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Document 22013D0084
Decision of the EEA Joint Committee No 84/2013 of 3 May 2013 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2013, del 3 maggio 2013 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2013, del 3 maggio 2013 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
GU L 291 del 31.10.2013, p. 46–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 291 del 31.10.2013, p. 34–34
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(59) | abrogazione | punto 31ec | 04/05/2013 | |
Modifies | 21994A0103(59) | aggiunta | punto 31eba | 04/05/2013 | |
Modifies | 21994A0103(59) | aggiunta | punto 31ebb | 04/05/2013 | |
Modifies | 21994A0103(59) | aggiunta | punto 31ebc | 04/05/2013 | |
Modifies | 21994A0103(59) | aggiunta | punto 31ebd | 04/05/2013 |
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 84/2013
del 3 maggio 2013
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (3). |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
dopo il punto 31eb [regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono inseriti i seguenti punti:
|
2) |
Il testo del punto 31ec (decisione 2010/578/UE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione 2012/627/UE, 2012/628/UE e 2012/630/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 20/2012 del 10 febbraio 2012 (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 274 del 9.10.2012, pag. 30.
(2) GU L 274 del 9.10.2012, pag. 32.
(3) GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(5) GU L 161 del 21.6.2012, pag. 26.
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 84/2013 del 3 maggio 2013 che integra le decisioni di esecuzione 2012/627/UE, 2012/628/UE e 2012/630/UE della Commissione nell’accordo SEE
«Le decisioni di esecuzione 2012/627/UE, 2012/628/UE e 2012/630/UE della Commissione del 5 ottobre 2012 riguardano l’equivalenza per i paesi terzi. L’integrazione di tali decisioni lascia impregiudicato il campo di applicazione dell’accordo SEE.»