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Document 31975L0445

    Seconda direttiva 75/445/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla comercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

    GU L 196 del 26.7.1975, p. 14–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/445/oj

    31975L0445

    Seconda direttiva 75/445/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla comercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1975 pag. 0014 - 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0123
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0065
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0123
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0206
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0206


    ++++

    SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 26 giugno 1975

    che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

    ( 75/445/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che , per i motivi esposti qui di seguito , è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva 66/404/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 3 ) , modificata dalla direttiva 69/64/CEE ( 4 ) ;

    considerando che i materiali forestali di moltiplicazione che possono essere commercializzati nella Comunità devono essere classificati in due categorie : « materiali di moltiplicazione selezionati » e « materiali di moltiplicazione controilati » ; che i materiali rispondenti ai requisti della direttiva 66/404/CEE devono costituire la prima categoria mentre la seconda categoria può comprendere solo materiali la cui superiorità genetica è stata comprovata mediante prove comparative ;

    considerando che la pioppicoltura si è sviluppata in modo tale che è opportuno limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione del pioppo unicamente alla categoria « materiali di moltiplicazione controllati » ;

    considerando che l ' ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati deve aver luogo negli Stati membri secondo norme identiche e il più possibile rigorose ;

    che l ' installazione e la gestione di prove comparative , nonchù l ' analisi dei loro risultati costituiscono un elemento primordiale per tali norme comuni ;

    considerando che le prove comparative danno risultati definitivi solo a lunga scadenza ; che , a talune condizioni , gli Stati membri devono poter ammettere materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati qualora lo giustifichino i risultati provvisori delle prove in corso ;

    considerando che attualmente hanno luogo delle prove comparative , in vari Stati membri , secondo modalità differenti da quelle dalla presente direttiva ; che è opportuno autorizzare a titolo transitorio e a talune condizioni detti Stati membri ad utilizzare i risultati di tali prove ;

    considerando che , per agevolare gli scambi intracomunitari , è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un catalogo comune dei materiali di base ammessi per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione ;

    considerando che ogni Stato membro deve essere in grado di ottenere informazioni esatte sui materiali forestali di moltiplicazione provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi ;

    considerando che si sono registrate difficoltà all ' atto dell ' importazione di materiali di moltiplicazione nei vari Stati membri per il fatto che ciascuno di essi esige indicazioni di natura di diversa da parte dell ' importatore e che è pertanto opportuno armonizzare anche tali indicazioni ;

    considerando che le eventuali restrizioni di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione previste dagli Stati membri devono essere subordinate a una procedura comunitaria che assicuri una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ;

    considerando che gli adeguamenti principalmente tecnici degli allegati devono essere facilitati mediante una procedura rapida ;

    considerando infine che è opportuno procedere ad alcuni miglioramenti e a precisazioni per quanto riguarda la direttiva 66/404/CEE ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 66/404/CEE è modificata conformemente agli articoli seguenti .

    Articolo 2

    L ' articolo 2 è così modificato :

    1 . Al paragrafo 1 , lettera a ) , dopo « materiali di moltiplicazione » è inserito il termine « sessuale » .

    2 . Al paragrafo 1 , il testo di cui alla lettera b ) è sostituito dal testo seguente : « b ) i materiali di moltiplicazione vegetativa di Populus sp . » .

    3 . Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

    « 2 . In base alla procedura prevista all ' articolo 17 possono essere assoggettati , totalmente o parzialmente , alla presente direttiva i materiali di moltiplicazione vegetativa delle specie enumerate al paragrafo 1 , lettera a ) , i materiali di moltiplicazione sessuale del Populus sp . nonchù i materiali di moltiplicazione appartenenti a specie diverse da quelle enumerate al paragrafo 1 . »

    4 . Dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

    « 3 . Se non sono state decise misure ai sensi del paragrafo 2 per la Comunità , gli Stati membri possono adottare dette misure per il loro territorio . Per le specie in questione gli Stati membri possono prscrivere requisti meno severi . »

    Articolo 3

    L ' articolo 3 è così modificato :

    1 . Al punto A , il testo di cui alla lettera b ) è sostituito dal testo seguente :

    « b ) parti di piante : le talee , le margotte , le radici e le marze destinate alla produzione di piante , ad esclusione dei piantoni ; »

    2 . Al punto A , il testo della lettera c ) è sostituito dal testo seguente :

