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Document 22006D0098

    Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2006, del 7 luglio 2006 , che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    GU L 289 del 19.10.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352M del 31.12.2008, p. 530–531 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/98(2)/oj

    19.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 289/50


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 98/2006

    del 7 luglio 2006

    che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 72/2005 del 29 aprile 2005 (1).

    (2)

    È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere l'azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza (2006).

    (3)

    Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione possa iniziare il 1o gennaio 2006,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.

    1.

    Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, all'attuazione dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui al paragrafo 5 nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2005 e dal 1o gennaio 2006, alle attività di cui al paragrafo 9 e al paragrafo 10, rispettivamente, partecipando ai relativi programmi specifici.»

    2.

    Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2.   Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»

    3.

    Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

    «6.   La valutazione e i grandi riorientamenti di attività nell'ambito dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, sono disciplinati da»lla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo.

    4.

    Dopo il paragrafo 9 è inserito il paragrafo seguente:

    «10.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006:

    Linea di bilancio 02 04 02: “Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza”.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2).

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 64.

    (2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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