Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0438

    Decisione n. 2/2019 del Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, del 19 febbraio 2019, relativa all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori [2019/438]

    ST/3952/2019/INIT

    GU L 75 del 19.3.2019, p. 128–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/438/oj

    19.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/128


    DECISIONE N. 2/2019 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

    istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra,

    del 19 febbraio 2019

    relativa all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori [2019/438]

    IL CONSIGLIO CONGIUNTO

    visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e gli articoli 100, 101 e 102,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È adottato il regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie che figura nell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    È adottato il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori che figura nell'allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Città del Capo, il 19 febbraio 2019

    Per il Consiglio congiunto

    Rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE

    Bogolo Joy KENEWENDO

    Rappresentante dell'UE

    Cecilia MALMSTRÖM


    ALLEGATO I

    REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento di procedura e ai sensi della parte III (prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo si intende per:

    a)

    «personale amministrativo», in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

    b)

    «consulente», una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

    c)

    «accordo», l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, firmato il 10 giugno 2016;

    d)

    «arbitro», membro del collegio arbitrale;

    e)

    «collegio arbitrale», un collegio costituito a norma dell'articolo 80 dell'accordo;

    f)

    «assistente», una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

    g)

    «parte attrice», la parte che chiede la costituzione del collegio arbitrale a norma dell'articolo 80 dell'accordo;

    h)

    «giorno», un giorno solare;

    i)

    «parte», una parte della controversia;

    j)

    «parte convenuta», la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 dell'accordo; e

    k)

    «rappresentante di una parte», un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

    Articolo 2

    Notifiche

    1.   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento del collegio arbitrale viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente.

    2.   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato al collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte.

    3.   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.

    4.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera consegnata nel giorno in cui è stata inviata.

    5.   Tutte le notifiche sono indirizzate alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al coordinatore degli Stati della SADC aderenti all'APE, di cui all'articolo 105 dell'accordo.

    6.   Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

    7.   Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo della Commissione europea o dello Stato o degli Stati della SADC aderenti all'APE, il documento si ritiene consegnato il giorno lavorativo successivo.

    8.   A seconda della natura della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al comitato per il commercio e lo sviluppo sono inviate in copia anche agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo.

    Articolo 3

    Nomina degli arbitri

    1.   Qualora, a norma dell'articolo 80 dell'accordo, un arbitro sia selezionato per sorteggio, il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo informa tempestivamente le parti della data, dell'ora e del luogo del sorteggio.

    2.   Le parti possono essere presenti durante il sorteggio e il sorteggio è effettuato in presenza della parte o delle parti.

    3.   Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque (5) giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

    4.   Se l'elenco di cui all'articolo 94 dell'accordo non è stato compilato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui viene avanzata la richiesta in conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'accordo, gli arbitri saranno sorteggiati tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti.

    Articolo 4

    Riunione organizzativa

    1.   Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:

    a)

    l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

    b)

    l'onorario dell'assistente o degli assistenti, il cui totale non dovrà superare il 50 % dell'onorario dell'arbitro o degli arbitri; oppure

    c)

    il calendario dei procedimenti.

    2.   Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare alla riunione di cui al paragrafo 1 per telefono o in videoconferenza.

    Articolo 5

    Mandato

    1.   Salvo diverso accordo tra le parti, entro sette (7) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo è investito del mandato seguente:

    a)

    esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale;

    b)

    formulare conclusioni sulla conformità della misura in questione alle disposizioni di cui all'articolo 76 dell'accordo; e

    c)

    presentare una relazione in conformità degli articoli 81 e 82 dell'accordo.

    2.   Se raggiungono un accordo in merito al mandato, le parti comunicano tale accordo al collegio arbitrale entro il termine stabilito al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Comunicazioni scritte

    La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti (20) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti (20) giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte attrice.

    Articolo 7

    Funzionamento del collegio arbitrale

    1.   Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

    2.   Salvo altrimenti disposto nella parte III dell'accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

    3.   Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad assistere alle discussioni.

    4.   La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.

    5.   Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalla parte III dell'accordo e relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

    6.   Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diversamente dai termini indicati nella parte III dell'accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il nuovo termine o l'adeguamento necessario.

    Articolo 8

    Sostituzione

    1.   In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'accordo.

    2.   Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni dell'allegato II (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori) e che per questa ragione vada sostituito, detta parte informa l'altra parte entro quindici (15) giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni di detto allegato da parte dell'arbitro.

    3.   Le parti si consultano entro quindici (15) giorni dalla notifica all'altra parte.

    4.   Le parti informano l'arbitro della sua presunta violazione e possono chiedere all'arbitro di adottare misure per porvi rimedio. Esse possono inoltre, in caso di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo, conformemente all'articolo 80 dell'accordo.

    5.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire l'arbitro, fatta eccezione per il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

    6.   Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori), il nuovo arbitro viene scelto conformemente all'articolo 80 dell'accordo.

    7.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei restanti membri dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 94 dell'accordo, scelto per fungere da presidente del collegio arbitrale. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo. La persona così scelta decide se il presidente si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori). Tale decisione è definitiva. Qualora sia deciso che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori), il nuovo presidente è scelto conformemente all'articolo 80 dell'accordo.

    Articolo 9

    Udienze

    1.   In base al calendario stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.

    2.   Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), a seconda dei casi, e nei territori degli Stati della SADC aderenti all'APE se la parte attrice è l'Unione europea. Se la controversia riguarda una misura mantenuta da uno Stato della SADC aderente all'APE, l'udienza si svolge nel territorio di tale Stato, a meno che tale Stato non notifichi per iscritto al collegio arbitrale, entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione, la necessità di utilizzare un'altra sede.

