EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0075

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2006, del 2 giugno 2006 , che modifica il protocollo n. 47 dell’accordo SEE sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

GU L 245 del 7.9.2006, p. 46–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 335M del 13.12.2008, p. 450–471 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/75(2)/oj

7.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2006

del 2 giugno 2006

che modifica il protocollo n. 47 dell’accordo SEE sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 47 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2000 del 2 ottobre 2000 (1).

(2)

La decisione del Consiglio SEE n. 1/95 ha introdotto il sistema della immissione in commercio parallela per il Liechtenstein.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47.

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (4).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici per quanto riguarda l’allegato XIV (5).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (6).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (7), per quanto riguarda i metodi di analisi.

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione, del 14 agosto 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (8).

(10)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l’utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli (9).

(11)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (10), rettificato dalla GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38.

(12)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (11).

(13)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 440/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (12).

(14)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (13).

(15)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1410/2003 della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (14).

(16)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del v.q.p.r.d. «Vinho verde» originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 (15).

(17)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto concerne i vini di qualità prodotti in regioni determinate (16).

(18)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (17).

(19)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (18).

(20)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (19).

(21)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (20).

(22)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1428/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (21).

(23)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (22).

(24)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (23).

(25)

Il regolamento (CEE) n. 2676/90 (24), che è già integrato nell’accordo, dev’essere spostato in una parte distinta dell’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 47 dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 1493/1999, rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47, 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, rettificato dalla GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 e 1991/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (25).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 315 del 14.12.2000, pag. 32.

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(3)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.

(4)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

(5)  GU L 282 dell’8.11.2000, pag. 7.

(6)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

(7)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9.

(8)  GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17.

(9)  GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9.

(10)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

(11)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8.

(12)  GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 15.

(13)  GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13.

(14)  GU L 201 dell’8.8.2003, pag. 9.

(15)  GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10.

(16)  GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13.

(17)  GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3.

(18)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16.

(19)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56.

(20)  GU L 263 del 10.8.2004, pag. 3.

(21)  GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7.

(22)  GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11.

(23)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 9.

(24)  GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

(25)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

alla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2006

Il testo dell’appendice 1 del protocollo 47 è sostituito con il seguente:

«Appendice 1

1.

390 R 2676: Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da:

392 R 2645: Regolamento (CEE) n. 2645/92 della Commissione, dell’11 settembre 1992 (GU L 266 del 12.9.1992, pag. 10),

395 R 0060: Regolamento (CE) n. 60/95 della Commissione, del 16 gennaio 1995 (GU L 11 del 17.1.1995, pag. 19),

396 R 0069: Regolamento (CE) n. 69/96 della Commissione, del 18 gennaio 1996 (GU L 14 del 19.1.1996, pag. 13),

397 R 0822: Regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10),

399 R 0761: Regolamento (CE) n. 761/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999 (GU L 99 del 14.4.1999, pag. 4),

32003 R 0440: Regolamento (CE) n. 440/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003 (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 15),

32004 R 0128: Regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004 (GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.

2.

399 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47, modificato da:

1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

i riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

b)

l’articolo 1, paragrafo 1, non si applica;

c)

il titolo II, ad eccezione dell’articolo 19, e i titoli III, IV e VII non si applicano;

d)

l’articolo 19, paragrafo 2, ultima frase, non si applica per il Liechtenstein.

Inoltre l’ultima frase dell’allegato VI, punto B 1, non si applica per il Liechtenstein;

e)

all’articolo 44, paragrafo 1, le parole: “e, eventualmente, in deroga all’articolo 45, i vini legalmente importati” non si applicano;

f)

all’articolo 44, paragrafo 14, le parole “Il taglio di un vino originario di un paese terzo” sono sostituite dalle parole “Il taglio di un vino originario di un paese terzo o di uno Stato EFTA”;

g)

all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), le parole: “importati o no” non si applicano;

h)

il capo II del titolo V si applica con il seguente adattamento:

In deroga alla legislazione nazionale del Liechtenstein, i vini da tavola originari del Liechtenstein che non hanno diritto a recare un’indicazione geografica devono essere conformi alle disposizioni del capo II del titolo V relative alla designazione, alla denominazione, alla presentazione e alla protezione di taluni prodotti, se tali vini da tavola sono destinati al mercato SEE al di fuori del Liechtenstein;

i)

il titolo VI si applica con i seguenti adattamenti:

I vini di qualità originari degli Stati EFTA sono considerati equivalenti ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (“v.q.p.r.d.”), purché rispettino la legislazione nazionale che, ai fini dei presente protocollo, dev’essere conforme ai principi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, modificato ai fini del presente accordo.

Tuttavia, la designazione “v.q.p.r.d.” e le altre designazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 2, non possono essere utilizzate per tali vini.

L’elenco dei vini di qualità stabilito dagli Stati EFTA produttori di vino viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

j)

in riferimento all’articolo 54, paragrafo 4, i vini originari del Liechtenstein sono riconosciuti come vini di qualità se sono conformi a tutti i requisiti relativi ai cosiddetti “Vini di categoria 1” secondo la legislazione nazionale.

