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Document 31975L0368
Council Directive 75/368/EEC of 16 June 1975 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of various activities (ex ISIC Division 01 to 85) and, in particular, transitional measures in respect of those activities
Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività
Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività
GU L 167 del 30.6.1975, p. 22–28
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31999L0042 |
Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0022 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0177
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0177
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0205
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0205
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l ' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività ( ex classe 01-classe 85 CITI ) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività ( 75/368/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d ' iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ; considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che , al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste , siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli nonchù per il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri ; considerando che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l ' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate , segnatamente mediante l ' adozione di misure transitorie come quelle previste dai programmi generali ( 3 ) , al fine di preservare da ostacoli anormali i cittadini di quegli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione ; considerando che , per ovviare ad eventuali difficoltà , le misure transitorie debbono consistere nell ' ammettere come condizione sufficiente per l ' accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione , l ' esercizio effettivo dell ' attività nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo , allo scopo di garantire che il beneficiario possieda conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali ; considerando che la presente direttiva contempla due categorie di attività , cioè : - attività che possono essere espletate soltanto dopo una formazione professionale piuttosto approfondita e che sono quindi soggette a rigorosa regolamentazione nei vari Stati membri della Comunità , - attività il cui esercizio non richiede una formazione professionale tanto approfondita , e che è conseguentemente opportuno prevedere due tipi di misure transitorie , adeguate a queste due categorie di attività ; considerando che le attività delle agenzie brevetti e quelle delle società di distribuzione dei canoni sono esercitate nell ' ambito dello sfruttamento delle invenzioni e si distinguono dalle attività normalmente esercitate dalle banche e dagli altri istituti finanziari ; che , di conseguenza , pur appartenendo al gruppo 620 della nomenclatura CITI , esse sono state escluse dal campo d ' applicazione della direttiva 73/183/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1973 , per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari ( 4 ) ; considerando che la presente direttiva non include le attività degli ingegneri consulenti ( gruppo 833 CITI ) nù quelle di consulenza per la proprietà industriale ( gruppo 831 CITI ) ; considerando che le attività della classe 73 CITI ( comunicazioni ) dipendono in generale dal settore dei servizi pubblici delle poste e telecomunicazioni e che la maggior parte di tali attività non rientra pertanto nel campo d ' applicazione della presente direttiva ; che , nondimeno , un limitato numero di dette attività può essere esercitato a titolo privato e che , conseguentemente , bisogna includerle nella presente direttiva ; considerando che le prestazioni dei servizi nel campo dei trasporti di persone o di merci sono disciplinate dalle disposizioni del trattato riguardanti i trasporti ; che la presente direttiva non riguarda di conseguenza le attività di trasporto in essa menzionate se esse vengono esercitate sotto forma di prestazione di servizi ; considerando che , in attesa di una regolamentazione comunitaria , le disposizioni esistenti in materia di delimitazione tra navigazione interna , costiera e marittima rimangono in vigore ; considerando che per quanto riguarda le attività che rientrano nel gruppo 859 CITI la presente direttiva concerne , nella categoria delle attività del massaggiatore , unicamente il massaggio facciale estetico , dato che l ' attività del massaggiatore chinesiterapeuta ( massaggio sanitario , massaggio sportivo ) deve formare oggetto di un ' altra direttiva ; considerando che le attività di lotteria e le attività analoghe di cui al gruppo 859 CITI rientrano spesso nell ' ambito dei servizi pubblici , o in modo diretto o tramite organismi pubblici , ovvero sono vietate , e che un certo numero di tali attività non rientra quindi nel campo d ' applicazione della presente direttiva ; che , nondimento , dette attività possono essere esercitate a titolo privato in taluni Stati membri e che , conseguentemente , bisogna