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Document 22011D0216

    2011/216/UE: Decisione n. 1/2011 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 31 marzo 2011 , concernente la modifica dell’allegato 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

    GU L 90 del 6.4.2011, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/216/oj

    6.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 90/53


    DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

    del 31 marzo 2011

    concernente la modifica dell’allegato 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

    (2011/216/UE)

    IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

    visto l’accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli (1), in prosieguo «l’accordo», in particolare l’articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

    (2)

    L’allegato 3 dell’accordo prevede concessioni relative ai formaggi, in particolare la graduale liberalizzazione degli scambi di formaggi al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.

    (3)

    L’Unione europea e la Confederazione svizzera convengono di inserire nell’accordo un nuovo allegato 12 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare quelli relativi ai formaggi.

    (4)

    Occorre pertanto modificare l’allegato 3 per tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da stabilire in un nuovo allegato 12,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato 3, e le relative appendici, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte del comitato misto.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

    Per il comitato misto per l’agricoltura

    Il presidente e capo della delegazione svizzera

    Jacques CHAVAZ

    Il capo della delegazione UE

    Nicolas VERLET

    Il segretario del comitato

    Chantal MOSER


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO 3

    1.

    Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1o giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.

    2.

    L’Unione europea non applica restituzioni all’esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all’esportazione (1) per i formaggi esportati nell’Unione europea.

    3.

    Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell’Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.

    4.

    L’Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

    5.

    Se in una della parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del comitato di cui all’articolo 6 dell’accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.


    (1)  Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all’esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.»


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