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Document 22004D0087

    2004/87/: Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

    GU L 349 del 25.11.2004, p. 48–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/87/oj

    25.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/48


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 87/2004

    dell’8 giugno 2004

    che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2004 del 23 aprile 2004 (1).

    (2)

    È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) (2).

    (3)

    Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2004,

    DECIDE:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 5), del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32003 D 2256: decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1)».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3), siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2004.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    S. GILLESPIE


    (1)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 29.

    (2)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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