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Document 31973R0558

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 558/73 del Consiglio, del 26 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

    GU L 55 del 28.2.1973, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/558/oj

    31973R0558

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 558/73 del Consiglio, del 26 febbraio 1973, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 055 del 28/02/1973 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0187
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0203
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0203


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 283 del 20 . 12 . 1972 , pag . 1 .

    REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 558/73 DEL CONSIGLIO

    del 26 febbraio 1973

    che modifica il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) nr . 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l'articolo 24 ,

    vista la proposta della Commissione , fatta previo parere del Comitato dello statuto ,

    visto il parere del Parlamento europeo ,

    visto il parere della Corte di giustizia ,

    considerando che in base ad una recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e tenendo conto di taluni imperativi di carattere sociale risulta opportuno procedere alla modifica di talune disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , definiti nel regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2647/72 ( 2 ) ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Con effetto dal 1 * luglio 1972 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è cosi modificato :

    a ) Articolo 67

    Al paragrafo 1 , lettera a ) i termini " l'assegno di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " l'assegno famiglia " .

    b ) Articolo 69

    I termini " l'assegno di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " l'assegno di famiglia " .

    c ) Articolo 74

    Al paragrafo 3 , l'ultima frase è sostituita dalla frase seguente :

    " Se il padre e la madre sono funzionari delle Comunità , l'assegno viene corrisposto soltanto alla madre " .

    d ) Articolo 81

    Al primo comma i termini " l'assegno di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " l'assegno di famiglia " .

    e ) Articolo 105

    Al paragrafo 2 , secondo trattino , i termini " dell'assegno di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " dell'assegno di famiglia " .

    f ) ALLEGATO VII

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

    " 1 . L'assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base del funzionario e non puo essere inferiore a 1 183 FB .

    2 . Ha diritto all'assegno di famiglia :

    a ) il funzionario coniugato ,

    b ) il funzionario vedovo , divorziato , separato legalmente o celibe , che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2 , paragrafi 2 e 3 ;

    c ) per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina , presa sulla base di documenti probanti , il funzionario che , pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a ) e b ) , assuma tuttavia realmente oneri di famiglia .

    3 . Quolora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti i 250 000 FB all'anno , al lordo dell'imposta , il funzionario che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno , salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina . Tuttavia , il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico .

    4 . Qualora , in virtù delle precedenti disposizioni , due coniugi che si trovano al servizio delle Comunità abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia , quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato . "

    g ) ALLEGATO VII

    Articolo 4

    All'articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma , i termini " dell'assegno di capo famiglia " e " ai quali il funzionario ha diritto " sono sostituiti rispettivamente con i termini " dell'assegno di famiglia " e " versati al funzionario " .

    I paragrafi 2 e 3 sono soppressi .

    h ) ALLEGATO VII

    Articolo 5

    _ Al paragrafo 1 , al paragrafo 3 , secondo comma ed al paragrafo 4 , i termini " capo famiglia " , " che non abbia tale qualità " , " ha la qualità di capo famiglia " e " capo famiglia " sono sostituiti rispettivamente con i termini " avente diritto all'assegno di famiglia " , " non avente diritto all'assegno di famiglia " , " ha diritto all'assegno di famiglia " e " avente diritto all'assegno di famiglia " .

    _ Al paragrafo 1 , tra gli attuali primo e secondo comma è inserito il seguente comma :

    " Quolora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione , quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato " .

    i ) ALLEGATO VII

    Articolo 6

    _ Al paragrafo 1 , primo comma , i termini " capo famiglia " e " che non abbia tale qualità " sono sostituiti rispettivamente con i termini " che abbia diritto all'assegno di famiglia " e " che non abbia diritto a detto assegno " .

    _ Al paragrafo 1 , primo comma , è aggiunta una frase cosi redatta : " Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di nouva sistemazione , quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato " .

    j ) ALLEGATO VII

    Articolo 8

    _ Al paragrafo 1 , primo comma , i termini " se è capo famiglia " sono sostuiti con i termini " se ha diritto all'assegno di famiglia " .

    _ Al paragrafo 1 , dopo il primo comma è inserito un nuovo comma cosi redatto :

    " Se due coniugi sono funzionari delle Comunità , ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio , secondo le disposizoni di cui sopra , per se stesso e per le persone a carico ; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento . Per quanto concerne i figli a carico , il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge " .

    _ Al paragrafo 1 , secondo comma , i termini " della qualità di capo famiglia " sono sostituiti con i termini " del diritto all'assegno di famiglia " .

    k ) ALLEGATO VII

    Articolo 10

    _ Al paragrafo 1 , primo comma ed al paragrafo 2 , lettera a ) e b ) , i termini " capo famiglia " , " che non sia capo famiglia " , " che non sia capo famiglia " e " capo famiglia " sono sostituiti rispettivamente con i termini " che abbia diritto all'assegno di famiglia " , " che non abbia diritto all'assegno di famiglia " , " che non abbia diritto all'assegno di famiglia " e " che abbia diritto all'assegno di famiglia " .

    _ Al paragrafo 1 , primo comma , è aggiunta una frase cosi redatta :

    " Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano diritto entrambi all'indennità giornaliera , gli importi che figurano nelle due prime colonne sono applicabili soltanto al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato . Gli importi che figurano nelle altre due colonne sono applicabili all'altro coniuge " .

    _ Al paragrafo 2 , inserire un secondo comma cosi redatto :

    " Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera , la durata della concessione prevista alla lettera b ) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato . La durata della concessione prevista alla lettera a ) si applica all'altro coniuge . "

    2 . Con effetto dal 1 * luglio 1972 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

    Articolo 24

    _ Al paragrafo 3 , i termini " capo famiglia " e " che non abbia tale qualità " sono sostituiti dai termini " che abbia diritto all'assegno di famiglia " e " che non abbia diritto a tale assegno " .

    _ Al paragrafo 3 è aggiunto un comma cosi redatto :

    " Qualora due coniugi agenti temporanei delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione , quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato " .

    Articolo 2

    1 . Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

    a ) Articolo 72

    Dopo la prima frase del primo comma è aggiunta la frase seguente :

    " Tuttavia la quota dell'80 % è portata al 100 % in caso di tubercolosi , poliomielite , cancro , malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'autorità che ha il potere di nomina " .

    b ) ALLEGATO VII

    Articolo 6

    Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

    " 2 . In caso di decesso di un funzionario di ruolo , l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o , in sua mancanza , alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2 , prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1 . "

    2 . Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue :

    All'articolo 65 è aggiunto un primo comma cosi redatto :

    " L'articolo 67 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) e paragrafi 2 e 3 e l'articolo 69 dello statuto riguardanti l'assegno di famiglia , l'assegno per i figli a carico e l'indennità di dislocazione sono applicabili . "

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 26 febbraio 1973 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E . GLINNE

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