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Document 22006A0224(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

    GU L 54 del 24.2.2006, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 270M del 29.9.2006, p. 248–251 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/136/oj

    Related Council decision

    22006A0224(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

    Gazzetta ufficiale n. L 054 del 24/02/2006 pag. 0024 - 0027


    Accordo

    in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

    A. Lettera della Comunità

    Bruxelles,

    Egregio Signore,

    Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 30 dell’allegato V dell’accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l’inserimento di modifiche nell’accordo sul commercio dei vini (di seguito "l’allegato V") per tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

    Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell’accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l’allegato V sia modificato come indicato nell’appendice acclusa alla presente.

    Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

    Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

    A nome della Comunità europea

    Appendice

    L’allegato V è modificato come segue.

    1) All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Le denominazioni di cui all’articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano."

    2) L’articolo 7 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell’appendice VI.A sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l’uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l’uso all’esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.";

    b) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

    "2 bis. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell’appendice VI.B possono essere utilizzati, alle condizioni stabilite nella presente appendice, esclusivamente sul mercato interno e sono soppressi entro dodici anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo."

    3) L’articolo 8 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) se una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all’appendice III o IV è omonima di una denominazione di un vino non originario del territorio delle Parti, quest’ultima denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino soltanto se tale uso è riconosciuto dalla normativa interna del paese d’origine e non costituisce una concorrenza sleale e se il consumatore non è tratto in inganno riguardo all’origine, alla natura o alla qualità del vino;"

    b) al paragrafo 5, la lettera c) è abrogata.

    4) L’articolo 9 è modificato come segue:

    a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) per quanto riguarda il vino originario della Comunità, quelle elencate nell’appendice III;"

    b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) per quanto riguarda il vino originario del Cile, quelle elencate nell’appendice IV."

    5) L’articolo 10 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. La registrazione in una parte del marchio commerciale di un vino che è identico, simile, o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare dell’altra Parte di cui all’appendice III o IV è rifiutata qualora essa riguardi l’uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell’appendice III o IV.";

    b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. In deroga al paragrafo 1, la registrazione in una Parte del marchio commerciale di un vino che è identico, simile, o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di tale Parte di cui all’appendice III o IV non deve necessariamente essere rifiutata qualora essa riguardi l’uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali essa figura nell’appendice III o IV.";

    c) il paragrafo 3 è abrogato.

    6) L’articolo 11 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, e all’articolo 10, paragrafo 4, che siano identici, simili, o contengano le indicazioni geografiche o le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui agli articoli 6 e 10, rispettivamente.";

    b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. A norma del paragrafo 1, nessuna Parte nega il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali del 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, e all’articolo 10, paragrafo 4, per il fatto che tale marchio commerciale è identico, simile, o contiene un’indicazione geografica di cui all’appendice I o II o una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all’appendice III o IV."

    7) All’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. Esso è gestito secondo il regolamento interno dei comitati speciali."

    B. Lettera della Repubblica del Cile

    Santiago del Cile/Bruxelles,

    Gentile Signora,

    Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

    "Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall’articolo 30 dell’allegato V dell’accordo di associazione (accordo sul commercio dei vini). Il comitato congiunto ha raccomandato l’inserimento di modifiche nell’accordo sul commercio dei vini (di seguito "l’allegato V") per tenere conto dell’evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

    Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell’accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l’allegato V sia modificato come indicato nell’appendice acclusa alla presente.

    Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.".

    Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.

    Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

    Per la Repubblica del Cile

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