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Document 22005A0517(01)
Convention on access to information, public participation in decision‐making and access to justice in environmental matters - Declarations
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - Dichiarazioni
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - Dichiarazioni
GU L 124 del 17.5.2005, p. 4–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2006
ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32006D0957 | aggiunta | allegato Ia | 18/12/2006 | |
Modified by | 32006D0957 | sostituzione | articolo 6 paragrafo 11 | 18/12/2006 | |
Modified by | 32006D0957 | aggiunta | articolo 6a | 18/12/2006 |
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - Dichiarazioni
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 17/05/2005 pag. 0004 - 0020
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 Le Parti della presente convenzione, Richiamando il primo principio della Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano, Richiamando inoltre il decimo principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, Richiamando altresì le risoluzioni dell'Assemblea generale nn. 37/7, del 28 ottobre 1982, sulla Carta mondiale della natura e 45/94, del 14 dicembre 1990, sulla necessità di garantire un ambiente sano per il benessere degli individui, Richiamando la Carta europea sull'ambiente e la salute, adottata l' 8 dicembre 1989 a Francoforte sul Meno (Germania) in occasione della Prima conferenza europea sull'ambiente e la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, Affermando la necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell'ambiente e di assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente, Riconoscendo che un'adeguata tutela dell'ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita, Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future, Considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale e riconoscendo che, per esercitare i loro diritti, essi possono aver bisogno di assistenza, Riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto, Mirando in tal modo ad accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo decisionale e a rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni in materia ambientale, Riconoscendo l'opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della pubblica amministrazione e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle proprie procedure, Riconoscendo inoltre la necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, possa accedervi liberamente e sappia come usufruirne, Riconoscendo altresì l'importante ruolo che i singoli, le organizzazioni non governative e il settore privato possono svolgere ai fini della tutela dell'ambiente, Desiderando promuovere l'educazione ambientale, al fine di accrescere la comprensione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, e incoraggiare una diffusa consapevolezza e partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, Constatando, al riguardo, l'importanza di utilizzare i mezzi di comunicazione, nonché i mezzi elettronici o le altre forme di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro, Riconoscendo l'importanza di una piena integrazione delle esigenze ambientali nei processi decisionali a livello statale e la conseguente necessità per le pubbliche autorità di disporre di informazioni ambientali precise, complete ed aggiornate, Riconoscendo che le pubbliche autorità possiedono informazioni ambientali nell'interesse pubblico, Interessate a che il pubblico (comprese le organizzazioni) abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci, in grado di tutelarne i legittimi interessi e di assicurare il rispetto della legge, Constatando l'importanza di fornire ai consumatori una corretta informazione sui prodotti, per consentire loro di compiere scelte ambientali consapevoli, Coscienti della preoccupazione del pubblico per l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e della necessità di accrescere la trasparenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia, Convinte che l'attuazione della presente convenzione contribuirà al rafforzamento della democrazia nell'ambito territoriale della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), Consapevoli del ruolo svolto al riguardo dall'UNECE e richiamando in particolare le linee guida sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, approvate nella dichiarazione ministeriale adottata a Sofia (Bulgaria) il 25 ottobre 1995 nel corso della Terza conferenza ministeriale "Ambiente per l'Europa", Tenendo conto delle pertinenti disposizioni della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, conclusa ad Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali e della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, entrambe concluse a Helsinki il 17 marzo 1992, nonché delle altre convenzioni regionali, Consapevoli che l'adozione della presente convenzione contribuirà all'ulteriore rafforzamento del processo "Ambiente per l'Europa" e al successo della Quarta conferenza ministeriale prevista ad Århus (Danimarca) nel giugno del 1998, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Finalità Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione, si intende per: 1) "Parte", qualsiasi Parte contraente della presente convenzione, salvo diversa indicazione; 2) "autorità pubblica": a) l'amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o ad altro livello; b) le persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, esercitano funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente; c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o b); d) le istituzioni di qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 17 che sia Parte della presente convenzione. La presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario o legislativo; 3) "informazioni ambientali", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati e l'interazione fra questi elementi; b) fattori, quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, e attività o provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni legislative, i piani e i programmi che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a), nonché le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nei processi decisionali in materia ambientale; c) lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonché lo stato dei siti e degli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti di cui alla lettera b); 4) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone; 5) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale. Articolo 3 Disposizioni generali 1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi, regolamentari e gli altri provvedimenti necessari, compresi i provvedimenti destinati ad assicurare la compatibilità tra le disposizioni adottate per dare attuazione alla presente convenzione in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, nonché le opportune misure di esecuzione, al fine di stabilire e mantenere un quadro normativo chiaro, trasparente e coerente per l'attuazione della presente convenzione. 