è opportuno istituire un sistema forfettario , analogo a quello adottato nel calcolo del prelievo all ' importazione e della restituzione all ' esportazione per i prodotti trasformati a base di cereali e riso ; considerando che , per adeguarsi il più possibile alla realtà , è d ' uopo calcolare il prelievo all ' esportazione in base agli elementi di prezzo valevoli nel corso della settimana precedente quella in cui ha luogo la fissazione del prelievo stesso ; che , per poter adattare quest ' ultimo alle fluttuazioni di prezzo che dovessero eventualmente verificarsi sul mercato mondiale , occorre lasciarlo in vigore per una settimana soltanto ; considerando che , in virtù del regolamento ( CEE ) n . 1955/75 , la restituzione alla produzione per i nuovi Stati membri corrisponde alla restituzione alla produzione negli Stati membri fondatori , diminuita dell ' importo compensativo applicabile ; considerando che è opportuno ricorrere alla possibilità di prefissazione del prelievo all ' esportazione date le condizioni del mercato e le esigenze del commercio internazionale , in particolare l ' uso di concludere contratti di vendita a lungo termine ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 645/75 della Commissione , del 13 marzo 1975 ( 6 ) , ha stabilito le modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all ' esportazione , per i prodotti agricoli ; che , quindi , le disposizioni di tale regolamento si applicano ai prelievi all ' esportazione per i prodotti amidacei ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali e per il riso , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Ove si constati che il prelievo all ' importazione per il granturco , il grano tenero e per le rotture di riso è inferiore di almeno 3 UC/tonnellata all ' importo della restituzione alla produzione valida nel mese in corso e che la media dei prelievi validi nei quindici giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 3 UC alla tonnellata alla media della restituzione alla produzione valida durante gli stessi 15 giorni , viene istituito il prelievo di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1955/75 . 2 . a ) Il prelievo all ' esportazione è uguale , per tonnellata di prodotto di base , alla differenza tra la restituzione alla produzione valida il giorno in cui detto prelievo è stato fissato e la media dei prelievi applicabili nei 7 giorni che precedono la data di entrata in applicazione del prelievo medesimo . b ) Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , tale differenza viene successivamente moltiplicata per i coefficienti relativi a detti prodotti , che figurano nella colonna n . 4 dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1052/68 ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 980/75 ( 8 ) . Il prelievo all ' esportazione viene modificato soltanto se l ' applicazione del paragrafo 2 a ) determina un aumento o una diminuzione superiore a 0,8 UC/tonnellata di prodotto base . 3 . Per i nuovi Stati membri , gli importi da considerarsi come prelievo all ' importazione e come restituzione alla produzione ai sensi dei paragrafi precedenti sono , rispettivamente , il prelievo e la restituzione per il prodotto in causa , diminuiti dell ' importo compensativo adesione applicabile . Articolo 2 Il prelievo all ' esportazione è fissato della Commissione una volta alla settimana . Articolo 3 1 . Il prelievo all ' esportazione può formare oggetto di fissazione anticipata . Detto prelievo applicabile ai prodotti di cui all ' articolo 1 è fissato in anticipo , su richiesta dell ' interessato , all ' atto della presentazione della domanda del titolo . Nel qual caso l ' importo del prelievo all ' esportazione prefissato è uguale a quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo per l ' esportazione . 2 . In caso di modifica delle restituzioni alla produzione fissate nell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1955/75 fra il giorno della domanda e quello dell ' esportazione , il prelievo all ' esportazione prefissato è adattato . Detto adattamento viene effettuato aumentando o diminuendo l ' importo prefissato del prelievo della differenza risultante da tale modifica , tale differenza essendo moltiplicata per il coefficiente di cui alla colonna 4 dell ' allegato al regolamento ( CEE ) n . 1052/68 per i prodotti in causa . Articolo 4 Il regolamento ( CEE ) n . 1981/74 è abrogato alle date previste dall ' articolo 5 per i prodotti di cui trattasi . Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore : - il 1° agosto 1975 per i prodotti che ricadono nel campo d ' applicazione del regolamento n . 120/67/CEE ; - il 1° settembre 1975 per i prodotti che ricadono nel campo di applicazione del regolamento n . 359/67/CEE . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 31 luglio 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 . ( 2 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 200 del 31 . 7 . 1975 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 67 del 14 . 3 . 1975 , pag . 16 . ( 7 ) GU n . L 179 del 25 . 7 . 1968 , pag . 8 . ( 8 ) GU n . L 95 del 17 . 4 . 1975 , pag . 1 .