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Document 31974R1984
Regulation (EEC) No 1984/74 of the Commission of 25 July 1974 amending (i) Regulation (EEC) No 2500/73 on the advance fixing of refunds and the period of validity of export licences for milk and milk products and (ii), as regards communications with regard to such products, Regulation (EEC) No 210/69
Regolamento (CEE) n. 1984/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73, relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto riguarda le comunicazioni in materia
Regolamento (CEE) n. 1984/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73, relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto riguarda le comunicazioni in materia
GU L 207 del 29.7.1974, p. 26–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1996; abrog. impl. da 31996R1171
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31969R0210 | aggiunta | articolo 6.4 | 29/07/1974 | |
Modifies | 31973R2500 | aggiunta | articolo 3BIS | 29/07/1974 | |
Modifies | 31973R2500 | aggiunta | allegato 4 | 29/07/1974 | |
Modifies | 31973R2500 | sostituzione | allegato 2 | 29/07/1974 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 31996R1171 | 06/07/1996 |
Regolamento (CEE) n. 1984/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2500/73, relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto riguarda le comunicazioni in materia
Gazzetta ufficiale n. L 207 del 29/07/1974 pag. 0026 - 0029
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0019
++++ ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 85 del 29 . 3 . 1974 , pag . 51 . ( 3 ) GU n . L 258 del 14 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 101 dell'11 . 4 . 1974 , pag . 56 . ( 5 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 10 del 13 . 1 . 1972 , pag . 11 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1984/74 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1974 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2500/73 , relativo alla fissazione in anticipo delle restituzione ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , nonché il regolamento ( CEE ) n . 210/69 per quanto riguarda le comunicazioni in materia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 662/74 ( 2 ) , in particolare l'articolo 13 , paragrafo 3 , l'articolo 17 , paragrafo 4 e l'articolo 28 , considerando che la situazione del mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è attualmente caratterizzata da incertezze quanto all'evoluzione dei prezzi ed alle disponibilità a breve e a medio termine ; che la fissazione anticipata , per una durata relativamente lunga , della restituzione per taluni tipi di latte in polvere e di burro appare pertanto giustificata soltanto quando trattasi di prodotti commercializzati in imballaggi per la vendita al minuto o quando sia dimostrato che i prodotti formano oggetto di un contratto di fornitura esistente ; che occorre quindi modificare corrispondentemente il regolamento ( CEE ) n . 2500/73 della Commissione , del 13 settembre 1973 , relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli d'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 876/74 ( 4 ) , prevedendo in particolare la possibilità di prorogare i titoli di esportazione per tali prodotti ; che , per poter seguire dappresso i casi nei quali è fatto uso di tale possibilità , la Commissione deve esserne informata tempestivamente , e che occorre di conseguenza completare corrispondentemente il regolamento ( CEE ) n . 210/69 della Commissione , del 31 gennaio 1969 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 73/72 ( 6 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nel regolamento ( CEE ) n . 2500/73 è inserito il seguente articolo 3 bis : " Articolo 3 bis 1 . Per i prodotti di cui all'allegato IV del presente regolamento , la durata di validità del titolo di esportazione è prorogata dall'organismo emittente , su richiesta dell'interessato , se quest'ultimo è in grado di comprovare , durante il periodo di validità del titolo rilasciato a norma dell'articolo 2 , paragrafo 1 , l'esistenza di un contratto in forza del quale l'interessato si è impegnato ad esportare un quantitativo del prodotto in causa da consegnarsi entro un periodo eccedente la durata di validità del titolo rilasciato . 2 . La proroga della durata di validità è concessa soltanto per il paese di destinazione quale risulta dal contratto di cui al paragrafo 1 e per il termine fissato all'allegato IV . La proroga è limitata al quantitativo di prodotto che forma oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 . Fatto salvo l'articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 1373/70 , ogni titolo puo essere prorogato un'unica volta . 