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Document 22008D0041
Decision of the EEA Joint Committee No 41/2008 of 25 April 2008 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 223 del 21.8.2008, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(51) | abrogazione | capo I parte 3.2 punto 33 testo | 26/04/2008 | |
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 3.2 punto 40 | 26/04/2008 |
21.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 223/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 41/2008
del 25 aprile 2008
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto SEE, del 1o febbraio 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 abroga la decisione 2005/393/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(4) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1) |
dopo il punto 39 (decisione 2007/598/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il punto seguente:
|
2) |
il testo del punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso. |
Articolo 2
Il testo del regolamento (CE) n. 1266/2007 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 154 del 12.6.2008, pag. 1.
(2) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.
(3) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.