Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R2319

Regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17°

GU L 248 del 11.9.1974, p. 7–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/2319/oj

31974R2319

Regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17°

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 11/09/1974 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0027
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0257
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0257


++++

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 166 del 21 . 6 . 1974 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 989/62 .

( 4 ) GU n . L 166 del 29 . 7 . 1970 , pag . 30 .

( 5 ) GU n . 111 del 6 . 11 . 1962 , pag . 2604/62 .

( 6 ) GU n . L 134 del 19 . 6 . 1970 , pag . 4 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2319/74 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1974

che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1532/74 ( 2 ) , in particolare l'articolo 39 ,

visto il regolamento n . 24 del Consiglio , relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 816/70 , in particolare l'articolo 5 ,

considerando che la definizione del vino da pasto di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 816/70 prevede una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15 ; che tale limite è tuttavia portato a 17 per i vini che , fatti salvi altri requisiti , sono prodotti su talune superfici viticole da determinare ;

considerando che puo trattarsi soltanto di superfici che , specie a causa del clima al quale sono esposte , presentano condizioni di produzione particolari ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1503/70 della Commissione , del 28 luglio 1970 , che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17 ( 4 ) , non è più applicabile dal 31 dicembre 1971 ; che , tuttavia , i produttori hanno continuato a compilare separatamente le dichiarazioni relative a tali vini e gli Stati membri hanno continuato a tenerne conto nelle loro dichiarazioni annuali ; che è pertanto possibile rendere applicabile il presente regolamento con effetto retroattivo dal 1 gennaio 1972 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le superfici viticole di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 816/70 sono quelle della zona C III situate ad una altitudine inferiore a 600 metri .

Articolo 2

1 . Nel quadro delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento n . 134 della Commissione , relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1136/70 del 17 giugno 1970 ( 6 ) , i produttori indicano distintamente i quantitativi di vino da pasto da essi ottenuti con gradazione alcolica da 15 a 17 .

2 . Dalla ricapitolazione delle dichiarazioni che gli Stati membri comunicano alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 , paragrafo 3 , del regolamento n . 134 devono risultare i quantitativi di vino da pasto ottenuti dai produttori con gradazione alcolica da 15 a 17 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica dal 1 gennaio 1972 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 10 settembre 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

Top