includerle nella presente direttiva ; considerando che talune attività del gruppo 859 CITI che richiedono l ' impiego di prodotti tossici , ad esempio la derattizzazione , rientrano nel campo d ' applicazione della direttiva 74/556/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l ' utilizzazione professionale di tali prodotti , comprese le attività di intermediari ( 5 ) ; considerando che le attività di guida turistica sono esercitate in taluni Stati membri all ' interno dei confini territoriali definiti e che sono soggette a regolamentazioni nazionali molto dettagliate e che è conseguentemente opportuno escludere tali attività dalla presente direttiva , ad eccezione , tuttavia , dell ' attività di guida accompagnatrice e di quella di interprete turistico ; considerando che le misure transitorie previste nella presente direttiva non avranno più ragion d ' essere allorchù il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività considerate e di esercizio di quest ' ultime , nonchù il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli , saranno stati realizzati ; considerando che , nella misura in cui gli Stati membri subordinato anche per i salariati l ' accesso alle attività enumerate nella direttiva o l ' esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali , la presente direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 6 ) ; considerando che , per lo stesso motivo , occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento ; considerando che l ' esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo di quello in cui il beneficiario intende stabilirsi nello Stato membro ospitante , quando quest ' ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali , nonchù per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società , qui appresso denominate beneficiari , nel settore delle attività indicate all ' articolo 2 . 2 . La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 , intendono esercitare , in qualità di salariati , le attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 . Articolo 2 1 . La presente direttiva si applica alle attività elencate nell ' allegato . 2 . Le attività del gruppo 859 CITI che comportano l ' impiego di prodotti tossici restano disciplinate dalle direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE ( 7 ) . 3 . La presente direttiva non si applica alla libera prestazione dei servizi per le attività di trasporto che rientrano nella classe 71 menzionate in allegato . 4 . La presente direttiva non si applica alle attività esercitate in forma ambulante . 5 . La presente direttiva non si applica alle attività di guida turistica ( ex gruppo 859 CITI ) , fatta eccezione per le attività di guida accompagnatrice e di interprete turistico menzionate nell ' allegato . Articolo 3 1 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento , oppure una sola di queste due prove , accetta come prova sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o , in mancanza di esso , l ' esibizione di un documento equivalente , rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d ' origine o di provenienza , dal quale risulti che l ' interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate . 2 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l ' accesso a talune attività che rientrano nei gruppi 843 e 859 CITI , e in particolare alle attività di gioco , esige dai propri cittadini condizioni di onorabilità la cui prova non può essere fornita dal documento considerato al paragrafo 1 , riconosce come attestato sufficiente , da parte dei cittadini degli altri Stati membri un attestato rilasciato da un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d ' origine o di provenienza , da cui risulti che tali esigenze risultano soddisfatte . Questo attestato concernerà i fatti precisi presi in considerazione nel paese ospitante . 3 . Quando nel paese d ' origine o di provenienza non viene rilasciato nù il documento di cui al paragrafo 1 , nù l ' attestato di cui al paragrafo 2 , comprovanti l ' onorabilità o la mancanza di fallimento , tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero , negli Stati in cui questa non sia prevista , da una dichiarazione solenne resa dall ' interessato ad un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente , o all ' occorrenza ad un notaio del paese d ' origine o di provenienza , che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne . La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , per quanto riguarda l ' accesso alle attività di gioco di cui ai gruppi 843 e 859 CITI , lo Stato membro ha la facoltà di valutare sovranamente tutti i fatti ad esso relativi , purchù tali criteri di valutazione non siano diversi secondo che si tratti di un cittadino di tale Stato membro o di un cittadino di un altro Stato membro . 5 . I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 , 2 e 3 dovranno , al momento della presentazione , essere di data non anteriore a tre mesi . 6 . Gli Stati membri designano , entro il termine di cui all ' articolo 12 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 del presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione . 