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Document 22002D0037
Decision of the EEA Joint Committee No 37/2002 of 19 April 2002 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE
GU L 154 del 13.6.2002, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(59) | sostituzione | punto 24 testo | 20/04/2002 | |
Modifies | 21994A0103(59) | abrogazione | punto 25 testo | 20/04/2002 | |
Modifies | 21994A0103(59) | abrogazione | punto 26 | 20/04/2002 | |
Modifies | 21994A0103(59) | abrogazione | punto 27 testo | 20/04/2002 |
Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2002, del 19 aprile 2002, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 13/06/2002 pag. 0022 - 0023
Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2002 del 19 aprile 2002 che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 73/2001 del Comitato misto SEE del 19 giugno 2001(1). (2) La direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori(2) consolida alcuni atti attualmente integrati nell'allegato IX dell'accordo. (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/34/CE. (4) La direttiva 2001/34/CE abroga alcuni atti attualmente integrati nell'accordo, compresi atti con adattamenti SEE. (5) Gli adattamenti SEE apportati agli atti abrogati dalla direttiva 2001/34/CE devono essere mantenuti, purché non prevedano disposizioni transitorie divenute prive di oggetto, DECIDE: Articolo 1 L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue: 1) Il testo del punto 24 (direttiva 79/279/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente: "32001 L 0034: direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: a) L'articolo 41 della direttiva non si applica. b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le date di cui all'articolo 90 della direttiva sono le seguenti: Islanda: 1o gennaio 1994, Liechtenstein: 1o gennaio 1997, Norvegia: 1o gennaio 1994." 2) I testi del punto 25 (direttiva 80/390/CEE del Consiglio), del punto 26 (direttiva 82/121/CE del Consiglio) e del punto 27 (direttiva 88/627/CEE del Consiglio) sono soppressi. Articolo 2 I testi della direttiva 2001/34/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 238 del 6.9.2001, pag. 22. (2) GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.