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Document 31973L0080
Council Directive 73/80/EEC of 9 April 1973 fixing common rates of capital duty
Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti
Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti
GU L 103 del 18.4.1973, p. 15–15
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 17/06/1985; abrogato da 31985L0303
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31985L0303 | 17/06/1985 |
Direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 18/04/1973 pag. 0015 - 0015
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0044
++++ ( 1 ) GU n . L 249 del 3 . 10 . 1969 , pag . 25 . ( 2 ) Vedasi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 aprile 1973 che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti ( 73/80/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che ai sensi dell'articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva del Consiglio , del 17 luglio 1969 , concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ( 1 ) modificata dalla direttiva dal 9 aprile 1973 ( 2 ) , la Commissione deve sottomettere al Consiglio , anteriormente al 1 * gennaio 1971 , una proposta per consentire a quest'ultimo di fissare le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti ; considerando che , per ridurre il più possibile gli ostacoli allo sviluppo e al funzionamento del mercato comune dei capitali , l'aliquota dell'imposta sui conferimenti di cui al citato articolo deve essere fissata al livello più basso possibile , tenendo tuttavia conto delle esigenze di bilancio degli Stati membri ; considerando che l'aliquota ridotta di cui all'articolo 7 , paragrafo 1 , lettere b ) e b ) bis , per talune operazioni di concentrazione di società deve essere fissata ad un livello sufficientemente basso per evitare gli eventuali effetti cumulativi dell'imposta sui conferimenti ; che una aliquota dello 0,50 % risponde a quest'esigenza ; che , tuttavia , per agevolare al massimo tali operazioni di concentrazione , occorre consentire agli Stati membri di applicare un'aliquota inferiore allo 0,50 % ; considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri un termine abbastanza lungo per introdurre le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L'aliquota dell'imposta sui conferimenti prevista all'articolo 7 della direttiva precitata , è fissata all'1 % a partire dal 1 * gennaio 1976 . Articolo 2 Le aliquote ridotte di cui all'articolo 7 , paragrafo 1 , lettere b ) e b ) bis , della precitata direttiva sono fissate dallo 0 allo 0,50 % a partire dal 1 * gennaio 1976 . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addi 9 aprile 1973 . Per il Consiglio Il Presidente A . LAVENS