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Document 22013D0095
Decision of the EEA Joint Committee No 95/2013 of 3 May 2013 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2013, del 3 maggio 2013 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2013, del 3 maggio 2013 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
GU L 291 del 31.10.2013, p. 61–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 291 del 31.10.2013, p. 45–45
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(70) | abrogazione | punto 2ab testo | 04/05/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | abrogazione | punto 2ac testo | 04/05/2013 | |
Modifies | 21994A0103(70) | abrogazione | punto 2ae testo | 04/05/2013 |
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/61 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 95/2013
del 3 maggio 2013
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2000/728/CE della Commissione (1), che è integrata nell’accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell’accordo SEE. |
(2) |
La decisione 2000/729/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell’accordo SEE. |
(3) |
La decisione 2000/731/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell’accordo SEE. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo dei punti 2ab (Decisione 2000/728/CE della Commissione), 2ac (Decisione 2000/729/CE della Commissione) e 2ae (Decisione 2000/731/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è soppresso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 200/2012 del 26 ottobre 2012 (5).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.
(2) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 20.
(3) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 31.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(5) GU L 21 del 24.1.2013, pag. 50.