7 . Quando nello Stato membro ospitante debba essere approvata la capacità finanziaria , tale Stato considera gli attestati rilasciati da banche dello Stato membro d ' origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio . Articolo 4 Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l ' accesso ad un ' attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e per il relativo esercizio , provvedono affinchù , prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un ' attività temporanea , il beneficiario sia informato , a su a richiesta , della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata l ' attività che il beneficiario stesso prevede di esercitare . Articolo 5 1 . Qualora in uno Stato membro , l ' accesso ad una delle attività menzionate in allegato e qui di seguito indicate : Classe * Gruppo * ex 04 Pesca * 043 * ex 38 Costruzione di materiale da trasporto * 381 * * 382 * * 386 * ex 71 Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti * ex 711 * * ex 712 * * ex 713 * * ex 714 * * ex 716 * 73 Comunicazioni : * * poste e telecomunicazioni * * ex 85 * Servizi personali * 854 * * ex 856 * * ex 859 ( solo manutenzione e pulitura d ' immobili o di locali ) * o l ' esercizio delle stesse , sia subordinato all possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze ed attitudini l ' esercizio effettivo dell ' attività considerata in un altro Stato membro : a ) per sei anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda ; b ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare di almeno tre anni , attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ; c ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente , qualora il beneficiario comprovi di aver esercitato a titolo dipendente l ' attività in questione per almeno cinque anni ; d ) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive , di cui un minimo di tre anni in funzioni tecniche che implicano la responsabilità di almeno un settore dell ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare di almeno tre anni , attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente . 2 . Nei casi previsti al paragrafo 1 , lettere a ) e c ) , questa attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della domanda di cui all ' articolo 9 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini nazionali , questo può essere applicato anche ai beneficiari . Articolo 6 Per l ' applicazione dell ' articolo 5 : 1 . gli Stati membri nei quali l ' accesso ad una delle attività indicate all ' articolo 2 , paragrafo 1 , o l ' esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , informano gli altri Stati membri con l ' aiuto della Commissione delle caratteristiche essenziali della professione ; 2 . l ' autorità competente all ' uopo designata dallo Stato membro di origine o di provenienza attesta le attività professionali che effettivamente sono state esercitate dal beneficiario , nonchù la loro durata . L ' attestato è redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare l ' attività in modo permanente o temporaneo ; 3 . lo Stato membro ospitante concede l ' autorizzazione ad esercitare l ' attività in questione su richiesta dell ' interessato , allorchù l ' attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale , comunicata a norma del precedente punto 1 , e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato . Articolo 7 1 . Qualora in uno Stato membro , l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e non menzionate all ' articolo 5 , o l ' esercizio di una delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l ' effettivo esercizio in un altro Stato membro dell ' attività considerata : a ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda ; b ) per due anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ; c ) per due anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver esercitato a titolo dipendente l ' attività in questione per almeno tre anni ; d ) per tre anni consecutivi a titolo dipendente , qualora beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente . Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri , nella misura in cui lo esiga dai propri cittadini , che essi abbiano esercitato l ' attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo ( o in un ramo connesso ) di quello in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nello Stato membro ospitante . 2 . Nei casi previsti al paragrafo 1 , lettere a ) e c ) , tale attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda prevista all ' articolo 9 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato , esso può essere del pari applicato ai beneficiari . 