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Document 31962R0025
EEC Council: Regulation No 25 on the financing of the common agricultural policy
CEE Consiglio: Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune
CEE Consiglio: Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune
GU 30 del 20.4.1962, p. 991–993
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 126 - 128
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32005R1290
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31962R0025R(01) | ||||
Modified by | 31962R0049 | modifica | articolo 8 | 01/07/1962 | |
Modified by | 31966R0130 | modifica | articolo 3.1 | 11/10/1966 | |
Modified by | 31966R0130 | complemento | articolo 5.2 | 11/10/1966 | |
Modified by | 31967R0741 | modifica | articolo 3.1 | 25/10/1967 | |
Modified by | 31970R0728 | complemento | articolo 5.2 | 01/05/1970 | |
Repealed by | 32005R1290 |
CEE Consiglio: Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune
Gazzetta ufficiale n. 030 del 20/04/1962 pag. 0991 - 0993
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0118
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0126
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0027
REGOLAMENTO N. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 40, 43 e da 199 a 209; Vista la proposta della Commissione; Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea; Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli; Considerando che per consentire a questa organizzazione comune di raggiungere i suoi obiettivi, occorre istituire un fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e stabilire le condizioni di funzionamento di esso; Considerando che parallelamente all'istituzione di questo fondo e all'instaurazione di una politica agricola comune si è manifestata la necessità di stabilire alcune regole comuni di politica finanziaria e di bilancio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per consentire all'organizzazione comune dei mercati agricoli di raggiungere i suoi obiettivi, viene istituito un fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in appresso denominato il «Fondo». Il Fondo costituisce una parte del bilancio della Comunità. Titolo 1 : Fase del mercato unico Articolo 2 1. Il gettito dei prelievi operati sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi spetta alla Comunità ed è devoluto a spese comunitarie in modo che le entrate di bilancio della Comunità comprendano detto gettito e, al tempo stesso, tutti gli altri introiti decisi a norma del Trattato e i contributi degli Stati alle condizioni previste dall'articolo 200 del Trattato. Il Consiglio inizia in tempo utile la procedura prevista dall'articolo 201 del Trattato per l'attuazione delle precedenti disposizioni. 2. Poichè nella fase del mercato unico i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità. Sono pertanto finanziati dal Fondo: a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi; b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati; c) le azioni comuni decise per raggiungere gli obiettivi definiti nell'articolo 39, paragrafo 1 lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune, senza tuttavia che tali azioni si sostituiscano alle attività della Banca Europea per gli Investimenti e del Fondo sociale europeo. Titolo II : periodo transitorio Articolo 3 1. Sono imputabili al Fondo le spese seguenti: a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi calcolate in base al volume delle esportazioni nette e all'aliquota della restituzione dello Stato membro la cui restituzione media è la più bassa, conformemente alle disposizioni stabilite nei regolamenti relativi ai prodotti; b) gli interventi sul mercato interno con scopo e funzione identici alle restituzioni di cui alla lettera a) ; tale identità viene constatata, su proposta della Commissione, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito; c) gli altri interventi sul mercato interno, effettuati a norma di disposizioni comunitarie ; le condizioni necessarie perchè le relative spese possano essere imputate al Fondo sono determinate, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito; d) le azioni intraprese sulla base di disposizioni comunitarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune ; le condizioni necessarie perchè le relative spese possano essere imputate al Fondo sono determinate su proposta della Commissione dal Consiglio che delibera all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito. 2. La Commissione presenta le prime proposte a norma del paragrafo 1, lettere b), c) e d), entro il 30 settembre 1962, onde consentire il finanziamento comunitario delle operazioni previste da tali lettere a decorrere dall'annata 1962/1963. 3. Sin dal primo anno, il Consiglio, su rapporto della Commissione, esamina annualmente le conseguenze sull'orientamento della produzione e sullo sviluppo degli sbocchi del finanziamento comunitario delle restituzioni all'esportazione previste al paragrafo 1, lettera a). Il Consiglio può modificare i criteri stabiliti per il finanziamento comunitario di tali restituzioni deliberando all'unanimità su domanda di uno Stato membro o della Commissione durante la seconda tappa, e a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione in seguito. Su rapporto della Commissione il Consiglio esamina ogni anno ugualmente le conseguenze sulla politica agricola comune dei finanziamenti comunitari previsti dal paragrafo 1, lettere b), c) e d). Articolo 4 Prima della fine del terzo anno, il Consiglio procede, su rapporto della Commissione, ad un esame d'insieme riguardante in particolare l'evoluzione dell'entità delle operazioni del Fondo, la natura delle sue uscite e le condizioni d'imputazione delle stesse, la ripartizione delle sue entrate, nonchè i progressi registrati nell'attuazione della politica agricola comune e specialmente l'orientamento della produzione agricola degli Stati membri, il ravvicinamento dei prezzi e lo sviluppo degli scambi intracomunitari. Tale esame precede le decisioni che debbono essere prese a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 5 1. Per quanto riguarda le spese imputabili al Fondo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), il contributo del Fondo è fissato, per i primi tre anni, a un sesto per il 1962/1963, a due sesti per il 1963/1964 e a tre sesti per il 1964/1965. A decorrere dal 1º luglio 1965 e sino al termine del periodo transitorio, i contributi del Fondo aumentano regolarmente in modo che al termine di detto periodo il totale delle spese imputabili al Fondo sia da questo finanziato. Alla luce dei risultati dell'esame d'insieme di cui all'articolo 4, il Consiglio, prende la decisione necessaria secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 del Trattato. 2. Il contributo del Fondo alle spese ad esso imputabili a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) deve rappresentare, per quanto possibile, un terzo dell'ammontare fissato in applicazione del paragrafo 1. Articolo 6 1. Gli importi delle risorse assegnate al Fondo, che devono consentire a questo di far fronte alle spese sopra definite, sono fissati ogni anno dal Consiglio secondo la procedura relativa al bilancio. 2. Gli importi fissati annualmente possono essere aumentati con decisione del Consiglio che delibera secondo la procedura di cui al paragrafo 1. Articolo 7 1. Le entrate del Fondo sono costituite durante i primi tre anni dai contributi finanziari degli Stati membri calcolate per una parte in base al criterio di ripartizione previsto dall'articolo 200, paragrafo 1 del Trattato, e per l'altra parte proporzionalmente alle importazioni nette effettuate da ciascun Stato membro in provenienza da paesi terzi. Le due parti dei contributi degli Stati membri coprono le entrate totali del Fondo nelle seguenti proporzioni: >PIC FILE= "T0001423"> 2. Prima della fine del terzo anno, alla luce dei risultati dell'esame d'insieme di cui all'articolo 4, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 200, paragrafo 3 del Trattato, stabilisce al fine di garantire il progressivo passaggio al regime del mercato unico le norme relative alle entrate del Fondo, valide a decorrere dal 1º luglio 1965 e sino alla fine del periodo transitorio. Articolo 8 Alle condizioni previste in ciascuno dei regolamenti relativi ai prodotti, il presente regolamento si applica ai mercati dei cereali, della carne suina, delle uova e del pollame a decorrere dal 1º luglio 1962, al mercato dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1º novembre 1962, e, se necessario, ad altri mercati a decorrere dalle date che saranno stabilite dal Consiglio. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962 Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE