This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22016D1256
Decision No 1/2016 of the EU-PLO Joint Committee of 18 February 2016 replacing Protocol 3 to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2016/1256]
Decisione n. 1/2016 del comitato misto UE-OLP, del 18 febbraio 2016, che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/1256]
Decisione n. 1/2016 del comitato misto UE-OLP, del 18 febbraio 2016, che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/1256]
GU L 205 del 30.7.2016, pp. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 21997A0716(01) | sostituzione | protocollo 3 | 01/03/2016 |
|
30.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/24 |
DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO UE-OLP
del 18 febbraio 2016
che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/1256]
IL COMITATO MISTO UE-OLP,
visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1), in particolare l'articolo 25,
visto il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 25 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell'accordo («protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»). |
|
(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto di cui all'articolo 63 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. |
|
(3) |
La convenzioneè intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
|
(4) |
L'Unione europea el'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gazala hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 18 settembre 2013. |
|
(5) |
L'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 maggio 2014. Di conseguenza, a normadel suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2014. |
|
(6) |
È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2016.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016
Per il comitato misto
Il presidente
C. BERGER
ALLEGATO
PROTOCOLLO N. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I della convenzione e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione stessa, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.