3 . Per l ' accesso alle attività di gioco d ' azzardo dei gruppi 843 e 859 CITI , ad eccezione delle attività di gioco d ' azzardo che implicano l ' uso di macchine mangiasoldi , lo Stato membro ospitante ha le facoltà , in deroga al paragrafo 1 , di valutare sovranamente l ' attitudine professionale dei richiedenti , purchù il criterio di valutazione adottato non sia diverso a seconda che si tratti di cittadini di tale Stato o di cittadini di un altro Stato membro . Articolo 8 È considerato come esercitante un ' attività di dirigente d ' azienda ai sensi degli articoli 5 e 7 chiunque abbia esercitato in un ' impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente : a ) le mansioni di capo d ' azienda o di direttore di succursale ; b ) le mansioni di sostituto dell ' imprenditore o del capo d ' azienda , se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell ' imprenditore o del capo d ' azienda rappresentati ; c ) le mansioni di dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell ' azienda . Articolo 9 La prova che le condizioni di cui agli articoli 5 e 7 , paragrafo 1 , sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall ' autorità o dall ' organismo competente dello Stato membro d ' origine o di provenienza , che l ' interessato deve presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione . Articolo 10 Gli Stati membri designato , entro il termine previsto all ' articolo 12 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui all ' articolo 6 e 9 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione . Articolo 11 Le misure transitorie previste nella presente direttiva continuano ad essere applicabili fino all ' entrata in vigore delle prescrizioni relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali concernenti l ' accesso alle attività in questione e l ' esercizio di queste ultime . Articolo 12 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 13 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente R . RYAN ( 1 ) GU n . C 45 del 10 . 5 . 1971 , pag . 12 . ( 2 ) GU n . C 93 del 21 . 9 . 1971 , pag . 19 . ( 3 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 e pag . 36/62 . ( 4 ) GU n . L 194 del 16 . 7 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 307 del 18 . 11 . 1974 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 . ( 7 ) GU n . L 307 del 18 . 11 . 1974 , pag . 1 e pag . 5 . ALLEGATO Attività considerate all ' articolo 2 , paragrafo 1 Classe ( * ) * Gruppo ( * ) * * ex 04 * * Pesca * * 043 * Pesca nella acque interne * ex 38 * * Costruzione di materiale da trasporto * * 381 * Costruzione navale e ripartizione di navi * * 382 * Costruzione di materiale ferroviario * * 386 * Costruzione di aerei ( compresa la costruzione di materiale spaziale ) * ex 62 * * Banche ed altri istituti finanziari * * ex 620 * Agenzie di brevetti e imprese di distribuzione dei canoni * ex 71 * * Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi : * * ex 711 * Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti ; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di ripartizione e pulizia delle carrozze * * ex 712 * Manutenzione del materiale da trasporto urbano , suburbano e interurbano di viaggiatori * * ex 713 * Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori ( quali automobili , autocarri , taxi ) * * ex 714 * Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale ( quali strade , gallerie e ponti stradali a pagamento , stazioni stradali , parcheggi , depositi di autobus e tram ) * * ex 716 * Attività ausiliarie relative alla navigazione interna ( quali esercizi e manutenzione delle vie navigabili , porti ed altri impianti per la navigazione interna : rimorchio e pilotaggio nei porti , posa di boe , carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe , quali salvataggio di battelli , alaggio ed utilizzazione di depositi di barche ) * ex 71 * * Trasporti * * ex 713 * Trasporti su strada di passeggeri , esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli * * ex 719 * Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi * 73 * * Comunicazioni : poste e telecomunicazioni * ex 82 * * Servizi forniti alla collettività * * 827 * Biblioteche , musei , giardini botanici e zoologici * ex 84 * * Servizi ricreativi * * ex 843 * Servizi ricreativi n . c . a . * * * - Attività sportive ( terreni sportivi , organizzazioni di riunioni sportive , ecc . ) , escluse le attività di istruttore sportivo * * * - Attività di gioco ( scuderie di cavalli , terreni di gioco , campi di corse , ecc . ) * * * - Altre attività ricreative ( circhi , parchi di attrazione ed altri divertimenti , ecc . ) * ex 85 * * Servizi personali * * ex 851 * Servizi domestici * * 854 * Lavanderia , lavaggio a secco e tintoria * * ex 855 * Istituti di bellezza ed attività di manicure , escluse le attività di pedicure , le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere * * ex 856 * Studi fotografici : * * * Ritratti e fotografie commerciali , esclusa l ' attività di fotoreporter * * ex 859 * Servizi personali n . c . a . , escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna , raggruppate nel modo seguente : * * * - manutenzione e pulitura di immobili o di locali * * * - disinfezione e lotta contro gli animali nocivi * * * - locazione di vestiti e guardaroba * * * - agenzie matrimoniali e servizi analoghi * * * - attività a carattere divinatorio e congetturale * * * - servizi igienici ed attività connesse * * * - pompe funebri e manutenzione dei cimiteri * * * - guide accompagnatrici ed interpreti turistici * ( * ) Classificazione internazionale tipo , per industria , di tutti i rami d ' attività economica ( Ufficio Statistiche delle Nazioni Unite , Studi statistici , serie M n . 4 riv . 1 , New York 1958 ) .