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Document 22012D0140

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

GU L 309 del 8.11.2012, pp. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/140(2)/oj

8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2012

del 13 luglio 2012

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2012 del 15 giugno 2012 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo al fine di includere il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (2).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo al settore dello sport.

(4)

Il regolamento (CE) n. 401/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 31 dell’accordo è così modificato:

1.

Il paragrafo 2 dell’articolo 3 del protocollo 31 dell’accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

«a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea dell’ambiente, in seguito denominata l’“Agenzia”, e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (*1);

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, e al protocollo 32 dell’accordo;

c)

In conseguenza della lettera b), gli Stati EFTA prendono parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, pur senza diritto di voto, e sono coinvolti nell’attività del comitato scientifico dell’Agenzia stessa;

d)

I termini “Stato/i membro/i” e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici;

e)

I dati ambientali forniti o generati dall’Agenzia possono essere pubblicati e sono accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato negli Stati EFTA lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità;

f)

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni;

g)

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;

h)

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia;

i)

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, la parte VII dell’accordo (Disposizioni istituzionali) si applica al presente paragrafo;

j)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 401/2009, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

(*1)   GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.» "

2.

Il titolo dell’articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventù) è sostituito da quanto segue:

«Istruzione, formazione, gioventù e sport».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*2).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 13 luglio 2012.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)   GU L 270 del 4.10.2012, pag. 46.

(2)   GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

(3)   GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.

(*2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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