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Document 22005A0413(03)
Agreement between the former Yugoslav Republic of Macedonia and the European Union on the security procedures for the exchange of classified information
Accordo tra l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
Accordo tra l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
GU L 94 del 13.4.2005, p. 39–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/296/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 22005A0413(03)R(01) | (SV) |
Accordo tra l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
Gazzetta ufficiale n. L 094 del 13/04/2005 pag. 0039 - 0044
Accordo tra l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, rappresentata dal suo governo, da una parte, e L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "l’UE", rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea, dall’altra, di seguito denominate "le parti", CONSAPEVOLI dell’impegno comune nel processo di stabilizzazione e associazione che continuerà a costituire il quadro per il percorso che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrà seguire in vista della sua futura adesione all’UE, CONSIDERANDO CHE le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza; CONSIDERANDO CHE le parti convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza; CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti; RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate e al materiale delle parti, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra di loro; CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati. Articolo 2 Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito "informazioni classificate"). Articolo 3 Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell’Unione europea (di seguito "il Consiglio"), il segretario generale/alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione delle Comunità europee (di seguito "la Commissione europea"). Articolo 4 Ciascuna parte: a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall’altra parte o con essa scambiate; b) assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12; c) si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore e da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata; d) non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati all’articolo 3, senza previo consenso dell’originatore. Articolo 5 1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, "la parte fornitrice", all’altra parte, "la parte ricevente". 2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza. 3. Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative. Articolo 6 Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti all’articolo 3, istituisce un’organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente. Articolo 7 1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nell’espletamento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni. 2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate. Articolo 8 Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite all’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12. Articolo 9 1. Ai fini del presente accordo a) per l’UE: tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo: Consiglio dell’Unione europea Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetstraat, 175 B-1048 Bruxelles. Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2. b) Per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia: tutta la corrispondenza è indirizzata al Central Registry Officer della direzione Sicurezza delle informazioni classificate e trasmessa, se del caso, tramite la missione di tale Stato presso le Comunità europee, al seguente indirizzo: Registry Officer Avenue Louise 209A B-1050 Bruxelles. 2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio. Articolo 10 Per quanto riguarda l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il direttore della direzione Sicurezza delle informazioni classificate e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo. Articolo 11 Ai fini dell’attuazione del presente accordo: 1) per quanto riguarda l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la direzione Sicurezza delle informazioni classificate, che agisce a nome del suo governo e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate ad essa fornite; 2) l’ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (di seguito "l’ufficio di sicurezza dell’SGC"), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo; 3) la direzione Sicurezza della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali. Articolo 12 Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d’intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l’UE tali standard sono soggetti all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio. Per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia tali standard sono soggetti all’approvazione del direttore della direzione Sicurezza delle informazioni classificate. Articolo 13 Le autorità definite all’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Articolo 14 Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12. Articolo 15 Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo. Articolo 16 Tutte le divergenze tra l’UE e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti. Articolo 17 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti. 3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1. Articolo 18 Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute. --------------------------------------------------