3 . Quando è fatto uso della possibilità offerta dal presente articolo , la proroga del titolo di esportazione implica che l'organismo emittente appone un visto sul titolo e , se del caso , sui relativi estratti , e vi introduce gli adattamenti necessari per quanto riguarda la nuova durata di validità e il paese di destinazione reso obbligatorio " . Articolo 2 1 . L'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2500/73 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento . 2 . Al regolamento ( CEE ) n . 2500/73 è aggiunto l'allegato IV accluso al presente regolamento . Articolo 3 L'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 210/69 è completato dal seguente paragrafo 4 : " 4 . In caso di proroga della durata di validità di un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 2500/73 , lo Stato membro che ha rilasciato e prorogato il titolo comunica immediatamente per telescritto alla Commissione : a ) il numero di codice del prodotto oggetto del titolo , quale figura nei regolamenti che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali ; b ) il quantitativo per il quale il titolo di esportazione è stato prorogato ; c ) l'importo della restituzione fissata in anticipo ; d ) la destinazione resa obbligatoria in conformità dell'articolo 3 bis , paragrafo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2500/73 " . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1974 . Tuttavia , l'articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 2500/73 non si applica , ai titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1974 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI ALLEGATO II Durata di validità dei titoli di esportazione ( applicabile a decorrere dal 29 luglio 1974 ) Durata di * Numero della * * Destinazione validità * tariffa doganale * Designazione dei prodotti * obbligatoria ( 1 ) * comune a ) 60 giorni * 04.02 A II b ) * Latte e crema di latte , in polvere o granulati , diversi da * * quelli in imballaggi immediati di contenuto netto in - * * feriore o uguale a 2,5 kg ( 2 ) * _ * ex 04.03 A * Burro , avente tenore , in peso , di materie grasse uguale * * o superiore a 80 % ed inferiore o uguale a 85 % , escluso * * il burro presentato in imballaggi immediati di contenuto * * netto inferiore o uguale a 1 kg ed escluso il burro presen - * * tato in scatole metalliche ermeticamente chiuse di con - * * tenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ( 2 ) * _ * 04.03 B * * _ b ) fino alla sca - * ex 04.01 A * Latte e crema di latte , freschi , non concentrati né zuc - * Le destinazioni denza dell'un - * * cherati , aventi tenore , in peso , di materie grasse in - * diverse dai paesi dicesimo mese * * feriore o uguale a 6 % , esportati verso una destinazione * vicini alla Comu - successivo a * * diversa dai paesi vicini alla Comunità ( 3 ) * nità ( 3 ) quello del rilascio del certificato c ) fino alla sca - * gli altri prodotti * _ * _ denza del * di cui all'articolo quinto mese * 1 del regolamento successivo a quello del ri - lascio del titolo ( 1 ) Cfr . articolo 2 , paragrafo 3 . Tuttavia , nel caso in cui l'allegato I escluda la fissazione in anticipo della restituzione per taluni prodotti e talune destinazioni , il titolo di esportazione è rilasciato per tali prodotti da esportare verso una destinazione diversa da quella di cui all'allegato I . ( 2 ) Cfr . articolo 2 , paragrafo 2 . ( 3 ) Ai sensi del presente regolamento sono considerati paesi vicini alla Comunità le destinazioni seguenti : la zona D , l'Austria , il Liechtenstein , la Svizzera , la Iugoslavia , nonché le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n . 1041/67/CEE . ALLEGATO IV Elenco dei prodotti per i quali è possibile una proroga della durata di validità del titolo di esportazione Numero della * * Periodo di tariffa doganale * Designazione dei prodotti * proroga comune 04.02 A II b ) * Latte e crema di latte , in polvere o granulati , diversi da * Fino alla scaden - * quelli in imballaggi immediati di contenuto netto * za del sesto mese * inferiore o uguale a 2,5 kg * successivo a * * quello del rilascio * * del titolo ex 04.03 A * Burro , avente tenore , in peso , di materie grasse uguale * Fino alla scaden - * o superiore a 80 % e inferiore o uguale a 85 % , escluso * za del sesto mese * il burro presentato in imballaggi immediati di conte - * successivo a * nuto netto inferiore o uguale a 1 kg ed escluso il * quello del rilascio * burro presentato in scatole metalliche ermeticamente * del titolo * chiuse di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ex 04.03 B * Altri , aventi tenore , in peso , di materie grasse superiore * Fino alla scaden - * a 85 % , diversi da quelli in imballaggi immediati di * za del sesto mese * contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg * successivo a * * quello del rilascio * * del titolo