2. Ciascuna Parte si adopera affinché i funzionari e le autorità forniscano assistenza e orientamento al pubblico, agevolandone l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. 3. Ciascuna Parte promuove l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico ai problemi ambientali, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle informazioni, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale. 4. Ciascuna Parte prevede l'adeguato riconoscimento e sostegno delle associazioni, delle organizzazioni o dei gruppi che promuovono la tutela dell'ambiente e provvede affinché l'ordinamento giuridico nazionale si conformi a tale obbligo. 5. Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di continuare ad applicare o introdurre norme che prevedano un più ampio accesso alle informazioni, una maggiore partecipazione ai processi decisionali ed un più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale. 6. La presente convenzione non implica alcuna deroga ai diritti esistenti in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale. 7. Ciascuna Parte promuove l'applicazione dei principi della presente convenzione nei processi decisionali internazionali in materia ambientale e in seno alle organizzazioni internazionali per le questioni riguardanti l'ambiente. 8. Ciascuna Parte provvede affinché coloro che esercitano i propri diritti in conformità della presente convenzione non siano penalizzati, perseguiti o soggetti in alcun modo a misure vessatorie a causa delle loro azioni. La presente disposizione lascia impregiudicato il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di un importo ragionevole a titolo di spese processuali. 9. Nei limiti delle pertinenti disposizioni della presente convenzione, il pubblico ha accesso alle informazioni, può partecipare ai processi decisionali e ha accesso alla giustizia in materia ambientale senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività. Articolo 4 Accesso alle informazioni ambientali 1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto e ferma restando la lettera b), di copie dei documenti contenenti tali informazioni a) senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo; b) nella forma richiesta, salvo qualora: i) l'autorità abbia validi motivi per renderle accessibili in altra forma, nel qual caso tali motivi devono essere specificati; o ii) le informazioni siano già pubblicamente disponibili in altra forma. 2. Le informazioni ambientali di cui al paragrafo 1 devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano. 3. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta: a) se l'autorità pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni; b) se è manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici; oppure c) se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni. 4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta, qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare: a) la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale; b) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica; c) il corso della giustizia, il diritto di ogni persona ad un processo equo o il potere delle pubbliche autorità di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d) la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente; e) i diritti di proprietà intellettuale; f) la riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica che non abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale; g) gli interessi dei terzi che abbiano fornito spontaneamente le informazioni richieste, senza essere o poter essere soggetti ad alcun obbligo legale in tal senso, e che non acconsentano alla divulgazione della documentazione; o h) l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare. I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell'eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell'ambiente. 5. Qualora non disponga delle informazioni ambientali richieste, l'autorità pubblica indica quanto prima al richiedente l'altra autorità pubblica alla quale ritiene possibile rivolgersi per ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta a tale autorità informandone il richiedente. 6. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui le informazioni sottratte all'obbligo di divulgazione in forza del paragrafo 3, lettera c), e del paragrafo 4 possano essere stralciate senza comprometterne la riservatezza, le autorità pubbliche rendano disponibili le rimanenti informazioni richieste. 7. Il rigetto della richiesta deve essere notificato per iscritto quando la richiesta stessa è stata formulata per iscritto o quando il richiedente ne faccia domanda. La notifica deve precisare i motivi del diniego e fornire informazioni sull'accesso alle procedure di ricorso di cui all'articolo 9. Il diniego deve essere comunicato quanto prima e comunque entro il termine di un mese, a meno che la complessità delle informazioni non giustifichi una proroga, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla richiesta. Il richiedente viene informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano. 8. Ciascuna Parte può autorizzare le autorità pubbliche a subordinare il rilascio di informazioni al pagamento di un corrispettivo, che tuttavia non può superare un importo ragionevole. Le autorità pubbliche che intendono rilasciare informazioni a titolo oneroso mettono a disposizione dei richiedenti un tariffario, indicando i casi in cui il rilascio delle informazioni è soggetto o non è soggetto a pagamento e i casi in cui è subordinato al pagamento anticipato del corrispettivo. Articolo 5 Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali 1. Ciascuna Parte provvede affinché: a) le autorità pubbliche dispongano delle informazioni ambientali rilevanti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e ne assicurino l'aggiornamento; b) siano istituiti meccanismi obbligatori per consentire alle autorità pubbliche di essere adeguatamente e costantemente informate delle attività proposte o in corso che possono incidere significativamente sull'ambiente; c) in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia. 2. Ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della propria legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali in modo trasparente e ne assicurino l'effettiva accessibilità, in particolare: a) fornendo al pubblico informazioni sufficienti sul tipo e sul tenore delle informazioni ambientali in possesso delle pubbliche autorità competenti, sulle principali condizioni alle quali è subordinata la loro disponibilità e accessibilità e sulla procedura da seguire per ottenerle; b) prendendo e mantenendo provvedimenti pratici quali: i) l'istituzione di elenchi, registri o archivi accessibili al pubblico; ii) l'obbligo per i funzionari di assistere il pubblico che intende accedere alle informazioni in virtù della presente convenzione; e iii) la designazione di punti di contatto; c) fornendo accesso gratuito alle informazioni ambientali contenute negli elenchi, nei registri e negli archivi di cui alla lettera b), punto i). 3. Ciascuna Parte assicura la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni. Le informazioni accessibili in questa forma devono comprendere: a) i rapporti sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 4; b) i testi legislativi riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente; c) ove opportuno, i piani, i programmi e le politiche riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e gli accordi ambientali; e d) altre informazioni, nella misura in cui la loro accessibilità in questa forma sia in grado di agevolare l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente convenzione, a condizione che tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica. 4. Ad intervalli periodici non superiori a tre o quattro anni, ciascuna Parte pubblica e diffonde un rapporto nazionale sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto. 5. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte adotta provvedimenti finalizzati in particolare alla diffusione di: a) testi legislativi e atti di indirizzo politico, ad esempio documenti riguardanti le strategie, le politiche, i programmi e i piani d'azione in materia ambientale, nonché rapporti sul loro stato di attuazione, predisposti ai vari livelli della pubblica amministrazione; b) trattati, convenzioni e accordi internazionali in materia ambientale; e c) ove opportuno, altri importanti documenti internazionali in materia ambientale. 6. Ciascuna Parte incoraggia gli operatori le cui attività abbiano effetti significativi sull'ambiente ad informare regolarmente il pubblico dell'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti, eventualmente nel quadro di sistemi volontari di etichettatura o certificazione ambientale o con altri mezzi. 7. Ciascuna Parte: a) rende noti i fatti e le analisi dei fatti da essa ritenuti rilevanti e importanti ai fini della definizione delle principali proposte in materia di politica ambientale; b) pubblica o rende in altro modo accessibile il materiale esplicativo disponibile riguardante le sue relazioni con il pubblico nelle materie disciplinate dalla presente convenzione; e c) fornisce adeguate informazioni sull'esercizio delle funzioni pubbliche e la prestazione di servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente ai vari livelli dell'amministrazione pubblica. 8. Ciascuna Parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità al pubblico di informazioni sufficienti sui prodotti, in modo da consentire ai consumatori di operare scelte ambientali consapevoli. 9. Tenendo conto delle procedure internazionali eventualmente applicabili, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari al fine di istituire progressivamente un sistema nazionale coerente di inventari o registri relativi all'inquinamento, basato su una banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata mediante dati trasmessi in forma standardizzata. Tale sistema può comprendere le immissioni, le emissioni e i trasferimenti nei vari comparti ambientali e negli impianti di trattamento e smaltimento interni o esterni al sito di una serie definita di sostanze e di prodotti (compreso il consumo di acqua, energia e risorse) provenienti da un determinato complesso di attività. 10. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ambientali ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Articolo 6 Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche 1. Ciascuna Parte: a) applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all'autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I; b) in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni; e c) può decidere caso per caso, ove previsto dal diritto nazionale, di non applicare le disposizioni del presente articolo ad attività proposte per scopi di difesa nazionale, qualora ritenga che la loro applicazione possa pregiudicare il conseguimento di tali scopi. 2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni riguardano in particolare: a) l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione; b) la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione; c) l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione; d) la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite): i) la data di inizio della procedura; ii) le possibilità di partecipazione offerte al pubblico; iii) la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste; iv) l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico; v) l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolte osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione; vi) l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta; e) l'assoggettamento dell'attività in questione ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero. 3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale. 4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva. 5. Ove opportuno, ciascuna Parte incoraggia i potenziali richiedenti ad individuare il pubblico interessato, ad avviare discussioni e a fornire informazioni sugli obiettivi della richiesta prima di presentare la domanda di autorizzazione. 