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Document 31972L0161

    Direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

    GU L 96 del 23.4.1972, p. 15–20 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(II) pag. 339 - 344

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/161/oj

    31972L0161

    Direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 096 del 23/04/1972 pag. 0015 - 0020
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0326
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0339
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0187
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0191
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0191


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . 136 del 17 . 12 . 1962 , pag . 289/62 .

    ( 3 ) GU n . L 28 del 4 . 2 . 1971 , pag . 15 .

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 17 aprile 1972

    concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione protessionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

    ( 72/16/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE .

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ,

    considerando che di obiettivi della politica agricola comune di cui an articolo 39 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del trattato non possono essere conseguiti senza una una riforma delle strutture agrarie ;

    considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune ; che essa pertanto déve fondarsi su concezioni e criteri comunitari ,

    considerando che la diversità nelle cause , nella natura e nella gravità dei problemi strutturali in agricoltura puo richiedere soluzioni distinte a seconda delle zone , adattabili nel tempo ; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata ; che si possono ottenere migliori risultati se , fondandosi su concezioni e criteri comunitari , gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune mediante i propri strumenti legislativi , regolamentari e amministrativi e se , d'altrocanto determinano essi stessi , alle condizioni fissate dalla Comunità , in che misura tale azione deve essere intensificata o concentrata in alcune zone ;

    considerando che la riforma delle strutture agraçrie potrà essere compiuta soltanto a condizione che un gran numero di persone che esercitano un'attività agricola modifichino profondamente l'orientamento della loro attività ;

    considerando che la scelta , implicita in ogni modificazione di orientamento di attività nell'ambito dell'agricoltura o in ogni conversione verso altri settori di attività , deve essere effettuata in piena conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze di questa scelta ;

    considerando che attualmente , in numerose zone della Comunità , tale scelta è resa difficile a causa dell'insufficienza dell'informazione socio-economica del mondo agricolo ;

    considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un notevole miglioramento del livello di formazione generale , tecnica ed economica della popolazione agricola attiva , in particolare trattandosi di nuovi orientamenti della gestione , della produzione o della commercializzazione , resi indispensabili dal progresso tecnico e dalle esigenze dei mercati ;

    considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionale ostacola , in numerose zone , gli sforzi intesi a fare dei capi di aziende agricole , verile propri capi di imprese moderne e , più generalmente , a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori , dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli ;

    considerando che , per soddisfare le esigenze di un'agricoltura in evoluzione , i centri di formazione e di perfezionamento professionale devono stabilire e adattare i loro programmi , nonché il livello e le qualificazioni del corpo insegnante , secondo criteri minimi definiti dagli Stati membri ;

    considerando che , quando sono indotte ad abbandonare l'agricoltura , le persone in essa occupate sono generalmente costrette ad acquisire nuove qualificazioni professionali , il che è possibile soltanto se possono disporre di un reddito garantito per il periodo che esse devono dedicare a corsi di riconversione ;

    considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune ; che queste misure rappresentano , pertanto , un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) ,

    considerando che la Comunità , in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune , deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi ; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione , in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie , istituito dall'articolo 1 della decisione dei Consiglio , del 4 dicembre 1962 , relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ( 2 ) ; che detta procedura deve altresi comportare , per gli aspetti finanziari , la consultazione del Comitato del FEAOG , di cui agli articoli 11 , 12 , 13 , 14 , e 15 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ;

    considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente , in base a una relazione della Commissione , i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate , onde poter valutare la necessità di completare o di modificare il regime istituito ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

    TITOLO 1

    Informazione socio-economica della popolazione agricola

    Articolo 1

    1 . Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di prendere una decisione in merito al loro avvenire professionale e a quello dei loro figli , gli Stati membri istituiscono un regime inteso a sviluppare l'informazione socio-economica degli imprenditori , dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli .

    2 . Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato , gli Stati membri possono

    _ differenziare , secondo le zone , gli incentivi finanziari del regime previsto nel paragrafo 1 .

    _ non applicare , in talune zone , l'insieme o alcune delle misure previste dall'articolo 2 .

    Articolo 2

    Il regime previsto dall'articolo 1 comporta :

    a ) la creazione e lo sviluppo di servizi d'informazione socio-economica , pubblici ovvero espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri o , all'interno di servizi già esistenti , di sezioni specializzate di informazione socio-economica ;

    b ) l'assunzione delle spese di formazione e di perfezionamento dei consulenti socio-economici , compresa l'eventuale concessione di premi o di indennita di frequenza dei tirocini o corsi .

    Articolo 3

    I servizi o le sezioni specializzate di cui all'articolo 2 , lettera a ) , provvedono all'informazione socio-economica , svolgendo attività aventi espressamente loscopo :

    a ) di dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la sua situazione socio-economica ;

    b ) di studiare ed esaminare i casi individuali , in vista di un adattamento a nuove situazioni ;

    c ) di mettere le persone , interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende , in contatto con i competenti servizi di divulgazione ;

    d ) di informare gli interessati e consigliarli in vista :

    _ del proseguimento di un'attività agricola .

    _ della scelta di un'attività non agricola ,

    _ della cessazione definitiva della loro attività professionale ;

    e ) di far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura , e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori ;

    f ) di indirizzarli , secondo le decisioni prese o previste , ai servizi specializzati competenti .

    Articolo 4

    1 . La formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici di cui all'articolo 2 , lettera b ) , devono consentire alle persone che abbiano già ricevuto un'adeguata formazione di base e che abbiano una sufficiente esperienza nel settore agricolo , di completare le loro cognizioni tecniche , di acquisire sufficienti conoscenze e di migliorare quelle di cui dispongono per quanto riguarda :

    _ i problemi economici e umani ;

    _ i problemi che si pongono nella zona in cui esse devono esercitare la loro attivita ;

    _ le possibilità giuridiche e sociali che si aprono agli interessati .

    2 . I requisiti minimi che i tirocini o i corsi di cu all'articolo 2 , lettera b ) , devono possedere per essere riconosciuti , sono stabiliti dagli Stati membri , che determinano in particolare :

    a ) le condizioni di ammissione ,

    b ) i programmi minimi di formazione e di perfezionamento dei consulenti ,

    c ) la durata minima dei corsi ,

    d ) il riconoscimento della formazione ricevuta ,

    e ) la gestione , valutata sia dal punto di vista della qualità della formazione , sia dal punto di vista quantitativo e finanziario .

    TITOLO 11

    Qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

    Articolo 5

    1 . Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato l'età di diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrasi in un'agricoltura moderna , gli Stati membri istituiscono un regime di incoraggiamento alla promozione e all'adattamento professionale degli imprenditoriç , dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli .

    Tale regime non comprende i cicli normali di studi agricoli , realizzati nell'insegnamento medio o superiore .

    2 . Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato , gli Stati membri possono :

    _ differenziare , secondo le zone , l'importo degli incentivi finanziari del regime previsto nel paragrafo 1 ,

    _ non applicare , in talune zone , l'insieme o alcune delle misure previste dall'articolo 6 .

    Articolo 6

    1 . Il regime di incoragglamento previsto dall'articolo 5 riguarda le azioni intese a fornire alle persone che lavorano nell'agricoltura una formazione complementare , sia tecnica ed economica .

    Tali azioni devono essere effetuate da centri o mediante tirocini di formazione e di perfezionamento professionale , pubblici o espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri .

    2 . I requisiti minimi che i centri o terocini di formazione e di perfezionamento professionale devono soddisfare per essere riconosciuti , sono stabiliti dagli Stati membri che determinano in particolare :

    a ) le condizioni di ammissione ,

    b ) i programmi minimi e , segmatamente , l'importanza da attribuire alla formazione tecnica e alla formazione economica ,

    c ) la durata dei corsi , secondo la loro natura e in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 5 ,

    d ) la gestione , valutata sia dal punto di vista della qualità della formazione , sia dal punto di vista quantitativo e finanziario .

    3 . Per realizzare le azioni previste al paragrafo 1 , gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per :

    _ la creazione e lo sviluppo dei centri o dei tirocini ,

    _ la concessione di premi o indennità di frequenza di detti centri o tirocini .

    TITOLO III

    Riconversione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura e che desiderano orientarsi verso un'attività non agricola

    Articolo 7

    1 . In attessa dell'entrata in vigore della decisione che sarà adottata dal Consiglio in applicazione della decisione del Consiglio , del 1 * febbraio 1971 , relativa alla riforma del fondo sociale europeo b ) , che conferisce a quesultimo la possibilità di intervinere a vantaggio delle persone che lavorano nell'agricoltura , per permettere a quelle fra tali persone che desiderano orientarsi verso un'attivita non agricola di frequentare corsi di riconversione professionale gli Stati membri instaurano un regime di atuti che garantisca agli interessati un reddito durante il periodo di riconversione nonche il riconoscimento o il mantenimento del deritto alle prestazione di sicurezza sociale . Tuttavia , questi atuti non possono coprire le prestazioni sociali stesse .

