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Document 31975L0368

    Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

    GU L 167 del 30.6.1975, p. 22–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/368/oj

    31975L0368

    Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

    Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0022 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0177
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0214
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0177
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0205
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0205


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 16 giugno 1975

    concernente misure destinate a favorire l ' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività ( ex classe 01-classe 85 CITI ) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

    ( 75/368/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d ' iscriversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell ' interessato comportino l ' esercizio di tale facoltà ;

    considerando inoltre che l ' articolo 57 del trattato prevede che , al fine di agevolare l ' accesso alle attività non salariate e l ' esercizio di queste , siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli nonchù per il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri ;

    considerando che , in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato , appare tuttavia opportuno facilitare l ' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate , segnatamente mediante l ' adozione di misure transitorie come quelle previste dai programmi generali ( 3 ) , al fine di preservare da ostacoli anormali i cittadini di quegli Stati membri in cui l ' accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione ;

    considerando che , per ovviare ad eventuali difficoltà , le misure transitorie debbono consistere nell ' ammettere come condizione sufficiente per l ' accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione , l ' esercizio effettivo dell ' attività nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo , allo scopo di garantire che il beneficiario possieda conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali ;

    considerando che la presente direttiva contempla due categorie di attività , cioè :

    - attività che possono essere espletate soltanto dopo una formazione professionale piuttosto approfondita e che sono quindi soggette a rigorosa regolamentazione nei vari Stati membri della Comunità ,

    - attività il cui esercizio non richiede una formazione professionale tanto approfondita ,

    e che è conseguentemente opportuno prevedere due tipi di misure transitorie , adeguate a queste due categorie di attività ;

    considerando che le attività delle agenzie brevetti e quelle delle società di distribuzione dei canoni sono esercitate nell ' ambito dello sfruttamento delle invenzioni e si distinguono dalle attività normalmente esercitate dalle banche e dagli altri istituti finanziari ; che , di conseguenza , pur appartenendo al gruppo 620 della nomenclatura CITI , esse sono state escluse dal campo d ' applicazione della direttiva 73/183/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1973 , per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari ( 4 ) ;

    considerando che la presente direttiva non include le attività degli ingegneri consulenti ( gruppo 833 CITI ) nù quelle di consulenza per la proprietà industriale ( gruppo 831 CITI ) ;

    considerando che le attività della classe 73 CITI ( comunicazioni ) dipendono in generale dal settore dei servizi pubblici delle poste e telecomunicazioni e che la maggior parte di tali attività non rientra pertanto nel campo d ' applicazione della presente direttiva ; che , nondimeno , un limitato numero di dette attività può essere esercitato a titolo privato e che , conseguentemente , bisogna includerle nella presente direttiva ;

    considerando che le prestazioni dei servizi nel campo dei trasporti di persone o di merci sono disciplinate dalle disposizioni del trattato riguardanti i trasporti ; che la presente direttiva non riguarda di conseguenza le attività di trasporto in essa menzionate se esse vengono esercitate sotto forma di prestazione di servizi ;

    considerando che , in attesa di una regolamentazione comunitaria , le disposizioni esistenti in materia di delimitazione tra navigazione interna , costiera e marittima rimangono in vigore ;

    considerando che per quanto riguarda le attività che rientrano nel gruppo 859 CITI la presente direttiva concerne , nella categoria delle attività del massaggiatore , unicamente il massaggio facciale estetico , dato che l ' attività del massaggiatore chinesiterapeuta ( massaggio sanitario , massaggio sportivo ) deve formare oggetto di un ' altra direttiva ;

    considerando che le attività di lotteria e le attività analoghe di cui al gruppo 859 CITI rientrano spesso nell ' ambito dei servizi pubblici , o in modo diretto o tramite organismi pubblici , ovvero sono vietate , e che un certo numero di tali attività non rientra quindi nel campo d ' applicazione della presente direttiva ; che , nondimento , dette attività possono essere esercitate a titolo privato in taluni Stati membri e che , conseguentemente , bisogna includerle nella presente direttiva ;

    considerando che talune attività del gruppo 859 CITI che richiedono l ' impiego di prodotti tossici , ad esempio la derattizzazione , rientrano nel campo d ' applicazione della direttiva 74/556/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l ' utilizzazione professionale di tali prodotti , comprese le attività di intermediari ( 5 ) ;

