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Dokument 22007D0098

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2007, del 28 settembre 2007 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 47 del 21.2.2008, s. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/98(2)/oj

21.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 98/2007

del 28 settembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2007 del 6 luglio 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/858/CE della Commissione, del 28 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/883/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la decisione 2006/80/CE relativamente alla Slovenia (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/11/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, Italia (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/15/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di sorveglianza presentati dalla Bulgaria e dalla Romania per l'individuazione di residui o di sostanze negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/28/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/101/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/393/CE per quanto concerne alcune zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/118/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/119/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/123/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente una deroga all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di una zona di protezione (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/135/CE della Commissione, del 23 febbraio 2007, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda la modifica dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone del Land Renania-Palatinato (Germania) (13).

(14)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1923/2006 e delle decisioni nn. 2006/858/CE, 2006/883/CE, 2006/968/CE, 2007/11/CE, 2007/15/CE, 2007/28/CE, 2007/101/CE, 2007/118/CE, 2007/119/CE, 2007/123/CE e 2007/135/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 328 del 13.12.2007, pag. 6.

(2)   GU L 332 del 30.11.2006, pag. 26.

(3)   GU L 341 del 7.12.2006, pag. 37.

(4)   GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41.

(5)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)   GU L 7 del 12.1.2007, pag. 19.

(7)   GU L 7 del 12.1.2007, pag. 30.

(8)   GU L 8 del 13.1.2007, pag. 51.

(9)   GU L 43 del 15.2.2007, pag. 40.

(10)   GU L 51 del 20.2.2007, pag. 19.

(11)   GU L 51 del 20.2.2007, pag. 22.

(12)   GU L 52 del 21.2.2007, pag. 10.

(13)   GU L 57 del 24.2.2007, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

al punto 131 [regolamento (CE) 1505/2006 della Commissione] della parte 1.2 viene inserito il seguente punto:

«132.

32006 D 0968: decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (GU L 401, del 30.12.2006, pag. 41).»;

2)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 22 (decisione 2006/80/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32006 D 0883: decisione 2006/883/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 37).»;

3)

al punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32006 D 0858: decisione 2006/858/CE della Commissione, del 28 novembre 2006 (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 26),

32007 D 0028: decisione 2007/28/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 51),

32007 D 0101: decisione 2007/101/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007 (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 40).»;

4)

al punto 36 (decisione 2006/416/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 D 0119: decisione 2007/119/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 22).»;

5)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente trattino:

«—

32007 D 0135: decisione 2007/135/CE della Commissione, del 23 febbraio 2007 (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 20).»;

6)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 32 (decisione 2005/362/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

«, modificata da:

32007 D 0011: decisione 2007/11/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006 (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 19).»;

7)

nella parte 3.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 34 (decisione 2006/705/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«35.

32007 D 0123: decisione 2007/123/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente una deroga all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di una zona di protezione (GU L 52 del 21.2.2007, pag. 10).»;

8)

dopo il punto 2 (decisione 2005/93/CE della Commissione) della parte 5.2 è aggiunto il punto seguente:

«3.

32007 D 0118: decisione 2007/118/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 19).»;

9)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1923: regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).»;

10)

nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 40 (decisione 2004/449/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«40a.

32007 D 0015: decisione 2007/15/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di sorveglianza presentati dalla Bulgaria e dalla Romania per l'individuazione di residui o di sostanze negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 30).»

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