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Document 22009A0630(02)

    Accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    GU L 169 del 30.6.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/479/oj

    Related Council decision
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    22009A0630(02)

    Accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 30/06/2009 pag. 0010 - 0015


    Accordo

    tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità",

    e

    LE BARBADOS,

    in appresso insieme denominate "le parti contraenti",

    DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

    VISTO il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [1], disponendo fra l’altro l’iscrizione di sei paesi terzi, tra cui le Barbados, nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell’Unione europea (UE);

    CONSIDERATO che l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato;

    RICONOSCENDO che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano alle Barbados sono esentati dall’obbligo del visto, anche se per periodi di durata diversa, che varia da ventotto giorni a sei mesi;

    DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell’UE;

    CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto comunitario o di diritto nazionale degli Stati membri e delle Barbados per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro;

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini delle Barbados che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a) "Stato membro" qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;

    b) "cittadino dell’Unione europea" qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

    c) "cittadino delle Barbados" chiunque possieda la cittadinanza delle Barbados;

    d) "spazio Schengen" lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen.

    Articolo 3

    Ambito di applicazione

    1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio delle Barbados senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.

    I cittadini delle Barbados titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato dalle Barbados possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.

    2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.

    Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini delle Barbados o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001.

    Per la suddetta categoria di persone, le Barbados possono optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

    3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica fatte salve le normative delle parti contraenti relative alle condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e le Barbados si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

    4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

    5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale delle Barbados.

    Articolo 4

    Durata del soggiorno

    1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio delle Barbados per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.

    2. I cittadini delle Barbados possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.

    I cittadini delle Barbados possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per lo spazio Schengen.

    3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per le Barbados e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.

    Articolo 5

    Applicazione territoriale

    1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

    2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

    Articolo 6

    Comitato misto di gestione dell’accordo

    1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti ("il comitato"), composto di rappresentanti della Comunità europea e di rappresentanti delle Barbados. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.

    2. Il comitato svolge, tra l’altro, i seguenti compiti:

    a) controlla l’applicazione del presente accordo;

    b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

    c) dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

    3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 7

    Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e le Barbados

    Il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e le Barbados, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

    Articolo 8

    Disposizioni finali

    1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

    2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

    3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

    4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.

    5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore novanta giorni dopo la data della notifica.

    6. Le Barbados possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

    7. La Comunità può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

    Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il 28 maggio 2009 nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    +++++ TIFF +++++

    За Барбадос

    Por Barbados

    Za Barbados

    For Barbados

    Für Barbados

    Barbadose nimel

    Για τα Μπαρμπάντος

    For Barbados

    Pour la Barbade

    Per le Barbados

    Barbadosas vārdā

    Barbadoso vardu

    Barbados részéről

    Għal Barbados

    Voor Barbados

    W imieniu Barbadosu

    Por Barbados

    Pentru Barbados

    Za Barbados

    Za Barbados

    Barbadosin puolesta

    För Barbados

    +++++ TIFF +++++

    [1] GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18.

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