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Document 22013D0006

    Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 144 del 30.5.2013, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/6(2)/oj

    30.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 144/8


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 6/2013

    del 1o febbraio 2013

    che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 322/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clopiralid, dimetomorf, fenpyrazamine, folpet e pendimetalin in o su determinati prodotti (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 379/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 470/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di polidestrosio (E 1200) nella birra (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 471/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di lisozima (E 1105) nella birra (8).

    (9)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 472/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l’allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’uso degli esteri della glicerina della resina del legno (E 445) per la stampa su prodotti dolciari a superficie dura (9).

    (10)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 473/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di spinetoram (XDE-175) in o su determinati prodotti (10).

    (11)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

    (12)

    Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32012 R 0322: Regolamento (UE) n. 322/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012 (GU L 105 del 17.4.2012, pag. 1),

    32012 R 0441: Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012 (GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4),

    32012 R 0473: Regolamento (UE) n. 473/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 25).»

    Articolo 2

    Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32012 R 0322: Regolamento (UE) n. 322/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012 (GU L 105 del 17.4.2012, pag. 1),

    32012 R 0441: Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione del 24 maggio 2012 (GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4),

    32012 R 0473: Regolamento (UE) n. 473/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 25).»;

    2)

    al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32012 R 0380: Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione del 3 maggio 2012 (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14),

    32012 R 0470: Regolamento (UE) n. 470/2012 della Commissione del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 16),

    32012 R 0471: Regolamento (UE) n. 471/2012 della Commissione del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 19),

    32012 R 0472: Regolamento (UE) n. 472/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 (GU L 144 del 5.6.2012, pag. 22).»;

    3)

    dopo il punto 54zzzzzm [regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

    «54zzzzzn.

    32012 R 0307: Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).

    54zzzzzo.

    32012 R 0379: Regolamento (UE) n. 379/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 12).

    54zzzzzp.

    32012 R 0432: Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1).»

    Articolo 3

    I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, dei regolamenti (UE) n. 322/2012, (UE) n. 379/2012, (UE) n. 380/2012, (UE) n. 432/2012, (UE) n. 441/2012, (UE) n. 470/2012, (UE) n. 471/2012, (UE) n. 472/2012 e (UE) n. 473/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (11).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2.

    (2)  GU L 105 del 17.4.2012, pag. 1.

    (3)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 12.

    (4)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.

    (5)  GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.

    (6)  GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4.

    (7)  GU L 144 del 5.6.2012, pag. 16.

    (8)  GU L 144 del 5.6.2012, pag. 19.

    (9)  GU L 144 del 5.6.2012, pag. 22.

    (10)  GU L 144 del 5.6.2012, pag. 25.

    (11)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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