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Document 22009D0121

    Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    GU L 62 del 11.3.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/121(2)/oj

    11.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/1


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 121/2009

    del 4 dicembre 2009

    che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 202/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all’impiego del preparato a base di Bacillus licheniformis DSM 5749 e di Bacillus subtilis DSM 5750 in alimenti composti contenenti lasalocid sodico (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 203/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 relativo all’autorizzazione del Bacillus subtilis (O35) come additivo per mangimi contenenti decochinato e narasin/nicarbazina (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 214/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1800/2004 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi Cycostat 66G (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (titolare dell’autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 270/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione all’uso della 6-fitasi come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (7), rettifica nella GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 112).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell’alimentazione degli animali (8).

    (9)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus cereus var. toyoi come additivo per mangimi per coniglie da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Rubinum SA) (9).

    (10)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe [titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Limited] (10).

    (11)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi (11).

    (12)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi (12).

    (13)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/8/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio (13).

    (14)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato nel modo seguente:

    1)

    al punto 1a [regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente testo:

    «, modificato da:

    32009 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2009 della Commissione del 12 maggio 2009 (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 66).»;

    2)

    al punto 1zzd [regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32009 R 0214: Regolamento (CE) n. 214/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 12).»;

    3)

    al punto 1zzj [regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32009 R 0202: Regolamento (CE) n. 202/2009 della Commissione del 16 marzo 2009 (GU L 71 del 17.3.2009, pag. 8).»;

    4)

    al punto 1zzzy [regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

    «, modificato da:

    32009 R 0203: Regolamento (CE) n. 203/2009 della Commissione del 16 marzo 2009 (GU L 71 del 17.3.2009, pag. 11).»;

    5)

    al punto 33 (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32009 L 0008: Direttiva 2009/8/CE della Commissione del 10 febbraio 2009 (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 19).»;

    6)

    dopo il punto 1zzzzt [regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

    ‘1zzzzu.

    32009 R 0232: Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (titolare dell’autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14).

    1zzzzv.

    32009 R 0270: Regolamento (CE) n. 270/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione all’uso della 6-fitasi come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 3).

    1zzzzw.

    32009 R 0271: Regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (GU L 91, 3.4.2009, pag. 5); rettifica nella GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 112).

    1zzzzx.

    32009 R 0322: Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 9).

    1zzzzy.

    32009 R 0378: Regolamento (CE) n. 378/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus cereus var. toyoi come additivo per mangimi per coniglie da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Rubinum SA) (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 3).

    1zzzzz.

    32009 R 0379: Regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe [titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition, persona giuridica Danisco (UK) Limited] (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6).

    1zzzzza.

    32009 R 0403: Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, concernente l’autorizzazione di un preparato di L-valina come additivo per mangimi (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 3).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 202/2009, (CE) n. 203/2009, (CE) n. 214/2009, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 270/2009, (CE) n. 271/2009, (CE) n. 322/2009, (CE) n. 378/2009, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 386/2009 e (CE) n. 403/2009 e della direttiva 2009/8/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (14).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 71 del 17.3.2009, pag. 8.

    (3)  GU L 71 del 17.3.2009, pag. 11.

    (4)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 12.

    (5)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14.

    (6)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 3.

    (7)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 5.

    (8)  GU L 101 del 21.4.2009, pag. 9.

    (9)  GU L 116 del 9.5.2009, pag. 3.

    (10)  GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6.

    (11)  GU L 118 del 13.5.2009, pag. 66.

    (12)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 3.

    (13)  GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 19.

    (14)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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