Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0071

    2004/71/: Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 349 del 25.11.2004, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 269M del 14.10.2005, p. 10–12 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/71(2)/oj

    25.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/26


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 71/2004

    dell’8 giugno 2004

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2002 del 12 luglio 2002 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci (3),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XX dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    Dopo il titolo «XX. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI — QUESTIONI GENERALI» sono inseriti il titolo e il punto seguenti:

    «ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

    1.

    398 R 2679: Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).»

    2)

    I punti 1, 2, 3 e 4 diventano rispettivamente punti 2, 3, 4 e 5.

    3)

    Dopo il punto 5 (raccomandazione 2001/893/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

    «6.

    498 X 1212(01): Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 10).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 2679/98 e della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    S. GILLESPIE


    (1)  GU L 298 del 31.10.2002, pag. 17.

    (2)  GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.

    (3)  GU L 337 del 12.12.1998, pag. 10.

    (4)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO

    DICHIARAZIONE DEGLI STATI EFTA

    relativa alla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci

    [inserimento del nuovo punto 6 nel capitolo XX (Libera circolazione delle merci — questioni generali) dell’allegato II dell’accordo SEE]

    Gli Stati EFTA si impegnano a fare tutto quanto necessario per assumere gli stessi obblighi degli Stati membri dell’UE nell’attuazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa all’integrazione nell’accordo del regolamento (CE) n. 2679/98, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri

    [inserimento del nuovo punto 1 nel capitolo XX (Libera circolazione delle merci — questioni generali) dell’allegato II dell’accordo SEE]

    Le parti contraenti convengono che le questioni trattate nel regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio sono importanti per il completamento del mercato interno.

    Le parti intendono pertanto applicare il regolamento (CE) n. 2679/98 quale integrato nell’accordo SEE.

    Resta inteso che la giustizia e gli affari interni come tali non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE.


    Top