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Document 22012D0160
Decision of the EEA Joint Committee No 160/2012 of 28 September 2012 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 341 del 13.12.2012, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XIII punto 15h trattino | 29/09/2012 |
|
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 160/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 273/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione (1) dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, deve essere integrato nell’accordo SEE. |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato II, capitolo XIII dell’accordo SEE, al punto 15 h [regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] è aggiunto il trattino seguente:
|
«— |
32012 R 0273: Regolamento (UE) n. 273/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012 (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 11).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 273/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 90 del 28.3.2012, pag. 11.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.