I vini di qualità originari del Liechtenstein hanno diritto a recare una delle seguenti indicazioni geografiche, modificate o meno dal nome del vigneto, che si riferiscono all’origine delle uve quali elencate nell’elenco ufficiale dei prodotti viticoli e DOC del Liechtenstein:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

L’indicazione geografica è accompagnata da una delle seguenti espressioni, iscritte sull’etichetta: “Kontrollierte Ursprungsbezeichnung”, “KUB”, “Appellation d’origine contrôlée” o “AOC”;

k)

gli articoli 71, 77, 78 e 79 non si applicano;

l)

ai fini dell’allegato III, il Liechtenstein è considerato appartenente alla zona viticola B;

m)

In deroga al punto D.1 dell’allegato VI, i vini originari del Liechtenstein, prodotti in conformità della normativa nazionale e classificati pertanto come “vini di categoria 1 senza attributi di qualità complementari” sono riconosciuti come vini di qualità.

3.

32000 R 1607: Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.

4.

32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da:

32000 R 2451: Regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000 (GU L 282 dell’8.11.2000, pag. 7),

32001 R 1609: Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001 (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9),

32001 R 1655: Regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione, del 14 agosto 2001 (GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17),

32001 R 2066: Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9),

32003 R 1410: Regolamento (CE) n. 1410/2003 della Commissione, del 7 agosto 2003 (GU L 201 dell’8.8.2003, pag. 9),

1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32004 R 1427: Regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 3),

32004 R 1428: Regolamento (CE) n. 1428/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.

5.

32001 R 0884: Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da:

32004 R 0908: Regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

i riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

b)

l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino e l’articolo 1, paragrafo 2, non si applicano;

c)

l’articolo 5, paragrafo 2, non si applica;

d)

all’articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: “L’informazione viene trasmessa a norma dell’appendice 2 del protocollo 47 dell’accordo.”;

e)

l’articolo 7, paragrafi 5 e 6, non si applica;

f)

all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, le parole “sugli esemplari n. 1 e n. 2” sono sostituite dalle parole “sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4”;

g)

l’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, non si applica;

h)

il titolo II non si applica;

i)

l’articolo 19, paragrafo 2, non si applica.

6.

32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), rettificato da GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38, modificato da:

32002 R 2086: Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002 (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8),

32003 R 1205: Regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003 (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13),

32004 R 0316: Regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16),

32004 R 0908: Regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56),

32004 R 1429: Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11),

32004 R 1991: Regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 9).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

a)

i riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

b)

per quanto riguarda il Liechtenstein, l’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, si intende così adattato: “Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all’allegato VII, sezione A.1, terzo trattino, e all’allegato VIII, sezione B.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è indicato mediante unità, mezze unità o decimi di unità di percentuale del volume.”;

c)

l’articolo 7, lettera c), non si applica;

d)

all’articolo 10, i riferimenti all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 884/2001 non si applicano;

e)

le disposizioni del regolamento non si applicano ai prodotti di cui al titolo II originari di paesi terzi;

f)

all’articolo 16 sono aggiunte le seguenti parole:

i)

al paragrafo 1, lettera a): “þurrt” e “tørr”

ii)

al paragrafo 1, lettera b): “hálfþurrt” e “halvtørr”

iii)

al paragrafo 1, lettera c): “hálfsætt” e “halvsøt”

iv)

al paragrafo 1, lettera d): “sætt” e “søt”;

g)

le disposizioni di cui all’articolo 19 non si applicano ai prodotti originari dei paesi terzi;

h)

all’articolo 28, primo comma, il primo trattino si intende adattato nel modo seguente: “‘Landwein’, per i vini da tavola originari della Germania, dell’Austria, del Liechtenstein e, per l’Italia, della provincia di Bolzano,”;

i)

a norma dell’articolo 28, lettera a), nel caso del Liechtenstein, per i vini designati come “Landwein” si deve utilizzare l’indicazione geografica “Liechtensteiner Oberland” o “Liechtensteiner Unterland”;

j)

all’articolo 29, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

“q)

per il Liechtenstein: l’espressione ‘Appellation d’origine contrôlée’, ‘AOC’, ‘Kontrollierte Ursprungsbezeichnung’ o ‘KUB’ che accompagnano la denominazione di origine, e per i vini di qualità con attributo di qualità complementare ‘Auslese Liechtenstein’, ‘Sélection Liechtenstein’ o ‘Grand Cru Liechtenstein’, secondo la legislazione nazionale.”

;

k)

il titolo V non si applica;

l)

all’allegato II è aggiunto il testo seguente:

“Nomi di varietà o loro sinonimi

Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi

Blauburgunder

Liechtenstein

Chardonnay

Liechtenstein

Müller-Thurgau

Liechtenstein

Weissburgunder

Liechtenstein”

m)

all’allegato III è aggiunto il testo seguente:

“Menzione tradizionale

Vini interessati

Categoria(e) di prodotti

Lingua

LIECHTENSTEIN

Menzioni tradizionali complementari

Ablass

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerle o Beerli o Beerliwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Federweiss (1) o Weissherbst

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer o Süssdruck

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

7.

32003 R 1793: Regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del v.q.p.r.d “Vinho verde” originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.»


(1)  Fatto salvo l’uso dell’espressione tradizionale tedesca ‘Federweißer’ per i mosti di uva parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto di cui al paragrafo 34, lettera c), del regolamento vitivinicolo della Germania, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione modificato.”


Top