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Dokument 22014D0229

Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2014 del 24 ottobre 2014 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/1453]

GU L 230 del 3.9.2015, S. 32-35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1453/oj

3.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 229/2014

del 24 ottobre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/1453]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (1) è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (2). Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento n. 117/66/CEE.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio (3) e il regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio (4) che sono integrati nell'accordo SEE, sono stati abrogati dal regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1 luglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori (5) a sua volta abrogato dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (6). Poiché quest'ultimo regolamento è integrato nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 1016/68 e (CEE) n. 1172/72.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri (7) è stato abrogato dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (8). Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CEE) n. 3164/76.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (9) che è integrato nell'accordo SEE, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (10), a sua volta abrogato dal regolamento (CE) n. 181/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (11). Poiché quest'ultimo regolamento è integrato nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CEE) n. 1102/89.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2326/96 della Commissione, del 4 dicembre 1996, che assegna, per l'esercizio 1996, il contributo comunitario e quello degli Stati membri interessati ai fondi di demolizione previsti dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (12), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (13), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(7)

Il regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003 (14), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(8)

La direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (15), che è integrata nell'accordo SEE, è stata abrogata dalla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (16) a sua volta abrogata dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (17), che è integrata nell'accordo SEE; occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla direttiva 89/684/CEE.

(9)

La direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile (18) e la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (19) sono state abrogate dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (20) a decorrere, rispettivamente, dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Poiché tutti questi atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 2004/36/CE e alla direttiva 91/670/CEE.

(10)

L'ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni relative all'ora legale (23), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(11)

La direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (24) è stata abrogata dalla direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (25). Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE.

(12)

Poiché la decisione 1999/569/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (26) e la decisione 2001/260/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, sui parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità designati "Caratteristiche ERTMS" nell'allegato II, punto 3, della direttiva 96/48/CE (27), che sono integrate nell'accordo SEE, hanno cessato di avere effetto in virtù della decisione 2002/731/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE (28), che è integrata nell'accordo SEE, i riferimenti alle decisioni 1999/569/CE e 2001/260/CE dovrebbero essere eliminati dall'accordo SEE.

(13)

La decisione 2002/731/CE è stata abrogata dalla decisione 2006/860/CE della Commissione, del 7 novembre 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità recante modifica all’allegato A della decisione 2006/679/CE riguardante la specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (29). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2002/731/CE.

(14)

La decisione 2002/733/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE (30) è stata abrogata dalla decisione 2008/284/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (31). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2002/733/CE.

(15)

La decisione 2004/446/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che determina i parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità riguardanti i sottosistemi Rumore, Carri merci e Applicazioni telematiche per il trasporto merci di cui alla direttiva 2001/16/CE (32), che è integrata nell'accordo SEE, ha cessato di avere effetto in virtù della decisione 2006/66/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema Materiale rotabile — Rumore del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (33), che è stata abrogata dalla decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (34). Poiché quest'ultima è integrata nell'accordo SEE, il riferimento alla decisione 2004/446/CE dovrebbe essere eliminato dal medesimo.

(16)

L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo SEE è diventata obsoleta e dovrebbe quindi essere soppressa dall'accordo SEE.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 17f (direttiva 1999/36/CE del Consiglio), 24 (direttiva 89/684/CEE del Consiglio), 26 [regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio], 26e [regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio], 30 [regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio], 31 [regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione], 34 [regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione], 37ab (decisione 2002/731/CE della Commissione), 37ad (decisione 2002/733/CE della Commissione), 37b (decisione 1999/569/CE della Commissione), 37c (decisione 2001/260/CE della Commissione), 37e (decisione 2004/446/CE della Commissione), 42c (direttiva 1999/36/CE del Consiglio), 44a [regolamento (CE) n. 2326/96 della Commissione], 45 [regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione], 66pa [regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione], 66r (direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 68a (direttiva 91/670/CEE del Consiglio) e 68b (Ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e dell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU 147 del 9.8.1966, pag. 2688/66.

(2)   GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.

(3)   GU L 173 del 22.7.1968, pag. 8.

(4)   GU L 134 del 12.6.1972, pag. 1.

(5)   GU L 187 del 7.7.1992, pag. 5.

(6)   GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10.

(7)   GU L 357 del 29.12.1976, pag. 1.

(8)   GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.

(9)   GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30.

(10)   GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

(11)   GU L 56 del 29.2.2008, pag. 8.

(12)   GU L 316 del 5.12.1996, pag. 13.

(13)   GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

(14)   GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3.

(15)   GU L 398 del 30.12.1989, pag. 33.

(16)   GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

(17)   GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

(18)   GU L 373 del 31.12.1991, pag. 21.

(19)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

(20)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(21)   GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.

(22)   GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.

(23)   GU L 206 dell'1.8.1997, pag. 62.

(24)   GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

(25)   GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

(26)   GU L 216 del 14.8.1999, pag. 23.

(27)   GU L 93 del 3.4.2001, pag. 53.

(28)   GU L 245 del 12.9.2002, pag. 37.

(29)   GU L 342 del 7.12.2006, pag. 1.

(30)   GU L 245 del 12.9.2002, pag. 280.

(31)   GU L 104 del 14.4.2008, pag. 1.

(32)   GU L 155 del 30.4.2004, pag. 1.

(33)   GU L 37 dell'8.2.2006, pag. 1.

(34)   GU L 99 del 13.4.2011, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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