    « c ) piante : le piante derivate da sementi o da parti di piante , i piantoni , nonchù selvaggioni . »

    3 . Il testo del punto B è sostituito dal testo seguente :

    « B . Materiali di base :

    a ) i soprassuoli e gli arboreti da seme , per i materiali di riproduzione sessuale ;

    b ) i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate , per i materiali di moltiplicazione vegetativa . »

    4 . I seguenti punti sono aggiunti dopo il punto B :

    « B bis . Materiali di moltiplicazione selezionati :

    i materiali provenienti da materiali di base ufficialmente ammessi conformemente all ' articolo 5 . »

    « B ter . Materiali di moltiplicazione controllati :

    i materiali provenienti da materiali di base ufficialmente ammessi conformemente all ' articolo 5 ter , 5 quinto o 5 sexto . »

    5 . Il testo del punto C è sostituito dal testo seguente :

    « C . Arboreto da seme :

    La piantagione di cloni o di discendenti selzionati , isolata contro ogni impollinazione estranca o installata in modo da evitare o da limitare siffata impollinazione , e gestita in modo da produre raccolti frequenti , abbondanti e facili . »

    6 . Il seguente punto è aggiunto dopo il punto C :

    « C bis Valore di utilizzazione superiore :

    le caratteristiche genetiche considerate globalmente che rispetto ai prototipi scelti conformemente all ' allegato II rapprensentano generalmente un netto miglioramento per la svilvicoltura o per lo meno per la coltura nella regione in cui tali prototipi sono normalmente utilizzati . »

    7 . Il testo del punto F è sostituito dal testo seguente :

    « F . Regione di provenienza :

    Per una specie , una sottospecie o una varietà determinate , il territorio o l ' insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche praticamente uniformi sui quali si trovano soprassuoli con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe .

    La regione di provenienza dei materiali di moltiplicazione prodotti da un arboreto da seme è quella dei materiali di base utilizzati per la costituzione dell ' arboreto stesso . »

    8 . Il seguente punto è aggiunto dopo il punto F :

    « F bis Commercializzazione :

    l ' esposizione per la vendita o la consegna a un terzo . »

    Articolo 4

    L ' articolo 4 è così modificato :

    1 . Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

    « 1 . Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione

    - delle specie di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) , possono essere commercializzati solo se si tratta di materiali delle categorie « materiali di moltiplicazione selezionati » oppure « moltiplicazione controllati » ;

    - delle specie di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , possono essere commercializzati solo se si tratta di materiali della categorie « materiali di moltiplicazione controllati . »

    2 . Il paragrafo 2 è completato dal punto seguente :

    « c ) per le sementi in piccole quantità per le quali è provato che non sono destinate a fini forestali . »

    3 . Il paragrafo 3 è soppresso .

    Articolo 5

    Il testo dell ' articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 5

    Gli Stati membri prescrivono che possono essere ammessi per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati soltanto i materiali di base che , in considerazione delle loro qualità , sembrino adatti alla moltiplicazione e che non lascino presumere caratteri sfavorevoli per la silvicoltura . L ' ammissione ha luogo conformemente ai requisti minimi di cui all ' allegato I . »

    Articolo 6

    I seguenti articoli sono aggiunti dopo l ' articolo 5 :

    « Articolo 5 bis

    Per i materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione selzionati , gli Stati membri delimitano le regioni di provenienza definite da limiti amministrativi o geografica ed eventualmente secondo l ' altitudine .

    « Articolo 5 ter

    1 . Gli Stati membri prescrivono che soltanto i materiali di base da cui provengono materiali di moltiplicazione che possiedono un valore di utilizzazione superiore possono essere ammessi per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati . Il valore di utillizzazione superiore è valutato mediante prove comparative . Queste ultime hanno luogo conformemente ai requisti minimi di cui all ' allegato II .

    2 . I caratteri su cui debbono vertere come minimo gli esami per le varie specie sono fissati secondo la procedura prevista dall ' articolo 17 .

    « Articolo 5 quater

    1 . Gli Stati membri stabiliscono descrizioni delle stazioni in cui hanno proceduto alle prove comparative , purchù tali prove abbiano condotto all ' ammissione dei materiali di base . Tali descrizioni comprendono tutti i dati importanti per ciascuna stazione , in particolare informazioni complete sulle condizioni ecologiche della regione in cui si trova .

