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Document 22001D0452

    2001/452/CE: Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Lettonia, del 20 marzo 2001, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Lettonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea

    GU L 156 del 13.6.2001, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/452/oj

    22001D0452

    2001/452/CE: Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Lettonia, del 20 marzo 2001, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Lettonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/2001 pag. 0031 - 0031


    Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Lettonia

    del 20 marzo 2001

    che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Lettonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea

    (2001/452/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Lettonia, se prorogare per altri cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Lettonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

    (2) Il PIL pro capite della Lettonia, calcolato in parità del potere d'acquisto, è risultato pari al 27 % della media comunitaria per il 1997 ed è opportuno applicare tale proroga,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Lettonia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea è prorogato di altri cinque anni.

    Articolo 2

    Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, la Repubblica di Lettonia presenterà alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Repubblica di Lettonia e la Commissione europea valuteranno congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(1). La proposta congiunta sarà successivamente sottoposta al Comitato di associazione, che prenderà una decisione a tal fine.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2001.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    I. Berzins

    (1) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

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