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Dokument 22007D0098
Decision of the EEA Joint Committee No 98/2007 of 28 September 2007 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2007, del 28 settembre 2007 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2007, del 28 settembre 2007 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 47 del 21.2.2008, s. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
platné
| Vztah | Akt | Poznámka | Týká se podcelku | od | do |
|---|---|---|---|---|---|
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 1.2 punto 132 | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 1.2 punto 22 testo | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 3.2 punto 20 trattino | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 3.2 punto 32 testo | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 3.2 punto 33 trattino | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 3.2 punto 35 | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 3.2 punto 36 testo | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 5.2 punto 3 | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 7.1 punto 12 trattino | 29/09/2007 | |
| Změna | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 7.2 punto 40a | 29/09/2007 |
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21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 47/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 98/2007
del 28 settembre 2007
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2007 del 6 luglio 2007 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/858/CE della Commissione, del 28 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/883/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la decisione 2006/80/CE relativamente alla Slovenia (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/11/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del programma di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, Italia (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/15/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che approva i piani di sorveglianza presentati dalla Bulgaria e dalla Romania per l'individuazione di residui o di sostanze negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/28/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/101/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/393/CE per quanto concerne alcune zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/118/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (10). |
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(11) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/119/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame (11). |
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(12) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/123/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, concernente una deroga all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di una zona di protezione (12). |
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(13) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/135/CE della Commissione, del 23 febbraio 2007, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda la modifica dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone del Land Renania-Palatinato (Germania) (13). |
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(14) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1923/2006 e delle decisioni nn. 2006/858/CE, 2006/883/CE, 2006/968/CE, 2007/11/CE, 2007/15/CE, 2007/28/CE, 2007/101/CE, 2007/118/CE, 2007/119/CE, 2007/123/CE e 2007/135/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 6.
(2) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 26.
(3) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 37.
(4) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41.
(5) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 19.
(7) GU L 7 del 12.1.2007, pag. 30.
(8) GU L 8 del 13.1.2007, pag. 51.
(9) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 40.
(10) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 19.
(11) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 22.
(12) GU L 52 del 21.2.2007, pag. 10.
(13) GU L 57 del 24.2.2007, pag. 20.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
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1) |
al punto 131 [regolamento (CE) 1505/2006 della Commissione] della parte 1.2 viene inserito il seguente punto:
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2) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 22 (decisione 2006/80/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
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3) |
al punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
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4) |
al punto 36 (decisione 2006/416/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
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5) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente trattino:
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6) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 32 (decisione 2005/362/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino: «, modificata da:
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7) |
nella parte 3.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 34 (decisione 2006/705/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
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8) |
dopo il punto 2 (decisione 2005/93/CE della Commissione) della parte 5.2 è aggiunto il punto seguente:
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9) |
al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 viene aggiunto il seguente trattino:
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10) |
nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 40 (decisione 2004/449/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
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