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Document 31974R1984

    Regolamento (CEE) n. 1984/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73, relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto riguarda le comunicazioni in materia

    GU L 207 del 29.7.1974, p. 26–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1996; abrog. impl. da 31996R1171

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1984/oj

    31974R1984

    Regolamento (CEE) n. 1984/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73, relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto riguarda le comunicazioni in materia

    Gazzetta ufficiale n. L 207 del 29/07/1974 pag. 0026 - 0029
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0019
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0019


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 85 del 29 . 3 . 1974 , pag . 51 .

    ( 3 ) GU n . L 258 del 14 . 9 . 1973 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 101 dell'11 . 4 . 1974 , pag . 56 .

    ( 5 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 10 del 13 . 1 . 1972 , pag . 11 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1984/74 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1974

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2500/73 , relativo alla fissazione in anticipo delle restituzione ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , nonché il regolamento ( CEE ) n . 210/69 per quanto riguarda le comunicazioni in materia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 662/74 ( 2 ) , in particolare l'articolo 13 , paragrafo 3 , l'articolo 17 , paragrafo 4 e l'articolo 28 ,

    considerando che la situazione del mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è attualmente caratterizzata da incertezze quanto all'evoluzione dei prezzi ed alle disponibilità a breve e a medio termine ; che la fissazione anticipata , per una durata relativamente lunga , della restituzione per taluni tipi di latte in polvere e di burro appare pertanto giustificata soltanto quando trattasi di prodotti commercializzati in imballaggi per la vendita al minuto o quando sia dimostrato che i prodotti formano oggetto di un contratto di fornitura esistente ; che occorre quindi modificare corrispondentemente il regolamento ( CEE ) n . 2500/73 della Commissione , del 13 settembre 1973 , relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli d'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 876/74 ( 4 ) , prevedendo in particolare la possibilità di prorogare i titoli di esportazione per tali prodotti ; che , per poter seguire dappresso i casi nei quali è fatto uso di tale possibilità , la Commissione deve esserne informata tempestivamente , e che occorre di conseguenza completare corrispondentemente il regolamento ( CEE ) n . 210/69 della Commissione , del 31 gennaio 1969 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 73/72 ( 6 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Nel regolamento ( CEE ) n . 2500/73 è inserito il seguente articolo 3 bis :

    " Articolo 3 bis

    1 . Per i prodotti di cui all'allegato IV del presente regolamento , la durata di validità del titolo di esportazione è prorogata dall'organismo emittente , su richiesta dell'interessato , se quest'ultimo è in grado di comprovare , durante il periodo di validità del titolo rilasciato a norma dell'articolo 2 , paragrafo 1 , l'esistenza di un contratto in forza del quale l'interessato si è impegnato ad esportare un quantitativo del prodotto in causa da consegnarsi entro un periodo eccedente la durata di validità del titolo rilasciato .

    2 . La proroga della durata di validità è concessa soltanto per il paese di destinazione quale risulta dal contratto di cui al paragrafo 1 e per il termine fissato all'allegato IV .

    La proroga è limitata al quantitativo di prodotto che forma oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 .

    Fatto salvo l'articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 1373/70 , ogni titolo puo essere prorogato un'unica volta .

    3 . Quando è fatto uso della possibilità offerta dal presente articolo , la proroga del titolo di esportazione implica che l'organismo emittente appone un visto sul titolo e , se del caso , sui relativi estratti , e vi introduce gli adattamenti necessari per quanto riguarda la nuova durata di validità e il paese di destinazione reso obbligatorio " .

    Articolo 2

    1 . L'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2500/73 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento .

    2 . Al regolamento ( CEE ) n . 2500/73 è aggiunto l'allegato IV accluso al presente regolamento .