    2 . Le modalità secondo cui sono stabilite tali descrizioni e i dati importanti di cui al paragrafo 1 possono essere fissati secondo la procedura di cui all ' articolo 17 .

    3 . Le descrizioni e le varie modifiche sono immediatamente notificate alla Commissione che le comunica agli altri Stati membri .

    « Articolo 5 quinquies

    Gli Stati membri possono ammettere in tutto o in parte del loro territorio e per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati qualora dai risultati provvisori dell prove comparative si possa presumere che tali materiali di base soddisferanno , al termine degli esami , i requisti richiesti per l ' ammissione di cui all ' articolo 5 ter .

    « Articolo 5 sexies

    Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1977 , gli Stati membri possono utilizzare , per l ' ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati , i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisti fissati nell ' allegato II purchù tali prove comparative siano state iniziate prima del 1° luglio 1977 e attestino che i materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base possiedano un valore di utilizzazione superiore . Secondo la procedura di cui all ' articolo 17 , essi possono essere autorizzati a utilizzare i risultati di prove comparative dopo il termine del periodo transitorio di cui sopra . »

    Articolo 7

    Il testo dell ' articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 6

    1 . Ogni Stato membro stabilisce , per le varie specie , dei registri dei materiali di base ammessi nel proprio territorio . Tali registri distinguono i materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione selezionati e quelli destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati .

    2 . Le modalità secondo cui sono stabiliti tali registri possono essere fissate secondo la procedura di cui all ' articolo 17 .

    3 . I registri , nonchù la varie modificazioni , sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà communicazione agli altri Stati membri . »

    Articolo 8

    L ' articolo 7 è soppresso .

    Articolo 9

    L ' articolo 8 è così modificato :

    1 . Al paragrafo 1 , il testo delle lettere a ) , b ) , c ) , d ) e e ) è sostituito dal testo seguente :

    « a ) specie , nonchù , se del caso , sottospecie , varietà e clone ;

    b ) categoria ;

    c ) regione di provenienza , per i materiali di moltiplicazione selezionati ;

    d ) materiali di base , per i materiali di moltiplicazione controllati ;

    e ) materiali autoctoni o non autoctoni ; » .

    2 . Il paragrafo 2 è soppresso .

    Articolo 10

    Il testo dell ' articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 9

    1 . Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in partite conformi alle disposizioni dell ' articolo 8 e munite di un ' etichetta o un altro documento del fornitore che menzioni i criteri di cui a tale articolo e contenga le seguenti indicazioni :

    a ) il nome botanico dei materiali di moltiplicazione ;

    b ) l ' identità del fornitore responsabile della partita ;

    c ) la quantità ;

    d ) le parole « materiali di moltiplicazione di arboreto da seme » per le sementi di arboreto da seme e per i materiali di moltiplicazione prodotti partendo da tali semento ;

    e ) i termini « ammissione provvisoria » , per i materiali di moltiplicazione controllati i cui materiali di base sono stati ammessi secondo l ' articolo 5 quinquies .

    L ' etichetta o il documento è di color verde per i materiali di moltiplicazione selezionati e di color blu per i materiali di moltiplicazione controllati .

    2 . Con la procedura di cui all ' articolo 17 gli Stati membri possono essere autorizzati a prescrivere che , per i materiali di moltiplicazione controllati , siano fornite indicazioni supplementari in merito ai loro materiali di base sull ' etichetta o sul documento di cui sopra . »

    Articolo 11

    Il paragrafo 2 dell ' articolo 11 è soppresso .

    Articolo 12

    L ' articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 12

    Gli Stati membri possono prescrivere che i materiali di moltiplicazione siano introdotti nel loro territorio solo se accompagnati da un certificato ufficiale conforme al modello dell ' allegato III , di un altro Stato membro oppure da un certificato equivalente di un paese terzo . »

    Articolo 13

    Il testo dell ' articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 13

    1 . Gli Stati membri vigilano affinchù i materiali di moltiplicazione , provenienti da materiali di base ammessi conformemente agli articoli 5 , 5 ter o 5 sexies non siano soggetti , dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell ' ammissione , a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne le loro caratteristiche genetiche .

    Tale termine non si applica ai materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi prima del 1° luglio 1975 .

