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Document 31972R0055

Regolamento (CEE) n. 55/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato

GU L 9 del 12.1.1972, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(I) pag. 12 - 15

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/1999; abrogato da 31999R0982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/55/oj

31972R0055

Regolamento (CEE) n. 55/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 12/01/1972 pag. 0001 - 0004
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0011
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0113
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0135
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0135
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0065
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0065


++++

( 1 ) GU N . 192 DEL 27 . 10 . 1966 , PAG . 3286/66 .

( 2 ) GU N . L 151 DEL 7 . 7 . 1971 , PAG . 1 .

( 3 ) GU N . L 169 DEL 1 . 8 . 1970 , PAGG . 55 , 59 , 63 E 67 .

( 4 ) GU N . L 295 DEL 25 . 11 . 1969 , PAG . 14 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 55/72 DELLA COMMISSIONE

DEL 10 GENNAIO 1972

CHE FISSA LE CONDIZIONI DI GARA PER LO SMALTIMENTO DEGLI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO N . 159/66/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 25 OTTOBRE 1966 , RELATIVO A DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI ( 1 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1425/71 ( 2 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 7 TER , PARAGRAFO 4 ,

CONSIDERANDO CHE L'ARTICOLO 7 TER DEL REGOLAMENTO N . 159/66/CEE PREVEDE CHE LA CESSIONE ALLE INDUSTRIE DEGLI ALIMENTI PER IL BESTIAME O DI DISTILLAZIONE DEGLI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO VENGA EFFETTUATA MEDIANTE GARA ; CHE LO STESSO ARTICOLO PREVEDE CHE LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI DETTI PRODOTTI , AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI PRODOTTI OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE , NONCHE LE OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE POSSANO ESSERE AFFIDATE ALL'INDUSTRIA MEDIANTE GARA ;

CONSIDERANDO CHE LE CONDIZIONI PER LA CESSIONE DEI PRODOTTI E PER L'AGGIUDICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUMMENZIONATE SONO STATE FISSATE NEI REGOLAMENTI ( CEE ) NN . 1559/70 , 1560/70 , 1561/70 E 1562/70 ( 3 ) ;

CONSIDERANDO CHE , TENUTO CONTO DELL'ESPERIENZA ACQUISITA , PER FACILITARE LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO E OPPORTUNO PREVEDERE PARIMENTI LA POSSIBILITA DI EFFETTUARE LA CESSIONE DI QUESTI PRODOTTI NONCHE L'AGGIUDICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE MEDIANTE UNA PROCEDURA DI GARA A UN PREZZO FISSO ; CHE L'ESPLETAMENTO DI QUESTA PROCEDURA RICHIEDE LA DETERMINAZIONE DI CRITERI INTESI A CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI NELLE CONDIZIONI PIU FAVOREVOLI E A GARANTIRE L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI GLI INTERESSATI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA ;

CONSIDERANDO CHE , NEL QUADRO DI DETTA PROCEDURA , IL BANDO DI GARA DEVE INDICARE , IN PARTICOLARE , A SECONDA DEI CASI , IL PREZZO DI VENDITA O IL PREZZO FISSATO PER LA TRASFORMAZIONE ;

CONSIDERANDO CHE E OPPORTUNO PREVEDERE , IN CASO DI CESSIONE , LA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE INTESA A GARANTIRE IL PAGAMENTO DEL PREZZO INDICATO NEL BANDO DI GARA , NONCHE LA TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO ;

CONSIDERANDO CHE L'AGGIUDICAZIONE HA LUOGO MAN MANO CHE I QUANTITATIVI RISULTANO DISPONIBILI , NELL'ORDINE IN CUI GLI OFFERENTI CHIEDONO LA CONSEGNA DEI PRODOTTI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI MAGAZZINAGGIO ;

CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER GLI ORTOFRUTTICOLI ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

GLI ORGANISMI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI POSSONO , MEDIANTE UNA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE A UN PREZZO FISSO :

A ) CEDERE ALLE INDUSTRIE DEGLI ALIMENTI PER IL BESTIAME GLI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO ;

