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Document 22004D0071
2004/71/: Decision of the EEA Joint Committee No 71/2004 of 8 June 2004 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
2004/71/: Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
2004/71/: Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 349 del 25.11.2004, p. 26–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 269M del 14.10.2005, p. 10–12
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XX punto 1 | ||
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XX punto 6 | ||
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XX testo | ||
Modifies | 21994A0103(52) | modifica | capo XX punto 1 | ||
Modifies | 21994A0103(52) | modifica | capo XX punto 2 | ||
Modifies | 21994A0103(52) | modifica | capo XX punto 3 | ||
Modifies | 21994A0103(52) | modifica | capo XX punto 4 |
25.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 71/2004
dell’8 giugno 2004
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2002 del 12 luglio 2002 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XX dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
Dopo il titolo «XX. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI — QUESTIONI GENERALI» sono inseriti il titolo e il punto seguenti: «ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
|
2) |
I punti 1, 2, 3 e 4 diventano rispettivamente punti 2, 3, 4 e 5. |
3) |
Dopo il punto 5 (raccomandazione 2001/893/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2679/98 e della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
S. GILLESPIE
(1) GU L 298 del 31.10.2002, pag. 17.
(2) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.
(3) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 10.
(4) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE DEGLI STATI EFTA
relativa alla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci
[inserimento del nuovo punto 6 nel capitolo XX (Libera circolazione delle merci — questioni generali) dell’allegato II dell’accordo SEE]
Gli Stati EFTA si impegnano a fare tutto quanto necessario per assumere gli stessi obblighi degli Stati membri dell’UE nell’attuazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 dicembre 1998, sulla libera circolazione delle merci.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa all’integrazione nell’accordo del regolamento (CE) n. 2679/98, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri
[inserimento del nuovo punto 1 nel capitolo XX (Libera circolazione delle merci — questioni generali) dell’allegato II dell’accordo SEE]
Le parti contraenti convengono che le questioni trattate nel regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio sono importanti per il completamento del mercato interno.
Le parti intendono pertanto applicare il regolamento (CE) n. 2679/98 quale integrato nell’accordo SEE.
Resta inteso che la giustizia e gli affari interni come tali non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE.