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Document 22026D0932
Decision of the EEA Joint Committee No 3/2026 of 6 February 2026 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2026/932]
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2026, del 6 febbraio 2026, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/932]
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2026, del 6 febbraio 2026, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/932]
GU L, 2026/932, 21.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/932/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 7.2 punto 61 | 07/02/2026 |
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/932 |
21.5.2026 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 3/2026
del 6 febbraio 2026
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/932]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE) (1). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2023/1231 riguarda norme specifiche relative all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per determinati prodotti ivi elencati. In quanto tale, prevede diritti e obblighi per le parti diverse dalle parti contraenti dell'accordo SEE. Ai fini dell'accordo SEE, sono integrate nell'accordo solo le disposizioni che stabiliscono diritti e obblighi per le parti contraenti. Parti del regolamento (UE) 2023/1231 non dovrebbero pertanto applicarsi agli Stati EFTA. |
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(3) |
La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. |
|
(4) |
La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa alle questioni veterinarie e fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I, capo I, parte 7.2, dell'accordo SEE, dopo il punto 60 (Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
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"61. |
32023 R 1231: Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: l'articolo 1, paragrafo 2 e 3, gli articoli da 3 a 12, l'articolo 19 e gli allegati da I a IV non si applicano agli Stati EFTA.". |
Articolo 2
Fanno fede i testi del regolamento (UE) 2023/1231 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2026 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2026.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/932/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)