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Document 22014D0109
Decision of the EEA Joint Committee No 109/2014 of 16 May 2014 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2014, del 16 maggio 2014 , che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2014, del 16 maggio 2014 , che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 310 del 30.10.2014, pp. 80–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 21994A0103(32) | aggiunta | articolo 1 paragrafo 11 lettera (a) testo | 01/01/2014 | |
| Modifies | 21994A0103(32) | aggiunta | articolo 1 paragrafo 5 trattino | 01/01/2014 |
|
30.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/80 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 109/2014
del 16 maggio 2014
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al paragrafo 5 è aggiunto il testo seguente:
Il Liechtenstein è esonerato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.» |
|
2. |
al paragrafo 11, lettera a), è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
|
3. |
il testo del paragrafo 11, lettera b), è soppresso. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.