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Document 22024D2605

Decisione 001/2018 del comitato misto CETA, del 26 settembre 2018, recante adozione del proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati [2024/2605]

PUB/2024/369

GU L, 2024/2605, 2.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2605/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2605/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2605

2.10.2024

DECISIONE 001/2018 DEL COMITATO MISTO CETA

del 26 settembre 2018

recante adozione del proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati [2024/2605]

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

IL COMITATO MISTO CETA,

visto l’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, in particolare l’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), e l’articolo 26.2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 30.7, paragrafo 3, dell’accordo, alcune parti dell’accordo sono state applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017.

(2)

In conformità all’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo, il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.

(3)

In conformità all’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni,

DECIDE:

È adottato il regolamento interno del comitato misto CETA e dei suoi comitati specializzati, che figura nell’allegato.

Fatto a Montreal, il 26 settembre 2018

Per il comitato misto CETA

A nome dell’UE

Cecilia MALMSTRÖM

A nome del Canada

Jim CARR


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CETA

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il comitato misto CETA, istituito a norma dell’articolo 26.1 dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra (l’accordo), esercita le sue funzioni come previsto all’articolo 26.1 dell’accordo, assume la responsabilità dell’attuazione e dell’applicazione dell’accordo e ne promuove gli obiettivi generali.

2.   Conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato misto CETA è composto da rappresentanti delle parti dell’accordo (in appresso «membri del comitato misto CETA») ed è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio internazionale del Canada. I copresidenti possono essere rappresentati dai loro delegati, come stabilito all’articolo 26.1, paragrafo 1, dell’accordo.

3.   Le parti del presente regolamento interno sono definite all’articolo 1.1 dell’accordo.

Articolo 2

Rappresentanza

1.   Ciascuna parte dell’accordo notifica all’altra parte l’elenco dei propri membri del comitato misto CETA. L’elenco è gestito e aggiornato dal segretariato del comitato misto CETA.

2.   Qualora non sia in grado di partecipare a una riunione, un copresidente del comitato misto CETA può essere rappresentato da un delegato. Con il più largo anticipo possibile rispetto alla riunione il copresidente, o il suo delegato, informa per iscritto l’altro copresidente e il punto di contatto pertinente riguardo alla nomina.

3.   Il delegato del copresidente del comitato misto CETA esercita i diritti del copresidente nei limiti della nomina. Nel presente regolamento interno gli ulteriori riferimenti ai membri e ai copresidenti del comitato misto CETA si intendono fatti anche ai delegati.

Articolo 3

Segretariato del comitato misto CETA

I punti di contatto CETA nominati dalle parti dell’accordo in conformità all’articolo 26.5 dell’accordo fungono da segretariato del comitato misto CETA.

Articolo 4

Riunioni

1.   A norma dell’articolo 26.1, paragrafo 2 dell’accordo, il comitato misto CETA si riunisce una volta all’anno o su richiesta di una delle parti dell’accordo. Le riunioni si svolgono alternativamente a Bruxelles e a Ottawa, a meno che i copresidenti non decidano diversamente.

2.   In conformità all’articolo 26.6, paragrafo 1, dell’accordo, le riunioni del comitato misto CETA possono tenersi mediante videoconferenza o teleconferenza.

3.   Ogni riunione del comitato misto CETA è convocata dal segretariato di detto comitato a una data e in un luogo decisi dalle parti dell’accordo. In conformità all’articolo 26.6, paragrafo 2, le parti dell’accordo si adoperano per riunirsi entro 30 giorni dalla data in cui una parte dell’accodo riceve una richiesta di incontro dall’altra parte.

Articolo 5

Delegazione

I membri del comitato misto CETA possono essere accompagnati da funzionari delle rispettive amministrazioni. Prima di ogni riunione i copresidenti del comitato misto CETA sono informati della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte dell’accordo.

Articolo 6

Documenti

Qualora le delibere del comitato misto CETA siano basate su documenti scritti, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato del comitato misto CETA come documenti del comitato misto CETA.

Articolo 7

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto CETA è trasmessa al segretariato del comitato misto CETA che la trasmette, ove opportuno, ai membri del comitato misto CETA.

2.   La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato misto CETA è trasmessa ai destinatari dal segretariato del comitato misto CETA; essa è numerata e diffusa, ove opportuno, agli altri membri del comitato misto CETA.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del comitato misto CETA elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio. Questo è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del comitato misto CETA, compresi i copresidenti, entro 15 giorni di calendario prima dell’inizio della riunione.

2.   L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato misto CETA ha ricevuto da una parte dell’accordo una richiesta d’iscrizione all’ordine del giorno insieme ai documenti pertinenti non oltre 21 giorni prima dell’inizio della riunione.

3.   Fatta salva l’applicazione dell’articolo 26.4 dell’accordo, i copresidenti del comitato misto CETA rendono pubblica una versione approvata congiuntamente dell’ordine del giorno provvisorio del comitato misto CETA prima dello svolgimento della riunione.

4.   L’ordine del giorno è adottato dal comitato misto CETA all’inizio di ciascuna riunione. Previo accordo delle parti possono essere inseriti nell’ordine del giorno punti non figuranti nell’ordine del giorno provvisorio.

