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Document 31975R0473

    Regolamento (CEE) n. 473/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 971/68 per quanto riguarda i periodi durante i quali i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano possono essere offerti all' intervento

    GU L 52 del 28.2.1975, p. 23–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/473/oj

    31975R0473

    Regolamento (CEE) n. 473/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 971/68 per quanto riguarda i periodi durante i quali i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano possono essere offerti all' intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 052 del 28/02/1975 pag. 0023 - 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0054
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0231
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0054
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0091
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0091


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 473/75 DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 1975

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 971/68 per quanto riguarda i periodi durante i quali i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano possono essere offerti all ' intervento

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 465/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 971/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d ' intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1211/69 ( 4 ) , stabilisce fra l ' altro il periodo durante il quale i formaggi fabbricati d ' estate possono essere offerti all ' intervento ;

    considerando che , in seguito all ' evoluzione delle modalità di commercializzazione , è opportuno estendere tale periodo affinchù l ' intervento possa essere effettuato quando i formaggi raggiungono l ' età di sei mesi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    All ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 971/68 :

    - le disposizioni di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , sono sostituite dalle seguenti :

    « b ) che soddisfino a requisiti da determinare in materia di composizione , di conservazione , di qualità e di quantitativi minimi . » ;

    - le disposizioni di cui al pâragrafo 2 , lettera b ) , sono sostituite dalle seguenti :

    « b ) i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano vengono fabbricati nel periodo 1° aprile - 11 novembre di uno stesso anno e sono offerti all ' intervento all ' età minima di 6 mesi nel periodo 1° ottobre - 15 maggio dell ' anno successivo » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a decorrere dal 3 marzo 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 27 febbraio 1975

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . A . CLINTON

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) Vedasi pag . 8 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 3 ) GU n . L 166 del 17 . 7 . 1968 , pag . 88 .

    ( 4 ) GU n . L 155 del 28 . 6 . 1969 , pag . 13 .

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