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Document 22012D0140
Decision of the EEA Joint Committee No 140/2012 of 13 July 2012 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 309 del 8.11.2012, pp. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 21994A0103(32) | sostituzione | articolo 3 paragrafo 2 | ||
| Modifies | 21994A0103(32) | sostituzione | articolo 4 titolo |
|
8.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 140/2012
del 13 luglio 2012
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2012 del 15 giugno 2012 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo al fine di includere il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (2). |
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(3) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo al settore dello sport. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 401/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo. |
|
(5) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 31 dell’accordo è così modificato:
|
1. |
Il paragrafo 2 dell’articolo 3 del protocollo 31 dell’accordo SEE è sostituito dal testo seguente:
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|
2. |
Il titolo dell’articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventù) è sostituito da quanto segue: «Istruzione, formazione, gioventù e sport». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*2).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 13 luglio 2012.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 46.
(2) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
(3) GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.
(*2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.