    considerando che le attività di guida turistica sono esercitate in taluni Stati membri all ' interno dei confini territoriali definiti e che sono soggette a regolamentazioni nazionali molto dettagliate e che è conseguentemente opportuno escludere tali attività dalla presente direttiva , ad eccezione , tuttavia , dell ' attività di guida accompagnatrice e di quella di interprete turistico ;

    considerando che le misure transitorie previste nella presente direttiva non avranno più ragion d ' essere allorchù il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività considerate e di esercizio di quest ' ultime , nonchù il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati e altri titoli , saranno stati realizzati ;

    considerando che , nella misura in cui gli Stati membri subordinato anche per i salariati l ' accesso alle attività enumerate nella direttiva o l ' esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali , la presente direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 6 ) ;

    considerando che , per lo stesso motivo , occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento ;

    considerando che l ' esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo di quello in cui il beneficiario intende stabilirsi nello Stato membro ospitante , quando quest ' ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali , nonchù per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società , qui appresso denominate beneficiari , nel settore delle attività indicate all ' articolo 2 .

    2 . La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 , intendono esercitare , in qualità di salariati , le attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 .

    Articolo 2

    1 . La presente direttiva si applica alle attività elencate nell ' allegato .

    2 . Le attività del gruppo 859 CITI che comportano l ' impiego di prodotti tossici restano disciplinate dalle direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE ( 7 ) .

    3 . La presente direttiva non si applica alla libera prestazione dei servizi per le attività di trasporto che rientrano nella classe 71 menzionate in allegato .

    4 . La presente direttiva non si applica alle attività esercitate in forma ambulante .

    5 . La presente direttiva non si applica alle attività di guida turistica ( ex gruppo 859 CITI ) , fatta eccezione per le attività di guida accompagnatrice e di interprete turistico menzionate nell ' allegato .

    Articolo 3

    1 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento , oppure una sola di queste due prove , accetta come prova sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o , in mancanza di esso , l ' esibizione di un documento equivalente , rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d ' origine o di provenienza , dal quale risulti che l ' interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate .

    2 . Lo Stato membro ospitante che , per consentire l ' accesso a talune attività che rientrano nei gruppi 843 e 859 CITI , e in particolare alle attività di gioco , esige dai propri cittadini condizioni di onorabilità la cui prova non può essere fornita dal documento considerato al paragrafo 1 , riconosce come attestato sufficiente , da parte dei cittadini degli altri Stati membri un attestato rilasciato da un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d ' origine o di provenienza , da cui risulti che tali esigenze risultano soddisfatte . Questo attestato concernerà i fatti precisi presi in considerazione nel paese ospitante .

    3 . Quando nel paese d ' origine o di provenienza non viene rilasciato nù il documento di cui al paragrafo 1 , nù l ' attestato di cui al paragrafo 2 , comprovanti l ' onorabilità o la mancanza di fallimento , tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero , negli Stati in cui questa non sia prevista , da una dichiarazione solenne resa dall ' interessato ad un ' autorità giudiziaria o amministrativa competente , o all ' occorrenza ad un notaio del paese d ' origine o di provenienza , che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne . La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , per quanto riguarda l ' accesso alle attività di gioco di cui ai gruppi 843 e 859 CITI , lo Stato membro ha la facoltà di valutare sovranamente tutti i fatti ad esso relativi , purchù tali criteri di valutazione non siano diversi secondo che si tratti di un cittadino di tale Stato membro o di un cittadino di un altro Stato membro .

    5 . I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 , 2 e 3 dovranno , al momento della presentazione , essere di data non anteriore a tre mesi .

    6 . Gli Stati membri designano , entro il termine di cui all ' articolo 12 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 del presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

    7 . Quando nello Stato membro ospitante debba essere approvata la capacità finanziaria , tale Stato considera gli attestati rilasciati da banche dello Stato membro d ' origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio .

    Articolo 4

    Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l ' accesso ad un ' attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e per il relativo esercizio , provvedono affinchù , prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un ' attività temporanea , il beneficiario sia informato , a su a richiesta , della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata l ' attività che il beneficiario stesso prevede di esercitare .