B ) CEDERE ALLE INDUSTRIE DI DISTILLAZIONE LE MELE , LE PESCHE E LE PERE RITIRATE DAL MERCATO ;

C ) AFFIDARE ALL'INDUSTRIA LE SEGUENTI OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE :

_ PER GLI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO , ESCLUSI I POMODORI , LA TRASFORMAZIONE IN SUCCO ,

_ PER I POMODORI , LA TRASFORMAZIONE IN SUCCO E IN CONCENTRATO ;

D ) AFFIDARE ALL'INDUSTRIA LE OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI ALLA LETTERA B ) .

ARTICOLO 2

IL PERIODO DI VALIDITA DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 NON PUO SUPERARE LA DURATA DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO IN QUESTIONE .

ARTICOLO 3

IN CASO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 , LETTERA A ) O B ) , IL BANDO DI GARA DOVRA INDICARE IN PARTICOLARE :

A ) IL PERIODO DURANTE IL QUALE I PRODOTTI SARANNO DISPONIBILI ;

B ) LA NATURA DEI PRODOTTI MESSI IN VENDITA ;

C ) I NOMI E GLI INDIRIZZI DEGLI ORGANISMI , QUI APPRESSO DENOMINATI ORGANISMI DI MAGAZZINAGGIO , PRESSO I QUALI SARANNO DEPOSITATI I PRODOTTI ;

D ) IL PREZZO DI VENDITA , PER TONNELLATA NETTA , DEL PRODOTTO CARICATO SU MEZZO DI TRASPORTO PARTENZA MAGAZZINO DI GIACENZA DEL PRODOTTO , ESPRESSO NELLA VALUTA DELLO STATO MEMBRO IN CUI AVRA LUOGO LA GARA ;

E ) L'ORGANISMO A CUI DEVONO ESSERE PRESENTATE LE OFFERTE .

ARTICOLO 4

IN CASO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 , LETTERA C ) O D ) , IL BANDO DI GARA DOVRA INDICARE IN PARTICOLARE :

A ) IL PERIODO DURANTE IL QUALE I PRODOTTI SARANNO DISPONIBILI ;

B ) LA NATURA DEI PRODOTTI DA TRASFORMARE O DISTILLARE ;

C ) I NOMI E GLI INDIRIZZI DEGLI ORGANISMI DI MAGAZZINAGGIO ;

D ) LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CHE DEVE ESSERE OTTENUTO ;

E ) IL RENDIMENTO MINIMO IN SUCCO , IN CONCENTRATO O IN ALCOLE ;

F ) LA DURATA DI MAGAZZINAGGIO DEL PRODOTTO OTTENUTO ;

G ) IL PREZZO FISSATO PER LA TRASFORMAZIONE O LA DISTILLAZIONE DI UNA TONNELLATA DI PRODOTTO , ESPRESSO NELLA VALUTA DELLO STATO MEMBRO IN CUI AVRA LUOGO LA GARA ; TALE PREZZO DOVRA COMPRENDERE :

_ LE SPESE DI TRASFORMAZIONE O DI DISTILLAZIONE ;

_ LE SPESE DI TRASPORTO DALLE ZONE DI MAGAZZINAGGIO ALLO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE O DI DISTILLAZIONE ;

_ LE SPESE DI MAGAZZINAGGIO DEL PRODOTTO OTTENUTO , PER TONNELLATA O PER ETTOLITRO DI ALCOLE PURO , PER IL PERIODO DI CUI ALLA LETTERA F ) , NONCHE LE SPESE DI SVINCOLO DAL MAGAZZINO ;

H ) L'AMMONTARE , PER TONNELLATA E AL MESE , CHE DEVE ESSERE AGGIUNTO O DETRATTO DAL PREZZO DI CUI ALLA LETTERA G ) , IN CASO DI MODIFICAZIONE DEL PERIODO DI GIACENZA ;

I ) L'ORGANISMO CUI DEVONO ESSERE PRESENTATE LE OFFERTE .

