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Document 22024D0269

Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2021, del 28 luglio 2021, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2024/269]

GU L, 2024/269, 8.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/269/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/269/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/269

8.2.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 228/2021

del 28 luglio 2021

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2024/269]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per ricomprendervi il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (1).

(2)

È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/697 inizi dal 1o gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2021.

(3)

I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento della pertinente azione.

(4)

Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 1, paragrafo 5, è aggiunto il testo seguente:

"-

32021 R 0697: Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149)

Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 228/2021 del 28 luglio 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Per SJAASTAD


(1)   GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. 228/2021, del 28 luglio 2021, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di estendere la cooperazione delle Parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA al Fondo europeo per la difesa

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

La presente decisione estende la cooperazione delle Parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA al Fondo europeo per la difesa. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa esulino dall'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda tale ambito a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA al Fondo europeo per la difesa. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente al Fondo europeo per la difesa.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/269/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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