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Document 22013D0007
Decision of the EEA Joint Committee No 7/2013 of 1 February 2013 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 144 del 30.5.2013, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo I punto 11 trattino | 02/02/2013 |
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 7/2013
del 1o febbraio 2013
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2009/19/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio) del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32009 L 0019: Direttiva 2009/19/CE della Commissione, del 12 marzo 2009 (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 17).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2009/19/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 70 del 14.3.2009, pag. 17.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.