    2 . A richiesta di uno Stato membro , quest ' ultimo può essere autorizzato , secondo la procedura di cui all ' articolo 17 , a vietare , dopo la data di cui al paragrafo 1 , primo comma , e per tutto o parte del proprio territorio , la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione provenienti da un materiale di base determinato o , se si tratta di materiali di moltiplicazione selezionati , provenienti da una regione determinata .

    Detta autorizzazione può essere concessa solo se si teme che l ' impiego di tali materiali di moltiplicazione abbia , date le sue caratteristiche genetiche , un influsso sfavorevole sulla silvicoltura di detto Stato membro .

    3 . Se , per i materiali di base o una regione di provenienza , uno Stato membro non intende introdurre una domanda secondo la procedura di cui al paragrafo 2 , ne dà notifica alla Commissione o presenta una dichiarazione in questo in questo senso al comitato di cui all ' articolo 17 .

    4 . Qualora tutti gli Stati membri abbiano effettuata la notifica o la dichiarazione di cui al paragrafo 3 , cessa di applicarsi il termine previsto al paragrafo 1 , primo comma , e si applica invece l ' articolo 13 . »

    Articolo 14

    I seguenti articoli sono aggiunti dopo l ' articolo 13 :

    « Articolo 13 bis

    Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e man mano che le riceve , la Commissione procede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , con la designazione « Catalogo comune dei materiali di base per i materiali forestali di moltiplicazione » , dei materiali di base da cui provengono materiali di moltiplicazione che non sono soggetti , in applicazione dell ' articolo 13 , a restrizioni di commercializzazione . Nella pubblicazione sono indicati gli Stati membri che hanno beneficiato di un ' autorizzazione secondo l ' articolo 13 , paragrafo 2 .

    Articolo 13 ter

    1 . Gli Stati membri vigilano affinchù i materiali di moltiplicazione siano soggetti , per quanto riguarda le disposizioni prese per garantire l ' identità , solo a restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva .

    2 . Gli Stati membri possono prendere tutte le misure necessarie affinchù le seguenti indicazioni siano fornite ai loro servizi competenti all ' atto della commercializzazione del materiali di moltiplicazione provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo :

    a ) natura del prodotto ;

    b ) specie ed eventualmente sottospecie , varietà , clone ;

    c ) categoria ;

    d ) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale ;

    e ) - regione di provenienza per i materiali di moltiplicazione selezionati

    - materiali di base per i materiali di moltiplicazione controllati ;

    f ) paese di spedizione ;

    g ) importatore ;

    h ) quantità dei materiali di moltiplicazione ;

    i ) anno di maturazione per le sementi ;

    j ) materiali autoctoni o non autoctoni .

    Secondo la procedura di cui all ' articolo 17 , l ' elenco di tali indicazioni può essere modificato e possono essere fissate le modalità secondo cui le indicazioni stesse devono essere fornite . »

    Articolo 15

    I seguenti articoli sono aggiunti dopo l ' articolo 16 :

    « Articolo 16 bis

    Gli adeguamenti da apportare agli allegati a causa dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all ' articolo 17 .

    Articolo 16 ter

    La presente direttiva non si applica alle piante e parti di piante per le quali è comprovato che non sono destinate principalmente a scopi forestali . »

    Articolo 16

    Il seguente articolo 4 aggiunto dopo l ' articolo 17 :

    « Articolo 17 bis

    Fatto salvo l ' articolo 13 , la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita degli uomini e degli animali , di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale . »

    Articolo 17

    L ' allegato I è così modificato :

    1 . Il titolo è sostituito dal testo seguente :

    « Requisti per l ' ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione selezionati » .

    2 . Nella parte B , i termini « arboreti da seme di conservazione » sono ogni volta sostituiti dai termini « arboreti da seme » .

    3 . Il testo della parte C è sostituito dal testo seguente :

    « C . CLONI

    Si applicano i punti 4 , 5 , 6 , 7 e 9 della parte A . »

    Articolo 18

    L ' allegato 1 della presente direttiva è aggiunto dopo l ' allegato 1 .

    Articolo 19

    L ' allegato II è sostituito dall ' allegato 2 della presente direttiva .

    Articolo 20

    Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva non oltre il 1° luglio 1977 .

    Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 21

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 26 giugno 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . BARRY

    ( 1 ) GU n . C 108 del 10 . 12 . 1973 , pag . 26 .