6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Fermo restando l'articolo 4, le informazioni in questione comprendono quanto meno: a) la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste; b) la descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta; c) la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni; d) una sintesi non tecnica di quanto precede; e) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente; e f) in conformità della legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato ai sensi del paragrafo 2. 7. Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta. 8. Ciascuna Parte provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico. 9. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità, secondo le opportune procedure. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda. 10. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui un'autorità pubblica proceda al riesame o all'adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività di cui al paragrafo 1, si applichino mutatis mutandis e ove opportuno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo. 11. Nel quadro del proprio diritto nazionale e nella misura in cui ciò sia possibile e opportuno, ciascuna Parte applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni riguardanti l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi genericamente modificati. Articolo 7 Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia ambientale Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. A tal fine si applicano i paragrafi 3, 4 ed 8 dell'articolo 6. L'autorità pubblica competente individua il pubblico ammesso a partecipare, tenendo conto degli obiettivi della presente convenzione. Nella misura opportuna, ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale. Articolo 8 Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine occorre adottare le seguenti misure: a) fissare termini sufficienti per consentire l'effettiva partecipazione; b) pubblicare le proposte legislative o renderle accessibili al pubblico in altro modo; c) consentire al pubblico di formulare osservazioni direttamente o per il tramite di organi consultivi rappresentativi. I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile. Articolo 9 Accesso alla giustizia 1. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l'interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell'autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale. Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l'autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l'accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo. 2. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa, b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione. Le nozioni di "interesse sufficiente" e di "violazione di un diritto" sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell'ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b). Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un'autorità amministrativa, né dispensano dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale. 3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. 4. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico. 5. Per accrescere l'efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia. Articolo 10 Riunione delle Parti 1. La prima riunione delle Parti è convocata entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie si tengono almeno ogni due anni, salvo diversa decisione delle Parti, oppure su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che, entro sei mesi dalla data in cui il Segretario esecutivo dell'UNECE ne ha dato comunicazione a tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno un terzo di esse. 2. In occasione delle riunioni le Parti sottopongono a costante verifica l'attuazione della presente convenzione sulla base dei rapporti periodici da esse trasmessi e, a tal fine: a) verificano le politiche e gli approcci giuridici e metodologici seguiti per garantire l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, onde migliorarli ulteriormente; b) scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nella conclusione e nell'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese rilevanti ai fini della presente convenzione, cui aderiscano una o più Parti; c) sollecitano, ove necessario, la collaborazione dei competenti organi dell'UNECE o di altri organi internazionali e comitati specifici competenti in relazione a tutti gli aspetti attinenti al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione; d) istituiscono gli organi ausiliari da esse ritenuti necessari; e) elaborano, ove opportuno, protocolli alla presente convenzione; f) esaminano e adottano le proposte di emendamento alla presente convenzione ai sensi dell'articolo 14; g) esaminano e intraprendono qualsiasi altra iniziativa eventualmente necessaria ai fini della presente convenzione; h) in occasione della prima riunione, esaminano e adottano per consenso il regolamento interno delle proprie riunioni e delle riunioni degli organi ausiliari; i) in occasione della prima riunione, analizzano l'esperienza acquisita nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 9, e valutano gli interventi necessari per sviluppare ulteriormente il sistema ivi previsto, tenendo conto delle procedure applicabili e degli sviluppi a livello internazionale, ivi compresa l'elaborazione di un apposito strumento in materia di registri o inventari delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, da allegare eventualmente alla presente convenzione. 3. Se necessario, la riunione delle Parti può valutare l'opportunità di adottare per consenso disposizioni di carattere finanziario. 4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica ammessi a firmare la presente convenzione in forza dell'articolo 17 ma non aventi lo status di Parti contraenti, nonché le organizzazioni intergovernative competenti nelle materie oggetto della presente convenzione sono ammessi a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni delle Parti. 