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Document 22002D0528

    2002/528/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 16 aprile 2002, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

    GU L 172 del 2.7.2002, p. 24–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/528/oj

    22002D0528

    2002/528/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, del 16 aprile 2002, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 02/07/2002 pag. 0024 - 0056


    Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

    del 16 aprile 2002

    relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo

    (2002/528/CE)

    IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra(1), in particolare gli articoli 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il protocollo n. 3, sostituito dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo(2) specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Ungheria.

    (2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale protocollo, il Consiglio di associazione decide in particolare ogni modifica dei dazi indicati negli allegati al protocollo n. 3, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari.

    (3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, di tale protocollo, il Consiglio di associazione può decidere anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

    (4) I contingenti annui di cui agli allegati I e II alla presente decisione sono applicabili per il 2002,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del protocollo n. 3 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Ungheria sono sostituiti dagli allegati I e II contenuti nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese seguente la sua adozione.

    Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2002.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 2002.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    J. Piqué I Camps

    (1) GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

    (2) GU L 28 del 2.2.1999, pag. 3.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    Tabella 1a: Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Ungheria

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tabella 1b: Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'UngheriaNota:

    I dazi istituiti in questa tabella sono soggetti a partire dall'1.1.2003 ad una riduzione annuale del 10 % dei dazi applicabili il 31.12.2002.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

    "In base agli impegni assunti con l'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), l'Ungheria non concederà sovvenzioni all'esportazione di prodotti di granoturco dolce di cui ai codici NC 0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00 a partire dal 1o gennaio 2002."

    Tabella 2a: Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'UngheriaNota:

    I dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad una riduzione annua del 10 % dei dazi applicabili al 31.12.2001. Gli importi presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali (AD S/ZR e AD F/MR) applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella presente tabella sono quelli elencati nella tabella 2, lettera b) (dall'1.7.2000), dell'allegato I al regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione del 12 ottobre 1999 (GU L 278 del 28 ottobre 1999, pagine 775-787) ((Il tasso finale dei dazi preferenziali, calcolati in base alla presente nota, sarà arrotondato alla prima cifra decimale, eccetto per i dazi espressi come "EAR", "AD S/ZR" e "AD F/MR" in questa tabella, che saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.)).

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tabella 2: Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'UngheriaNota:

    I dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad una riduzione del 20 % dei dazi applicabili al 31.12.2001. A decorrere dal 2003 i dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad un'ulteriore riduzione annua del 10 % dei dazi applicabili al 31.12.2001. Gli importi presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali (AD S/ZR e AD F/MR) applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella presente tabella sono quelli elencati nella tabella 2, lettera b) (dall'1.7.2000), dell'allegato I al regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione del 12 ottobre 1999 (GU L 278 del 28 ottobre 1999, pagine 775-787) ((Il tasso finale dei dazi preferenziali, calcolati in base alla presente nota, sarà arrotondato alla prima cifra decimale, eccetto per i dazi espressi come "EAR", "AD S/ZR" e "AD F/MR" in questa tabella, che saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.)).

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tabella 3: Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Tabella 1: Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Ungheria di prodotti originari della ComunitàNota:

    I dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad una riduzione del 30 % dei dazi applicabili al 31.12.2001. A decorrere dal 2003 i dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad un'ulteriore riduzione annua del 10 % dei dazi applicabili al 31.12.2001.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tabella 2: Dazi applicabili all'importazione in Ungheria di prodotti originari della ComunitàNota:

    I dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad una riduzione del 30 % dei dazi applicabili al 31.12.2001. A decorrere dal 2003 i dazi elencati nella presente tabella sono soggetti ad un'ulteriore riduzione annua del 10 % dei dazi applicabili al 31.12.2001.

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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