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Document 22017D1027

Decisione del Comitato misto SEE n. 238/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1027]

GU L 161 del 22.6.2017, pp. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1027/oj

22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 238/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1027]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, suinetti, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, gatti e cani e che modifica i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 relativo a una nuova forma di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'autorizzazione della L-valina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 848/2014 e (UE) n. 1236/2014 (9).

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

(11)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

Ai punti 1zs [Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione], 1zzf [Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione], 1zzm [Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione], 1zzzzh [Regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1053: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1o luglio 2015 (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8).»;

2)

Ai punti 1zze [Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] e 1zzzzx [Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1043: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).»;

3)

Al punto 1zzzx [Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1043: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).»;

4)

Al punto 1zzzzza [Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1114: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»;

5)

Ai punti 110 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione] e 121 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1114: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»;

6)

Al punto 2zzf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1104: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 61).»;

7)

Al punto 89 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1105: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65).»;

8)

Dopo il punto 135 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«136.

32015 R 0861: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 1).

137.

32015 R 1020: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione, del 29 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22).

138.

32015 R 1043: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo- 1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63).

139.

32015 R 1053: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, suinetti, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, gatti e cani e che modifica i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 1520/2007 (titolare dell'autorizzazione Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8).

140.

32015 R 1060: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 3).

141.

32015 R 1061: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e palmitato di ascorbile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 8).

142.

32015 R 1105: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65).

143.

32015 R 1114: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'autorizzazione della L-valina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 848/2014 e (UE) n. 1236/2014 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/861, (UE) 2015/1020, (UE) 2015/1043, (UE) 2015/1053, (UE) 2015/1060, (UE) 2015/1061, (UE) 2015/1104, (UE) 2015/1105 e (UE) 2015/1114 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)   GU L 137 del 4.6.2015, pag. 1.

(2)   GU L 163 del 30.6.2015, pag. 22.

(3)   GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63.

(4)   GU L 171 del 2.7.2015, pag. 8.

(5)   GU L 174 del 3.7.2015, pag. 3.

(6)   GU L 174 del 3.7.2015, pag. 8.

(7)   GU L 181 del 9.7.2015, pag. 61.

(8)   GU L 181 del 9.7.2015, pag. 65.

(9)   GU L 182 del 10.7.2015, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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