5. Le organizzazioni non governative competenti nelle materie oggetto della presente convenzione che abbiano espresso al Segretario esecutivo dell'UNECE il desiderio di essere rappresentate ad una riunione delle Parti sono ammesse a parteciparvi in qualità di osservatori, salvo qualora almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. 6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, il regolamento interno di cui al paragrafo 2, lettera h), stabilisce le modalità pratiche di ammissione e le altre condizioni applicabili. Articolo 11 Diritto di voto 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte della presente convenzione dispone di un voto. 2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei rispettivi Stati membri che sono Parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa. Articolo 12 Segretariato Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa svolge le seguenti funzioni di segretariato: a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti; b) trasmissione alle Parti dei rapporti e delle altre informazioni ricevute in virtù della presente convenzione; c) qualsiasi altra funzione stabilita dalle Parti. Articolo 13 Allegati Gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione. Articolo 14 Emendamenti alla convenzione 1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. 2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo trasmette a tutte le Parti almeno 90 giorni prima della riunione durante la quale sarà presentato per l'adozione. 3. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento della presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. 4. Il depositario comunica gli emendamenti adottati a norma del paragrafo 3 a tutte le Parti per la ratifica, approvazione o accettazione. Gli emendamenti alla presente convenzione non riguardanti gli allegati entrano in vigore, per le Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati, il novantesimo giorno successivo alla data della ricezione presso il depositario degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione di almeno tre quarti delle Parti in questione. In seguito, per qualsiasi altra Parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del relativo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 5. Le Parti che non approvano un emendamento ad un allegato della presente convenzione devono notificarlo per iscritto al depositario entro 12 mesi dalla data della comunicazione della sua adozione. Il depositario informa tempestivamente tutte le Parti delle notifiche ricevute. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, sostituire una sua precedente notifica con un'accettazione; in tal caso l'emendamento entra in vigore per tale Parte dopo il deposito del relativo strumento di accettazione presso il depositario. 6. Trascorsi dodici mesi dalla data della loro comunicazione da parte del depositario ai sensi del paragrafo 4, gli emendamenti agli allegati entrano in vigore per le Parti che non abbiano trasmesso una notifica al depositario ai sensi del paragrafo 5, a condizione che non più di un terzo delle Parti abbia trasmesso tale notifica. 7. Ai fini del presente articolo per "Parti presenti e votanti" si intendono le Parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario. Articolo 15 Controllo dell'osservanza della convenzione La riunione delle Parti stabilisce per consenso meccanismi facoltativi di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione. Tali meccanismi devono consentire un'adeguata partecipazione del pubblico e possono prevedere l'esame delle comunicazioni dei membri del pubblico su questioni attinenti alla presente convenzione. Articolo 16 Risoluzione delle controversie 1. In caso di controversia tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le Parti interessate cercano di risolverla mediante negoziati o altri mezzi pacifici da esse ritenuti accettabili. 2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna Parte può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle Parti che accettino lo stesso obbligo: a) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia; b) arbitrato, secondo la procedura di cui all'allegato II. 3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione di cui al paragrafo 2, la controversia può essere deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo qualora le parti non decidano diversamente. Articolo 17 Firma La presente convenzione è aperta alla firma ad Århus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 21 dicembre 1998, e può essere sottoscritta dagli Stati membri dell'UNECE e dagli Stati dotati di statuto consultivo presso l'UNECE ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale n. 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché dalle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani membri dell'UNECE alle quali gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione, inclusa la competenza a concludere trattati. Articolo 18 Depositario Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario della presente convenzione. Articolo 19 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica da cui è stata sottoscritta. 2. La presente convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 17 a decorrere dal 22 dicembre 1998. 3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite diversi da quelli di cui al paragrafo 2 possono aderire alla convenzione previa approvazione della riunione delle Parti. 4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 17 che diventi Parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti della presente convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione. 5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 17 dichiarano il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Esse informano il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza. Articolo 20 Entrata in vigore 1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri. 3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 17 che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione. Articolo 21 Denuncia Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario. Articolo 22 Testi facenti fede L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO ad Århus (Danimarca), il venticinque giugno millenovecentonovantotto. -------------------------------------------------- ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a) 1. Settore energetico: - raffinerie di petrolio e di gas; - impianti di gassificazione e liquefazione; - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 megawatt (MW); - cokerie; - centrali nuceari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento e la dismissione di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non superi 1 kW di carico termico continuo) [1]; - impianti di ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; - impianti: - per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari; - per il trattamento di combustibili nucleari irradiati o di scorie altamente radioattive; - per lo smaltimento definitivo di combustibili nucleari irradiati; - esclusivamente per lo smaltimento definitivo delle scorie radioattive; - esclusivamente per lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di scorie radioattive in un sito diverso da quello di produzione. 