    ( 2 ) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974 , pag . 19 .

    ( 3 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2326/66 .

    ( 4 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1969 , pag . 12 .

    ALLEGATO 1

    «ALLEGATO II

    REQUISTI PER LE PROVE COMPARATIVE EFFETTUATE AI FINI DELL ' AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CONTROLLATI

    1 . CENNI GENERALI

    1 . 1 . Le prove comparative effettuate per consentire l ' ammissione di materiali di base sono predisposte , installate , condotte e i relativi risultati sono interpretati in modo da comparare obiettivamente materiali di moltiplicazione tra loro e con uno o preferibilmente più prototipi scelti in precedenza .

    1 . 2 . Sono prese tutte le disposizioni per garantire che i materiali di moltiplicazione , inclusi i prototipi , siano rappresentativi dei materiali di base esaminati .

    1 . 3 . Se , durante le prove , si dimostra che i materiali di moltiplicazione non sono conformi almeno ai caratteri

    - d ' identificazione dei rispettivi materiali di base , tali materiali di moltiplicazione sono eliminati ;

    - di resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi d ' importanza economica , tali materiali di moltiplicazione possono essere eliminati .

    2 . DISPOSITIVI SPERIMENTALI

    2 . 1 . I materiali di moltiplicazione sono installati , nella fase vivaio e allo stadio terreno , in modo da consentire ripetizioni con distribuzione a caso che consentano di controllare le varie fonti di variabilità genetica e di ambiente , le interazioni e gli errori di sperimentazione .

    2 . 2 . I singoli appezzamenti comprendono un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di casciun materiale da esaminare .

    2 . 3 . I materiali di base rappresentati e le ripetizioni sono in numero sufficiente a garantire un soddisfacente grado di esattezza statistica .

    3 . TRATTAMENTO DEI DISPOSITIVI

    3 . 1 . I materiali di moltiplicazione , inclusi i prototipi , sono trattati , nella fase sementi o talee , nella fase ceppo-madre , nella fase vivaio , nella fase terreno e fino al termine delle prove in modo identico , per quanto si riferisce alla concimazione , agli sfollamenti , alle diramature e a qualsiasi altro metodo e tecnica culturale e di cura .

    3 . 2 . Per quanto riguarda le diramature , il metodo applicato tiene conto del grado di sviluppo di ciascun materiale di riproduzione .

    4 . CONDIZIONI DI SCELTA E DI RACCOLTA DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE SOGGETTI ALLE PROVE , COMPRESI I PROTOTIPI

    4 . 1 . I materiali di base sono :

    i ) ben definiti per quanto concerne la provenienza , la costituzione , la composizione e l ' isolamento ragionevole contro impollinazioni estranee ;

    ii ) di età e di sviluppo tali da poter prevedere una stabilità ragionevole delle caratteristiche del materiale di moltiplicazione .

    4 . 2 . I materiali di moltiplicazione sessuale sono :

    i ) raccolti durante anni di buona fioritura e di buona fruttificazione , a meno che sia stata effettuata una impollinazioone artificiale ;

    ii ) raccolti secondo metodi che consentono di garantire la rappresentativita dei campioni ottenuti .

    4 . 3 . I materiali di moltiplicazione vegetativa provengono in origine da un unico individuo per via vegetativa .

    5 . CONDIZIONI SUPPLEMENTARI PER I PROTOTIPI

    5 . 1 . I prototipi sono possibilmente noti da tempo nella regione in cui ha luogo la prova . Sono rappresentati in linca di massima da materiali che hanno dato buoni risultati per la silvicoltura , al momento in cui ha avuto inizio la prova , nella condizioni ecologiche considerate per le quali si propone l ' ammissione del materiale . Provengono possibilmente da materiali di base ammessi .

    5 . 2 . Nel caso dei materiali di riproduzione sessuale , possono essere utilizzati come prototipi anche cloni discendenti di impollinazioni controllate .

    5 . 3 . Possibilmente , devono essere utilizzati più prototipi . In caso di necessità giustificata , un prototipo può essere sostituito dal materiale di moltiplicazione soggetti alle prove .

    5 . 4 . Gli stessi prototipi sono utilizzati nel maggior numero di prove possibile .

    6 . CARATTERI SOCCETTI AD ESAME

    6 . 1 . I caratteri soggetti ad esame sono :

    - caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base ;

    - caratteri di comportamento ;

    - caratteri di produzione .