5.   I copresidenti del comitato misto CETA possono, di comune accordo, invitare osservatori, tra cui rappresentanti di altri organismi delle parti dell’accordo o esperti indipendenti, ad assistere alle riunioni del comitato al fine di fornire informazioni su argomenti specifici.

6.   I copresidenti del comitato misto CETA possono, di comune accordo, abbreviare o prolungare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 al fine tener conto delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

1.   Il segretariato del comitato misto CETA redige un progetto di verbale per ciascuna riunione, di norma entro 21 giorni dalla fine della riunione, salvo diversa decisione di comune accordo.

2.   Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell’ordine del giorno, precisando all’occorrenza:

a)

i documenti presentati al comitato misto CETA;

b)

qualsiasi dichiarazione che un membro del comitato misto CETA abbia chiesto di iscrivere a verbale; e

c)

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni comuni concordate e le conclusioni operative adottate su specifici punti.

3.   Il verbale comprende un elenco dei nomi e dei titoli di tutte le persone che hanno assistito alla riunione a qualunque titolo, nonché l’organismo al quale appartengono.

4.   Il verbale è approvato per iscritto dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altro termine deciso dalle parti dell’accordo. Una volta approvato il verbale, i punti di contatto del segretariato del comitato misto CETA ne firmano due esemplari e ciascuna delle parti dell’accordo ne riceve una copia originale. Le parti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione. Le copie del verbale firmato sono trasmesse ai membri del comitato misto CETA.

5.   Il segretariato del comitato misto CETA prepara anche un riepilogo del verbale. Dopo aver approvato il testo del riepilogo del verbale, i copresidenti del comitato misto lo rendono pubblico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 26.4 dell’accordo.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato misto CETA adotta decisioni su qualunque questione nei casi previsti dal presente accordo e può anche formulare appropriate raccomandazioni. Il comitato misto CETA agisce di comune accordo, conformemente all’articolo 26.3, paragrafo 3, dell’accordo.

2.   Tra una riunione e l’altra il comitato misto CETA può, previo mutuo consenso delle parti dell’accordo, adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. A tale scopo, i copresidenti trasmettono il testo scritto della proposta ai membri del comitato misto CETA conformemente all’articolo 7 del regolamento e fissano un termine entro cui i membri possono comunicare eventuali preoccupazioni o le modifiche che intendono apportare. Le proposte adottate sono comunicate in conformità all’articolo 7 dopo la scadenza del termine e sono iscritte nel verbale della riunione seguente.

3.   Nei casi in cui l’accordo conferisce al comitato misto CETA la facoltà di adottare decisioni, raccomandazioni o interpretazioni, tali atti sono denominati rispettivamente «decisione», «raccomandazione» o «interpretazione». Il segretariato del comitato misto CETA attribuisce a ogni decisione, raccomandazione o interpretazione un numero di serie, indica la data di adozione e fornisce una descrizione dell’oggetto. Ogni decisione precisa la data in cui prende effetto, con riserva dell’espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

4.   Ciascuna decisione, raccomandazione o interpretazione è firmata dai copresidenti del comitato misto CETA.

5.   Le parti dell’accordo garantiscono che le decisioni, le raccomandazioni o le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA siano rese pubbliche.

6.   In caso di decisioni del comitato misto CETA che modificano i protocolli e gli allegati dell’accordo conformemente all’articolo 30.2, paragrafo 2, dell’accordo, tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede, come previsto all’articolo 30.11 dell’accordo.

Articolo 11

Pubblicità e riservatezza

1.   Salvo disposizione contraria dell’accordo o decisione contraria dei copresidenti, le riunioni del comitato misto CETA non sono aperte al pubblico.

2.   Se una parte dell’accordo presenta al comitato misto CETA o a qualsiasi comitato specializzato o altro organismo istituito in applicazione dell’accordo informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l’altra parte dell’accordo tratta tali informazioni come riservate, in conformità all’articolo 26.4 dell’accordo.

Articolo 12

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del comitato misto CETA sono le lingue ufficiali delle parti dell’accordo.

2.   Le lingue di lavoro del comitato misto CETA sono l’inglese e/o il francese. Salvo decisione contraria dei copresidenti, il comitato misto CETA delibera di norma sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1.   Ciascuna parte dell’accordo si assume l’onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto CETA.

2.   Le spese relative all’organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte dell’accordo che organizza la riunione.

3.   Le spese relative all’interpretazione nelle lingue di lavoro o da tali lingue del comitato misto durante le riunioni sono a carico della parte dell’accordo che organizza la riunione. La parte dell’accordo che chiede l’interpretazione e la traduzione in o da lingue diverse dalle lingue di lavoro specificate all’articolo 12 sostiene i costi di tali servizi.

Articolo 14

Comitati specializzati e altri organismi

1.   In conformità all’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera b), dell’accordo, il comitato misto CETA sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione dell’accordo.

2.   Il comitato misto CETA è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti in applicazione dell’accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l’attuazione dell’accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato misto CETA.

3.   In conformità all’articolo 26.2, paragrafo 6, i comitati specializzati informano il comitato misto CETA sui risultati e sulle conclusioni di tutte le loro riunioni.

4.   Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2605/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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