EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0331

Direttiva 74/331/CEE della Commissione, del 12 giugno 1974, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai contatori di volume di gas

GU L 189 del 12.7.1974, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/331/oj

31974L0331

Direttiva 74/331/CEE della Commissione, del 12 giugno 1974, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai contatori di volume di gas

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 12/07/1974 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0028
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0247


++++

( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 21 .

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1974

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas

( 74/331/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva n . 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica , di nuovi Stati membri , firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles ( 2 ) , in particolare gli articoli 17 , 18 e 19 ,

vista la direttiva del Consiglio n . 71/318/CEE del 26 luglio 1971 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas ( 3 ) ,

considerando che puo essere necessario che l'elemento di controllo di un contatore di volume di gas permetta la lettura fotoelettrica del numero di giri effettuati da detto elemento , tenuto conto dell'evoluzione tecnica del settore ;

considerando che il metodo suggerito dal Regno Unito per effettuare la verifica prima CEE dei contatori di volume di gas puo essere considerato come equivalente a quello prescritto dalla direttiva 71/318/CEE del Consiglio a condizione che tale metodo sia realizzato ad una portata prossima a 0,3 Qmin applicando un errore massimo tollerato di 10 % ; che in conseguenza per tener conto del progresso tecnico , occorre modificare la direttiva ;

considerando che ad ogni modo , le modifiche si ispirano agli orientamenti figuranti nell'atto precitato ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 71/318/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 i testi dei punti : 5.2.4 del capitolo I . B ; 4.3 , 7.2.6 e 8.1 del capitolo II come pure la tabella del punto 2.1 e la lettera b del punto 7.1 del capitolo III sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 12 giugno 1974 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

1 . Il testo dell'allegato , capitolo I , parte B , punto 5.2.4 . è sostituito dal seguente :

" La lancetta o il segno di riferimento devono essere sufficientemente sottili per permettere una lettura sicura e facile .

L'elemento di controllo puo essere provvisto di un tratto di riferimento , che si distingua nettamente e di dimensioni tali da permettere la lettura fotoelettrica . Il tratto di riferimento non deve ricoprire la scala ma puo eventualmente prendere il posto della cifra O . Questo tratto di riferimento non deve influire sulla precisione della lettura . "

2 . Alla tabella che figura in allegato , capitolo II , punto 4.3 viene aggiunto quanto segue :

" I volumi d'aria da misurare possono essere sostituiti dai volumi più prossimi che corrispondono ad un numero interno di giri dell'elemento di controllo . "

3 . Il testo dell'allegato , capitolo II , punto 7.2.6 è sostituito dal seguente :

" 7.2.6 Dopo la prova di resistenza nel tempo ciascun contatore deve soddisfare all'insieme delle seguenti condizioni ( tranne , al massimo , uno di essi se la prova è effettuata su tre o più contatori ) ;

a ) nel campo di portata , lo scarto tra il massimo ed il minimo della curva degli errori in funzione della portata Q non deve essere superiore per ciascun contatore a 4 % .

b ) I valori degli errori non devono differire di oltre 1,5 % dai valori iniziali corrispondenti .

Alla portata Qmin questa regola si applica soltanto alle variazioni dell'errore nel senso negativo .

c ) L'assorbimento meccanico di pressione non deve essere aumentato di oltre 20 N / m2 ( 0,2 mbar ) . "

4 . Il testo dell'allegato , capitolo II , punto 8.1 . viene così sostituito :

" 8.1 Prove di esattezza

Si considera che un contatore sia conforme alle prescrizioni in materia di errori massimi tollerati , se questi ultimi sono rispettati alle portate sotto indicate :

a ) alla portata Qmin ;

b ) ad una portata dell'ordine di 1/5 Qmax ;

c ) alla portata Qmax ;

Se le prove sono effettuate in condizioni differenti , queste ultime devono garantire un risultato identico alle prove sopraspecificate . "

5 . La tabella del punto 2.1 del capitolo III è sostituita dalla seguente tabella :

* * Campo di portata

G * Qmax m3 / h * piccolo * medio * grande

* * Qmin m3 / h

25 * 40 * 8 * 4 * 2

40 * 65 * 13 * 6 * 3

65 * 100 * 20 * 10 * 5

100 * 160 * 32 * 16 * 8

160 * 250 * 50 * 25 * 13

250 * 400 * 80 * 40 * 20

400 * 650 * 130 * 65 * 32

650 * 1 000 * 200 * 100 * 50

1 000 * 1 600 * 320 * 160 * 80

6 . Nell'allegato , capitolo 3 , la lettera b ) del punto 7.1 è così sostituita :

" b ) per i contatori a turbina :

Qmin _ 1,5 Qmin _ 2,5 Qmin _ 0,25 Qmax _ 0,5 Qmax e Qmax . "

Top