IL BANDO DI GARA PRECISA CHE I SOTTOPRODOTTI DIVENTANO PROPRIETA DELL'INDUSTRIA TRASFORMATRICE O DI DISTILLAZIONE .

ARTICOLO 5

QUALORA , TENUTO CONTO DELL'EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO , L'ORGANISMO DESIGNATO MODIFICHI IL PREZZO INDICATO NEL BANDO DI GARA , TALE MODIFICAZIONE E VALIDA SOLTANTO PER LE OFFERTE PRESENTATE DOPO CHE ESSA E DIVENTATA OPERANTE . TUTTAVIA , SE E FAVOREVOLE ALL'OFFERENTE , LA MODIFICAZIONE SI APPLICA ALLE OFFERTE GIA PRESENTATE IN PROPORZIONE AI QUANTITATIVI NON ANCORA CONSEGNATI ALL'OFFERENTE A DECORRERE DALLA DATA IN CUI LA MODIFICAZIONE E DIVENUTA OPERANTE .

ARTICOLO 6

1 . GLI INTERESSATI TRASMETTONO LE OFFERTE ALL'ORGANISMO DESIGNATO DALLO STATO MEMBRO INTERESSATO MEDIANTE LETTERA DEPOSITATA DIRETTAMENTE O RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE MEDIANTE TELESCRITTO O TELEGRAMMA .

2 . L'OFFERTA INDICA :

A ) IL NOME E L'INDIRIZZO DELL'OFFERENTE ,

B ) I QUANTITATIVI DI PRODOTTI CHE SONO OGGETTO DELL'OFFERTA ESPRESSI IN TONNELLATE ,

C ) LA CAPACITA GIORNALIERA MASSIMA DI RICEZIONE , ESPRESSA IN TONNELLATE ,

D ) I DATI SUPPLEMENTARI EVENTUALMENTE RICHIESTI NEL BANDO DI GARA .

ARTICOLO 7

IN CASO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 , A ) O B ) , L'OFFERTA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA CAUZIONE IL CUI IMPORTO , DA DETERMINARE PER 100 KG NETTI DI PRODOTTO , DEVE ESSERE ALMENO UGUALE ALLA DIFFERENZA FRA :

_ LA MEDIA ARITMETICA DEI PREZZI AI QUALI , NEL PERIODO CONSIDERATO , POSSONO ESSERE ACQUISTATI , AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO N . 159/66/CEE , I PRODOTTI DELLA CATEGORIA DI QUALITA PIU BASSA ;

_ IL PREZZO DI VENDITA INDICATO NEL BANDO DI GARA .

LA CAUZIONE E COSTITUITA SOTTO FORMA DI ASSEGNO INTESTATO ALL'ORGANISMO DESIGNATO DALLO STATO MEMBRO INTERESSATO O SOTTO FORMA DI UNA GARANZIA RISPONDENTE AI CRITERI STABILITI DA TALE STATO MEMBRO .

ARTICOLO 8

L'ORGANISMO DESIGNATO DALLO STATO MEMBRO INTERESSATO PROVVEDE A COMPILARE L'ELENCO DEGLI OFFERENTI E NE INFORMA GLI ORGANISMI DI MAGAZZINAGGIO .

ARTICOLO 9

1 . GLI OFFERENTI CHIEDONO ALL'ORGANISMO DI MAGAZZINAGGIO LA CONSEGNA DEI PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO MEDIANTE LETTERA DEPOSITATA DIRETTAMENTE O RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO , OPPURE MEDIANTE TELESCRITTO O TELEGRAMMA .

2 . LA CONSEGNA DEI QUANTITATIVI DI PRODOTTI DISPONIBILI VIENE EFFETTUATA NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI AL PARAGRAFO 1 . L'ORGANISMO DI MAGAZZINAGGIO COMUNICA AGLI OFFERENTI LA DATA PREVISTA PER LE CONSEGNE .

ARTICOLO 10

IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 , A ) O B ) , SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1559/70 O DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1562/70 PER QUANTO RIGUARDA IL CONTROLLO E LA PROVA DELL'AVVENUTA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI VENDUTI .