    3.   La parte convenuta sostiene le spese derivate dall'organizzazione logistica dell'udienza, comprese tra l'altro le spese relative alla locazione della sede per l'udienza. Tali spese non comprendono le spese di traduzione o interpretazione, né le spese relative o da corrispondere ai consulenti, agli arbitri o al loro personale amministrativo o ai loro assistenti.

    4.   Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

    5.   Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

    6.   Salvo diverso accordo tra le parti, le seguenti persone possono assistere all'udienza indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento:

    a)

    i rappresentanti di una parte;

    b)

    i consulenti;

    c)

    gli assistenti e il personale amministrativo;

    d)

    gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e

    e)

    gli esperti, come deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 90 dell'accordo.

    7.   Entro i sette (7) giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.

    8.   A norma dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo, le udienze del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.

    9.   Il collegio arbitrale stabilisce, dopo aver sentito le parti, le disposizioni logistiche appropriate e le procedure per garantire l'efficace gestione delle udienze aperte al pubblico. Tali procedure potrebbero comprendere il ricorso alla trasmissione in diretta via web o alla televisione a circuito chiuso.

    10.   Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

     

    Argomentazione

    a)

    argomentazione della parte attrice;

    b)

    argomentazione della parte convenuta.

     

    Argomentazione di contestazione

    a)

    replica della parte attrice;

    b)

    controreplica della parte convenuta.

    11.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

    12.   Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale dell'udienza, che è redatto e trasmesso alle parti entro un termine ragionevole dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal collegio arbitrale.

    13.   Entro dieci (10) giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

    Articolo 10

    Domande scritte

    1.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

    2.   Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro sette (7) giorni dalla consegna di tale copia.

    Articolo 11

    Riservatezza

    1.   Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se una parte trasmette al collegio arbitrale una comunicazione scritta contenente informazioni riservate, essa fornisce anche, entro quindici (15) giorni, una comunicazione priva delle informazioni riservate che può essere divulgata al pubblico.

    2.   Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

    3.   Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale svoltesi a porte chiuse.

    Articolo 12

    Contatti unilaterali

    1.   Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

    2.   L'arbitro non discute alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

    Articolo 13

    Comunicazioni amicus curiae

    1.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque (5) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da una persona fisica di una parte o da una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte ed indipendente dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

    a)

    pervengano al collegio arbitrale entro dieci (10) giorni dalla data di costituzione dello stesso;

    b)

    riguardino direttamente la questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale;

    c)

    contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo statuto giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;

    d)

    precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e

    e)

    siano redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura.

    2.   Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni entro dieci (10) giorni dal ricevimento.

    3.   Nella relazione del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame, tuttavia, deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni espresse dalle parti ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 14

    Casi urgenti

    Nei casi urgenti di cui alla parte III dell'accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale notifica tali adeguamenti alle parti.

    Articolo 15

    Traduzione e interpretazione

    1.   Durante le consultazioni di cui all'articolo 77 dell'accordo ed entro la data della riunione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.

    2.   Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, si applicano le disposizioni stabilite nell'articolo 91, paragrafo 2, dell'accordo.

    3.   La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

    4.   Le relazioni e le decisioni del collegio arbitrale sono presentate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, le relazioni interinale e finale del collegio arbitrale sono presentate in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

    5.   Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

    6.   Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle sue osservazioni scritte. I costi sostenuti per la traduzione di una decisione sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

    Articolo 16

    Altre procedure

    I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di una relazione o decisione da parte del collegio arbitrale nel quadro delle procedure di cui agli articoli 84, 85, 86 e 87 dell'accordo.


    ALLEGATO II

    CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI

    Articolo 1

    Definizioni

    Nel presente codice di condotta si intende per:

    a)

    «personale amministrativo», in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

    b)

    «assistente», una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

    c)

    «candidato», una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 94 dell'accordo proposta per la nomina al ruolo di arbitro a norma dell'articolo 80 dell'accordo;

    d)

    «Mediatore», una persona scelta in qualità di Mediatore a norma dell'articolo 78 dell'accordo; e

    e)

    «membro» o «arbitro», un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 80 dell'accordo.

    Articolo 2

    Principi fondamentali

    1.   Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:

    a)

    prendono conoscenza del presente codice di condotta;

    b)

    sono indipendenti e imparziali;

    c)

    evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;

    d)

    evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;

    e)

    osservano norme di condotta rigorose; e

    f)

    non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

    2.   Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

    3.   Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

    4.   Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale presenti o passate.

    5.   Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

    6.   Gli arbitri esercitano le loro funzioni senza accettare né sollecitare istruzioni da alcun governo, organizzazione internazionale governativa o organizzazione internazionale non governativa, o fonte privata e non possono essere intervenuti in fasi precedenti della controversia a loro assegnata.

    Articolo 3

    Obblighi di dichiarazione

    1.   Prima di accettare la nomina ad arbitro in conformità dell'articolo 80 dell'accordo, ciascun candidato a cui viene richiesto di ricoprire tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento.

    2.   A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

    3.   L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 1 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

    4.   I candidati o gli arbitri comunicano al comitato per il commercio e lo sviluppo le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

    Articolo 4

    Doveri degli arbitri

    1.   In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro è disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

    2.   Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.

    3.   Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dagli arbitri a norma degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente codice di condotta e li rispettino.

    Articolo 5

    Obblighi degli ex arbitri

    1.   Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale.

    2.   Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti all'articolo 6 del presente codice di condotta.

    Articolo 6

    Riservatezza

    1.   Gli arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso gli arbitri divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

    2.   Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione.

    3.   Gli arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

    Articolo 7

    Spese

    Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

    Articolo 8

    Mediatori

    Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, mutatis mutandis.


    Top