2. Produzione e trasformazione dei metalli: - impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati); - impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con capacità superiore a 2,5 tonnellate l'ora; - impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: i) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo l'ora; ii) forgiatura con magli di energia superiore a 50 chilojoule per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW; iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo l'ora; - fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; - impianti: i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici; ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.), con capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli; - impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3. 3. Industria mineraria: - impianti per la produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno o di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; - impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto; - impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno; - impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno; - impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3. 4. Industria chimica: nell'ambito delle categorie di attività del presente paragrafo, per "produzione" si intende la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica di sostanze o gruppi di sostanze elencati nelle lettere da a) a g): a) impianti chimici per la produzione di prodotti chimici organici di base quali: i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche; iii) idrocarburi solforati; iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; v) idrocarburi fosforosi; vi) idrocarburi alogenati; vii) composti organometallici; viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); ix) gomme sintetiche; x) coloranti e pigmenti; xi) tensioattivi e surfattanti; b) impianti chimici per la produzione di prodotti chimici inorganici di base quali: i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile; ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi; iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; iv) sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento; v) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio; c) impianti chimici per la produzione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti); d) impianti chimici per la produzione di prodotti fitosanitari di base e di biocidi; e) impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base; f) impianti chimici per la produzione di esplosivi; g) impianti chimici che utilizzano un trattamento chimico o biologico per la produzione di additivi proteici per mangimi, fermenti ed altre sostanze proteiche. 5. Gestione dei rifiuti: - impianti di incenerimento, recupero, trattamento chimico o discarica di rifiuti pericolosi; - impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con capacità superiore a 3 tonnellate l'ora; - impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; - discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno oppure con una capacità totale superiore a 25000 tonnellate, escluse le discariche di rifiuti inerti. 6. Impianti di trattamento delle acque reflue con capacità superiore a 150000 abitanti equivalenti. 7. Impianti industriali per: a) la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose; b) la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 8. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a lunga percorrenza e di aeroporti [2] con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m; b) costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione [3]; c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie oppure rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km. 9. a) Vie navigabili interne e porti fluviali che permettono il passaggio di battelli di stazza superiore a 1350 tonnellate; b) porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e avamporti (escluse le banchine per le navi traghetto) in grado di accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. 10. Sistemi di estrazione o ricarica artificiale delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o ricaricata pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. 11. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini idrografici per evitare eventuali carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; b) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini idrografici con un'erogazione annua media del bacino in questione, stabilita su vari anni, superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 % di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. 12. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri cubi al giorno per il gas. 13. Dighe ed altri impianti per la ritenzione o l'accumulo permanente di acqua con un volume nuovo o supplementare di acqua trattenuta o accumulata superiore a 10 milioni di metri cubi. 14. Gasdotti, oleodotti e condutture per prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghezza superiore a 40 km. 15. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con oltre: a) 40000 posti per il pollame; b) 2000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) 750 posti per le scrofe. 16. Cave e miniere a cielo aperto in siti di dimensioni superiori a 25 ettari o torbiere in siti di dimensioni superiori a 150 ettari. 17. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 kV e lunghezza superiore a 15 km. 18. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici con capacità di almeno 200000 tonnellate. 