    Articolo 5

    1 . Qualora in uno Stato membro , l ' accesso ad una delle attività menzionate in allegato e qui di seguito indicate :

    Classe * Gruppo *

    ex 04 Pesca * 043 *

    ex 38 Costruzione di materiale da trasporto * 381 *

    * 382 *

    * 386 *

    ex 71 Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti * ex 711 *

    * ex 712 *

    * ex 713 *

    * ex 714 *

    * ex 716 *

    73 Comunicazioni : * *

    poste e telecomunicazioni * *

    ex 85 * Servizi personali * 854 *

    * ex 856 *

    * ex 859 ( solo manutenzione e pulitura d ' immobili o di locali ) *

    o l ' esercizio delle stesse , sia subordinato all possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze ed attitudini l ' esercizio effettivo dell ' attività considerata in un altro Stato membro :

    a ) per sei anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda ;

    b ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare di almeno tre anni , attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

    c ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente , qualora il beneficiario comprovi di aver esercitato a titolo dipendente l ' attività in questione per almeno cinque anni ;

    d ) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive , di cui un minimo di tre anni in funzioni tecniche che implicano la responsabilità di almeno un settore dell ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare di almeno tre anni , attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

    2 . Nei casi previsti al paragrafo 1 , lettere a ) e c ) , questa attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della domanda di cui all ' articolo 9 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini nazionali , questo può essere applicato anche ai beneficiari .

    Articolo 6

    Per l ' applicazione dell ' articolo 5 :

    1 . gli Stati membri nei quali l ' accesso ad una delle attività indicate all ' articolo 2 , paragrafo 1 , o l ' esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali , commerciali o professionali , informano gli altri Stati membri con l ' aiuto della Commissione delle caratteristiche essenziali della professione ;

    2 . l ' autorità competente all ' uopo designata dallo Stato membro di origine o di provenienza attesta le attività professionali che effettivamente sono state esercitate dal beneficiario , nonchù la loro durata . L ' attestato è redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare l ' attività in modo permanente o temporaneo ;

    3 . lo Stato membro ospitante concede l ' autorizzazione ad esercitare l ' attività in questione su richiesta dell ' interessato , allorchù l ' attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale , comunicata a norma del precedente punto 1 , e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato .

    Articolo 7

    1 . Qualora in uno Stato membro , l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e non menzionate all ' articolo 5 , o l ' esercizio di una delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali , commerciali o professionali , tale Stato riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l ' effettivo esercizio in un altro Stato membro dell ' attività considerata :

    a ) per tre anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda ;

    b ) per due anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ;

    c ) per due anni consecutivi , a titolo indipendente o in qualità di dirigente d ' azienda , qualora il beneficiario comprovi di aver esercitato a titolo dipendente l ' attività in questione per almeno tre anni ;

    d ) per tre anni consecutivi a titolo dipendente , qualora beneficiario comprovi di aver ricevuto , per l ' attività in questione , una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente .

    Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri , nella misura in cui lo esiga dai propri cittadini , che essi abbiano esercitato l ' attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo ( o in un ramo connesso ) di quello in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nello Stato membro ospitante .

    2 . Nei casi previsti al paragrafo 1 , lettere a ) e c ) , tale attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda prevista all ' articolo 9 . Tuttavia , qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato , esso può essere del pari applicato ai beneficiari .

    3 . Per l ' accesso alle attività di gioco d ' azzardo dei gruppi 843 e 859 CITI , ad eccezione delle attività di gioco d ' azzardo che implicano l ' uso di macchine mangiasoldi , lo Stato membro ospitante ha le facoltà , in deroga al paragrafo 1 , di valutare sovranamente l ' attitudine professionale dei richiedenti , purchù il criterio di valutazione adottato non sia diverso a seconda che si tratti di cittadini di tale Stato o di cittadini di un altro Stato membro .

    Articolo 8

    È considerato come esercitante un ' attività di dirigente d ' azienda ai sensi degli articoli 5 e 7 chiunque abbia esercitato in un ' impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente :

    a ) le mansioni di capo d ' azienda o di direttore di succursale ;

    b ) le mansioni di sostituto dell ' imprenditore o del capo d ' azienda , se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell ' imprenditore o del capo d ' azienda rappresentati ;

    c ) le mansioni di dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell ' azienda .

    Articolo 9

    La prova che le condizioni di cui agli articoli 5 e 7 , paragrafo 1 , sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall ' autorità o dall ' organismo competente dello Stato membro d ' origine o di provenienza , che l ' interessato deve presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione .

    Articolo 10

    Gli Stati membri designato , entro il termine previsto all ' articolo 12 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui all ' articolo 6 e 9 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

    Articolo 11

    Le misure transitorie previste nella presente direttiva continuano ad essere applicabili fino all ' entrata in vigore delle prescrizioni relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali concernenti l ' accesso alle attività in questione e l ' esercizio di queste ultime .

    Articolo 12

    Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 13

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R . RYAN

    ( 1 ) GU n . C 45 del 10 . 5 . 1971 , pag . 12 .

    ( 2 ) GU n . C 93 del 21 . 9 . 1971 , pag . 19 .

    ( 3 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 e pag . 36/62 .

    ( 4 ) GU n . L 194 del 16 . 7 . 1973 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 307 del 18 . 11 . 1974 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 2 .

    ( 7 ) GU n . L 307 del 18 . 11 . 1974 , pag . 1 e pag . 5 .

    ALLEGATO

    Attività considerate all ' articolo 2 , paragrafo 1

    Classe ( * ) * Gruppo ( * ) * *

    ex 04 * * Pesca *

    * 043 * Pesca nella acque interne *

    ex 38 * * Costruzione di materiale da trasporto *

    * 381 * Costruzione navale e ripartizione di navi *

    * 382 * Costruzione di materiale ferroviario *

    * 386 * Costruzione di aerei ( compresa la costruzione di materiale spaziale ) *

    ex 62 * * Banche ed altri istituti finanziari *

    * ex 620 * Agenzie di brevetti e imprese di distribuzione dei canoni *

    ex 71 * * Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi : *

    * ex 711 * Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti ; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di ripartizione e pulizia delle carrozze *

    * ex 712 * Manutenzione del materiale da trasporto urbano , suburbano e interurbano di viaggiatori *

    * ex 713 * Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori ( quali automobili , autocarri , taxi ) *

    * ex 714 * Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale ( quali strade , gallerie e ponti stradali a pagamento , stazioni stradali , parcheggi , depositi di autobus e tram ) *

    * ex 716 * Attività ausiliarie relative alla navigazione interna ( quali esercizi e manutenzione delle vie navigabili , porti ed altri impianti per la navigazione interna : rimorchio e pilotaggio nei porti , posa di boe , carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe , quali salvataggio di battelli , alaggio ed utilizzazione di depositi di barche ) *

    ex 71 * * Trasporti *

    * ex 713 * Trasporti su strada di passeggeri , esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli *

    * ex 719 * Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi *

    73 * * Comunicazioni : poste e telecomunicazioni *

    ex 82 * * Servizi forniti alla collettività *

    * 827 * Biblioteche , musei , giardini botanici e zoologici *

    ex 84 * * Servizi ricreativi *

    * ex 843 * Servizi ricreativi n . c . a . *

    * * - Attività sportive ( terreni sportivi , organizzazioni di riunioni sportive , ecc . ) , escluse le attività di istruttore sportivo *

    * * - Attività di gioco ( scuderie di cavalli , terreni di gioco , campi di corse , ecc . ) *

    * * - Altre attività ricreative ( circhi , parchi di attrazione ed altri divertimenti , ecc . ) *

    ex 85 * * Servizi personali *

    * ex 851 * Servizi domestici *

    * 854 * Lavanderia , lavaggio a secco e tintoria *

    * ex 855 * Istituti di bellezza ed attività di manicure , escluse le attività di pedicure , le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere *

    * ex 856 * Studi fotografici : *

    * * Ritratti e fotografie commerciali , esclusa l ' attività di fotoreporter *

    * ex 859 * Servizi personali n . c . a . , escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna , raggruppate nel modo seguente : *

    * * - manutenzione e pulitura di immobili o di locali *

    * * - disinfezione e lotta contro gli animali nocivi *

    * * - locazione di vestiti e guardaroba *

    * * - agenzie matrimoniali e servizi analoghi *

    * * - attività a carattere divinatorio e congetturale *

    * * - servizi igienici ed attività connesse *

    * * - pompe funebri e manutenzione dei cimiteri *

    * * - guide accompagnatrici ed interpreti turistici *

    ( * ) Classificazione internazionale tipo , per industria , di tutti i rami d ' attività economica ( Ufficio Statistiche delle Nazioni Unite , Studi statistici , serie M n . 4 riv . 1 , New York 1958 ) .

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