    2 . Il Consiglio , deliberando su proposta della commissione , secondo la procedura di voto dell'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , stabilisce le condizioni e i criteri per l'attuazione del paragrafo 1 .

    TITOLO IV

    Disposizioni finanziarie e generali

    Articolo 8

    Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    Articolo 9

    1 . La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è di dieci anni .

    2 . Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva , le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione .

    3 . La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 110 milioni di unità di conto per i primi cinque anni .

    4 . Le disposizioni dell'articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 sono applicabili alla presente direttiva .

    Articolo 10

    1 . Gli Stati membri comunicano alla commissione :

    _ i progetti delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presenta direttiva ;

    _ Il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva , vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto .

    2 . Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore , di cui al paragrafo 1 , gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale fra la misura in questione , da un lato , e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie , dall'altro .

    3 . Per i progetti comunicati a norma del paragrafo 1 , primo trattino , la Commissione esamina , in funzione della loro conformita alla presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa , nonchè del nesso necessario fra le varie misure , se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunita nell'azione di cui all'articolo 8 . Entro i due mesi successivi alla communicazione , la Commissione , previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agricole esprime un parere al riguardo .

    4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3 , immediatamente dopo averle adottate .

    Articolo 11

    1 . Per le disposizioni comunicate a norma dell'articolo 10 , paragrafo 1 , secondo trattino , e paragrafo 4 , la Commissione esamina , in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa , nonchè del nesso necessario fra le varie misure , se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8 . Entro i due mesi succesivi alla comunicazione , il rappresentante della Commissione , previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari , presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo .

    2 . Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati . Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

    3 . La Commissione adotta la decisione Tuttavia , qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato , la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio . In tal caso , la Commissione puo differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

    Il Consiglio , deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato puo adottare una decisione diversa nel termine di un mese .

    Articolo 12

    1 . Le spese effetuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2 , dall'articolo 6 , paragrafo 3 , e dall'articolo 7 sono imputabili al FEAOG , sezione orientamento , entro i limiti indicatî al paragrafo 2 .

    2 . Il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli stati membri :

    _ il 25 % di un importo forfettario di 7 500 unità di conto per ogni nuovo consulente entrato in servizio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 4 , restando inteso che la sostituzione del consulente nel corso dell'azione comune non è imputabile al FEAOG ;

    _ il 25 % delle spese realmente effetuate nel quadro delle previste dall'articolo 2 , lettera b ) Tali spese sono prese in considerazione fino a un importo globale di 4 500 unità di conto per ogni consulente che abbia concluso corsi di formazione o di perfezionamente o di perfezionamento ;

    _ il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle disposizioni previste dall'articolo 6 , paragrafo 3 . Tali spese sono prese in considerazione fino a un importo globale di 1 500 unità di conto per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la promozione e la formazione professionale dell'interessato ;

    _ il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle azioni previste dall'articolo 7 . Questa disposizione è applicabile soltanto sino al momento in cui entrerà in vigore la decisione che il Consiglio dovrà adottare in virtù dell'articolo 4 della decisione del Consiglio , del 1 * febbraio 1971 , relativa alla riforma del Fondo sociale europeo , la quale darà al Fondo stesso la possibilità di intervenire a favore delle persone occupate nell'agricoltura che desiderano intraprendere un'attività non agricola .

    3 . Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70

    Articolo 13

    1 . Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggeto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 11 .

    2 . L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva .

    Articolo 14

    1 . Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla commissione anteriormente al * luglio dell'anno successivo .

    2 . Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    3 . La Commissione puo concedere acconti .

    4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

    Articolo 15

    La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare , nel settore da essa disciplinato , misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in essa previste , sempreché dette misure vengano adottate in conformitaç delle disposizioni degli articolo 92 , 93 , e 94 del trattato .

    Articolo 16

    Ogni anno , anteriormente al 1 * agosto , le misure comunitarie e nazionali in vigore , relative alla presente direttiva vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ; a tal fine , gli Stati membri trasmettono tutta la necessaria documentazione .

    Il Consiglio valuta i risultati di tali misure , tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture , necessaria al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune , della loro incidenza i fine di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità e delle implicazioni finanziarie di dette misure .

    Se necessario , il Consiglio adotta le necessarie disposizioni , secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato .

    Articolo 17

    Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'asecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva .

    Articolo 18

    Gli stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il termine di un anno , a decorrere dalla sua notificazione .

    Articolo 19

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 17 aprile 1972 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J.P . BUCHLER

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