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Document 22017D1304

Decisione del comitato misto SEE n. 21/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1304]

GU L 189 del 20.7.2017, pp. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1304/oj

20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1304]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1 (3).

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 L 2115: Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 17),

32015 L 2116: Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 20),

32015 L 2117: Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23).»

Articolo 2

I testi delle direttive (UE) 2015/2115, (UE) 2015/2116 e (UE) 2015/2117 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 306 del 24.11.2015, pag. 17.

(2)   GU L 306 del 24.11.2015, pag. 20.

(3)   GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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