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Document 22004D0080

    2004/80/: Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

    GU L 349 del 25.11.2004, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/80(2)/oj

    25.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/37


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 80/2004

    dell’8 giugno 2004

    che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XV dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell'11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 1ca [regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio] dell'allegato XV dell'accordo è inserito il testo seguente:

    «, modificato da:

    32004 R 0502: regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell’11 marzo 2004 (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 502/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    S. GILLESPIE


    (1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

    (2)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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