    6 . 2 . I caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base sono presentati sotto forma di scheda descrittiva sufficientemente completa .

    6 . 3 . Per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione , l ' esame verte normalmente sulla crescita , sull ' adattamento e sulla resistenza ai fattori abiotici e agli organismi nocivi d ' importanza economica . Inoltre , altri caratteri ritenuti importanti , tenuto conto dell ' obiettivo perseguito , sono considerati e valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova .

    7 . ANALISI DERI RISULTATI E VALUTAZIONE

    7 . 1 . I risultati delle prove per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione sono presentati sotto forma di dati numerici e separamente per ciascun carattere valutato in virtù del punto 6 . 3 . Tali caratteri sono valutati indipendemente gli uni dagli altri .

    7 . 2 . L ' analisi porta , per ciascun carattere di comportamento e di produzione e per ciascun ambiente esaminato , ad una classificazione indicante i valori di ciascun materiale di moltiplicazione in base alla media ed eventualmente alla varianza intramateriale .

    È indicato il livello di significato delle differenze . La differenza , sia in valore assoluto che in valore relativo , è espressa possibilmente in termini di guadagno genetico rispetto al valore tipo .

    È anche indicata l ' età del materiale di moltiplicazione al momento della valultazione del carattere .

    7 . 3 . Sarà costatata un superiorità significativa , dal punto di vista economico e statistico ( alla soglia 95 % ) , rispetto ai prototipi , per almeno uno dei caratteri valutati in virtù del punto 6 . 3 . In caso di costatazione di una superiorità significativa solo per un unico carattere , i valori di almeno altri due caratteri valutati a norma del punto 63 devono * come minimo i valori medi dei prototipi per i due caratteri in questione .

    Bisogna indicare chiaramente i caratteri valutari in virtù del punto 6 . 3 . per i quali si è costatata una significativa inferiorità ( alla soglia 95 % ) rispetto a quelli dei prototipi . Tuttavia se i loro effetti possono essere compensati da caratteri favorevoli ciò dev ' essere precisato .

    7 . 4 . Quando la prova è intesa ad ammettere un materiale di base in funzione di un carattere essenziale per la sopravvivenza in condizioni ecologiche estreme , non è più richiesto il requisito dell ' uguaglianza al valore medio dei prototipi per gli altri caratteri .

    7 . 5 . Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti sono accessibili a tutti coloro che dimostrino di avervi un interesse giustificato .

    8 . ESAMI PRECOCI

    Gli esami precoci in vivaio , in serra e in laboratorio sono ammessi come esami precoci validi qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra i valori dei caratteri valutati nella prima fase e nelle successive fasi di sviluppo . »

    ALLEGATO 2

    ALLEGATO III

    CERTIFICATO DI PROVENIENZA ( * )

    CERTIFICATO D ' IDENTITA ( * )

    ... n .

    ( Paese )

    Si certifica che il materiale forestale di moltiplicazione descritto in appresso è stato controllato dai servizi autorizzati e che , secondo le costatazioni fatte ed in base ai documenti presentati , esso corrisponde alle seguenti indicazioni :

    1 . Natura del prodotto : sementi/parti di piante/materiale di moltiplicazione ( * ) :

    2 . Specie , sottospecie , varietà , clone ( * ) :

    a ) nome comune :

    b ) nome botanico :

    3 . Categoria : materiali di moltiplicazione selezionati/materiali di moltiplicazione controllati ( * ) .

    4 . a ) Regione di provenienza ed eventualmente provenienza per i materiali selezionati :

    b ) Materiale di base per i materiali controllati :

    c ) Autoctona/introdotta da ... ( origine )/ sconosciuto ( * ) .

    5 . Natura del materiale di base : sopras2 suolo/cloni/arboreti da seme ( * ) .

    6 . a ) Anno di maturazione per le sementi :

    b ) Durata dell ' allevamento in vivaio come semenzale/materiale moltiplicato per via vegetativa/trapianto ( * ) :

    7 . Quantità :

    8 . Numero e genere dei colli :

    9 . Marca dei colli :

    10 . Indicazioni supplementari :

    ... 19 ..

    ( Luogo e data )

    ( Firma )

    ( Timbro del servizio )

    ( Funzioni )

    ( * ) Cancellare le indicazioni superflue

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