ARTICOLO 11

SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE , LA CAUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 E SVINCOLATA PER IL QUANTITATIVO CONSEGNATO IN RIFERIMENTO AL QUALE L'ACQUIRENTE FORNISCE ALL'ORGANISMO DESIGNATO DALLO STATO MEMBRO INTERESSATO :

A ) LA PROVA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO INDICATO NEL BANDO DI GARA ;

B ) I DOCUMENTI COMPROVANTI LA TRASFORMAZIONE DI DETTO QUANTITATIVO QUANDO LA TRASFORMAZIONE HA LUOGO NELLO STATO MEMBRO VENDITORE ;

C ) QUALORA LA TRASFORMAZIONE ABBIA LUOGO IN UN ALTRO STATO MEMBRO , LA PROVA DELL'AVVENUTA TRASFORMAZIONE , COSTITUITA DALL'ESEMPLARE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2315/69 DELLA COMMISSIONE , DEL 19 NOVEMBRE 1969 , RELATIVO ALL'IMPIEGO DEI DOCUMENTI DEL TRANSITO COMUNITARIO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE COMUNITARIE COMPORTANTI IL CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E / O DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI ( 1 ) .

AL TERMINE DEL PERIODO DI VALIDITA DELLA GARA , L'ORGANISMO SUMMENZIONATO SVINCOLA LA CAUZIONE PER IL QUANTITATIVO IN RIFERIMENTO AL QUALE L'OFFERTA NON HA POTUTO ESSERE SODDISFATTA PER MANCANZA DEL PRODOTTO .

ARTICOLO 12

1 . GLI ORGANISMI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 FIGURANO IN ALLEGATO .

2 . QUANDO UNO STATO MEMBRO INTENDE AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO , L'ORGANISMO DESIGNATO COMUNICA SENZA INDUGIO AGLI ORGANISMI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E ALLA COMMISSIONE IL BANDO DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 .

TALE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 .

L'ORGANISMO DESIGNATO COMUNICA , NELLE CONDIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA , QUALSIASI EVENTUALE MODIFICAZIONE DEL BANDO DI GARA .

TALI MODIFICHE SONO OPERANTI SOLTANTO ALLO SCADERE DI UN TERMINE DI SETTE GIORNI A DECORRERE DALLA LORO COMUNICAZIONE .

3 . IMMEDIATAMENTE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PARAGRAFO 2 , E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE UN AVVISO IN CUI LO STATO MEMBRO COMUNICA DI AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER UNO O PIU PRODOTTI DETERMINATI .

ARTICOLO 13

L'ORGANISMO DESIGNATO DALLO STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE , AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI GARA , I QUANTITATIVI DI PRODOTTI CEDUTI O AGGIUDICATI AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE .

ARTICOLO 14

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO STATO MEMBRO .

FATTO A BRUXELLES , IL 10 GENNAIO 1972 .

PER LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

FRANCO M . MALFATTI

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ORGANISMI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI

REGNO DEL BELGIO : OFFICE BELGE DE L'ECONOMIE ET DE L'AGRICULTURE ,

( OBEA ) ,

22 , RUE DES COMEDIENS ,

1000 BRUXELLES

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA : BUNDESAMT FUER ERNAEHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT ,

ABTEILUNG GARTENBAUERZEUGNISSE ,

ADICKESALLEE 40 ,

6 FRANKFURT AM MAIN

REPUBBLICA FRANCESE : FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES

MARCHES AGRICOLES , ( FORMA ) ,

2 , RUE SAINT-CHARLES ,

PARIS XV

REPUBBLICA ITALIANA : AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO

AGRICOLO ( AIMA ) ,

VIA PALESTRO , 81 ,

ROMA

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO : ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES AGRICOLES

( ASTA ) ,

ROUTE D'ESCH ,

LUXEMBOURG

REGNO DEI PAESI BASSI : VOEDSELVOORZIENINGS IN - EN VERKOOPBUREAU ,

( VIB ) ,

HOOFTSKADE 1 ,

DEN HAAG

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