    Articolo 3

    L'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 210/69 è completato dal seguente paragrafo 4 :

    " 4 . In caso di proroga della durata di validità di un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 2500/73 , lo Stato membro che ha rilasciato e prorogato il titolo comunica immediatamente per telescritto alla Commissione :

    a ) il numero di codice del prodotto oggetto del titolo , quale figura nei regolamenti che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali ;

    b ) il quantitativo per il quale il titolo di esportazione è stato prorogato ;

    c ) l'importo della restituzione fissata in anticipo ;

    d ) la destinazione resa obbligatoria in conformità dell'articolo 3 bis , paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2500/73 " .

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1974 .

    Tuttavia , l'articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 2500/73 non si applica , ai titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1974 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Francois-Xavier ORTOLI

    ALLEGATO II

    Durata di validità dei titoli di esportazione

    ( applicabile a decorrere dal 29 luglio 1974 )

    Durata di * Numero della * * Destinazione

    validità * tariffa doganale * Designazione dei prodotti * obbligatoria ( 1 )

    * comune

    a ) 60 giorni * 04.02 A II b ) * Latte e crema di latte , in polvere o granulati , diversi da

    * * quelli in imballaggi immediati di contenuto netto in -

    * * feriore o uguale a 2,5 kg ( 2 ) * _

    * ex 04.03 A * Burro , avente tenore , in peso , di materie grasse uguale

    * * o superiore a 80 % ed inferiore o uguale a 85 % , escluso

    * * il burro presentato in imballaggi immediati di contenuto

    * * netto inferiore o uguale a 1 kg ed escluso il burro presen -

    * * tato in scatole metalliche ermeticamente chiuse di con -

    * * tenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ( 2 ) * _

    * 04.03 B * * _

    b ) fino alla sca - * ex 04.01 A * Latte e crema di latte , freschi , non concentrati né zuc - * Le destinazioni

    denza dell'un - * * cherati , aventi tenore , in peso , di materie grasse in - * diverse dai paesi

    dicesimo mese * * feriore o uguale a 6 % , esportati verso una destinazione * vicini alla Comu -

    successivo a * * diversa dai paesi vicini alla Comunità ( 3 ) * nità ( 3 )

    quello del

    rilascio del

    certificato

    c ) fino alla sca - * gli altri prodotti * _ * _

    denza del * di cui all'articolo

    quinto mese * 1 del regolamento

    successivo a

    quello del ri -

    lascio del

    titolo

    ( 1 ) Cfr . articolo 2 , paragrafo 3 . Tuttavia , nel caso in cui l'allegato I escluda la fissazione in anticipo della restituzione per taluni prodotti e talune destinazioni , il titolo di esportazione è rilasciato per tali prodotti da esportare verso una destinazione diversa da quella di cui all'allegato I .

    ( 2 ) Cfr . articolo 2 , paragrafo 2 .

    ( 3 ) Ai sensi del presente regolamento sono considerati paesi vicini alla Comunità le destinazioni seguenti : la zona D , l'Austria , il Liechtenstein , la Svizzera , la Iugoslavia , nonché le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n . 1041/67/CEE .

    ALLEGATO IV

    Elenco dei prodotti per i quali è possibile una proroga della durata di validità del titolo di esportazione

    Numero della * * Periodo di

    tariffa doganale * Designazione dei prodotti * proroga

    comune

    04.02 A II b ) * Latte e crema di latte , in polvere o granulati , diversi da * Fino alla scaden -

    * quelli in imballaggi immediati di contenuto netto * za del sesto mese

    * inferiore o uguale a 2,5 kg * successivo a

    * * quello del rilascio

    * * del titolo

    ex 04.03 A * Burro , avente tenore , in peso , di materie grasse uguale * Fino alla scaden -

    * o superiore a 80 % e inferiore o uguale a 85 % , escluso * za del sesto mese

    * il burro presentato in imballaggi immediati di conte - * successivo a

    * nuto netto inferiore o uguale a 1 kg ed escluso il * quello del rilascio

    * burro presentato in scatole metalliche ermeticamente * del titolo

    * chiuse di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

    ex 04.03 B * Altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse superiore * Fino alla scaden -

    * a 85 % , diversi da quelli in imballaggi immediati di * za del sesto mese

    * contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg * successivo a

    * * quello del rilascio

    * * del titolo

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