19. Altre attività: - impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno; - impianti per la concia delle pelli con capacità di trattamento superiore a 12 tonnellate di prodotti finiti al giorno; a) mattatoi con capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno; b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: i) materie prime animali (diverse dal latte) con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 tonnellate al giorno; ii) materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annuale); - impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali con capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno; - impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg l'ora o a 200 tonnellate all'anno; - impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione. 20. Ogni attività non contemplata nei paragrafi 1-19 per la quale è prevista la partecipazione del pubblico a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale a norma della legislazione nazionale. 21. Il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente convenzione non si applica a nessuno dei progetti di cui sopra, se realizzati per meno di due anni esclusivamente o principalmente a scopi di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi metodi o prodotti, tranne se esiste la possibilità che essi provochino effetti nocivi significativi per l'ambiente o la salute. 22. Qualsiasi modifica o estensione di attività, ove tale modifica o estensione soddisfi di per sé i criteri/le soglie stabiliti nel presente allegato, è effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente convenzione. Qualsiasi altra modifica o estensione di attività è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente convenzione. [1] Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetto di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito dell'impianto. [2] Ai fini della presente convenzione, per "aeroporto" si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 che istituisce l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (allegato 14). [3] Ai fini della presente convenzione, per "via di rapida comunicazione" si intende una strada conforme alla definizione contenuta nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975. -------------------------------------------------- ALLEGATO II ARBITRATO 1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato in forza dell'articolo 16, paragrafo 2, della presente convenzione, la parte o le parti comunicano al segretariato la materia del contendere, indicando in particolare gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti della presente convenzione. 2. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. Le due parti in causa nominano un arbitro ciascuna; i due arbitri così nominati designano di comune accordo un terzo arbitro, che assume le funzioni di presidente. Il presidente non deve essere cittadino di alcuna delle parti in causa, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo. 3. Se entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del tribunale arbitrale non è stato ancora designato, su richiesta di una delle parti in causa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa designa il presidente entro un ulteriore termine di due mesi. 4. Qualora una delle due parti in causa non proceda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che provvede alla designazione del presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena designato, il presidente chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere alla nomina entro due mesi. Decorso inutilmente tale termine, il presidente informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procede alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi. 5. Il tribunale arbitrale decide in base al diritto internazionale e alle disposizioni della presente convenzione. 6. Ogni tribunale arbitrale istituito ai sensi del presente allegato stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Le decisioni del tribunale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti. 8. Il tribunale può adottare tutte le misure necessarie per l'accertamento dei fatti. 9. Le parti in causa agevolano l'attività del tribunale arbitrale e in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione: a) forniscono al tribunale tutti i documenti, i servizi e le informazioni utili; b) se necessario, mettono il tribunale in condizione di citare testimoni o periti e di raccogliere le loro deposizioni. 10. Le parti e gli arbitri tutelano la segretezza di tutte le informazioni riservate acquisite durante il procedimento arbitrale. 11. Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia. 12. Se una delle parti della controversia non compare dinanzi al tribunale o rinuncia a difendere la propria causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere la decisione finale. L'assenza o la rinuncia di una parte a difendere la propria causa non osta allo svolgimento del procedimento. 13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia. 14. Salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti in considerazione delle particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi componenti, sono sostenute dalle parti in eguale misura. Il tribunale tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto finale. 15. Le Parti della presente convenzione che abbiano un interesse giuridicamente rilevante in relazione all'oggetto della controversia e che possano subire gli effetti di una decisione al riguardo possono intervenire nel procedimento previo consenso del tribunale arbitrale. 16. Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione entro cinque mesi dalla sua costituzione, salvo qualora ritenga necessaria una proroga, che tuttavia non può essere superiore a cinque mesi. 17. La decisione del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per tutte le parti in causa. Il tribunale arbitrale comunica la decisione alle parti in causa e al segretariato. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti della presente convenzione. 18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della decisione finale può essere sottoposta da una di esse al tribunale arbitrale che l'ha emessa, o se questo non può essere investito della questione, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo. --------------------------------------------------